Abstract
L’art. 2125 c.c. condiziona la validità del patto di non concorrenza alla forma scritta, alla previsione di un corrispettivo e alla delimitazione dell’oggetto, del tempo e del luogo. Il requisito territoriale non è un elemento meramente formale: esso svolge una funzione di garanzia.
Storicamente, il limite spaziale serve a evitare che il divieto si traduca in una compressione assoluta della professionalità del lavoratore. L’imprenditore può tutelare il proprio patrimonio immateriale – relazioni, organizzazione, clientela – ma il vincolo deve essere circoscritto in modo tale da non impedire ogni possibilità di impiego nel settore.
Il limite territoriale nel patto di non concorrenza e le criticità dello smart working
Questa costruzione del vincolo presuppone, tuttavia, un’economia in cui l’attività lavorativa sia sempre collocabile in uno spazio fisico determinato. È proprio questo presupposto che lo smart working mette in discussione. Nel lavoro agile infatti:
- la prestazione può essere resa da qualunque luogo;
- la clientela può essere distribuita su scala nazionale o internazionale;
- gli effetti economici dell’attività non coincidono più con la presenza fisica del lavoratore in un territorio.
In tale scenario, il limite territoriale rischia di perdere la sua funzione selettiva. Se l’impresa opera su mercati globali, un divieto riferito a un’intera nazione – o addirittura a più Stati – può diventare inevitabile; ma al tempo stesso può comprimere in modo significativo la spendibilità della professionalità del lavoratore. Si pone dunque una tensione sistemica: il territorio deve essere inteso come confine geografico in senso stretto, oppure come criterio funzionale, ancorato al mercato in cui si producono gli effetti dell’attività?
Il caso del Tribunale di Roma
La sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 25 giugno 2024 (R.G. n. 18176/2023) si inserisce esattamente in questo snodo problematico.
Il caso riguardava un ex dirigente che, cessato il rapporto di lavoro, aveva avviato una collaborazione con un gruppo concorrente. Il patto di non concorrenza prevedeva un limite territoriale circoscritto all’Italia e alla Repubblica di San Marino.
La società ricorrente sosteneva la violazione del patto valorizzando una serie di elementi “fisici”:
- il lavoratore risiedeva in Italia;
- la prestazione veniva resa dall’Italia;
- il gruppo concorrente aveva una sede nel territorio italiano;
- vi era stata partecipazione a un evento svolto in Italia.
Il lavoratore, invece, affermava che la propria attività di consulenza fosse rivolta esclusivamente a mercati esteri (Europa extra Italia e area Asia-Pacific), con esclusione di effetti sul mercato italiano.
La controversia metteva così in luce una questione tipica del lavoro digitale: è sufficiente che il professionista operi materialmente dall’Italia per integrare una violazione territoriale, oppure occorre verificare dove si producano gli effetti economici della sua attività?
La soluzione del Tribunale: il criterio del mercato.
Il Tribunale di Roma risolve il caso adottando un’impostazione chiaramente economico-funzionale.
Secondo il giudice, “l’individuazione dell’ambito territoriale del vincolo di non concorrenza non è da riferirsi al luogo in cui il collaboratore opera fisicamente o a quello dove la sua nuova datrice ha la sede ma all’ambito del mercato di riferimento” e, ancora, che un’interpretazione coerente con la realtà socio-economica attuale richiede che il concetto di territorio ex art. 2125 c.c. non venga rigidamente inteso come parametro fisico dove collocare una postazione di lavoro, bensì quale spazio nel quale si riflettono gli effetti della prestazione lavorativa.
Applicando questo criterio, il giudice ha escluso la violazione del limite territoriale, rilevando l’assenza di prova circa un’incidenza dell’attività sul mercato italiano. La mera presenza fisica in Italia è stata ritenuta irrilevante.
La domanda principale della società – volta ad accertare la violazione del patto e a ottenere il pagamento di una penale di importo particolarmente significativo – è stata quindi rigettata. L’esito della controversia ha visto prevalere la posizione dell’ex dirigente sul punto centrale della causa, ossia l’asserita violazione del limite territoriale.Il principio che emerge è netto: ciò che rileva non è dove si trova il lavoratore, ma su quale mercato la sua attività è destinata a produrre effetti.
Le complessità del criterio del mercato
La soluzione adottata dal Tribunale appare coerente con la trasformazione delle modalità di lavoro e con la dematerializzazione della prestazione. Tuttavia, il ricorso al criterio del mercato non elimina del tutto le criticità.
Il mercato è una nozione meno immediata del territorio geografico e la sua delimitazione può risultare più sfumata. Proprio per questo, occorre evitare che il riferimento al mercato si traduca in un’estensione eccessiva del divieto.
Un vincolo troppo ampio, infatti, rischia di comprimere in modo significativo la possibilità del lavoratore di esercitare la propria professionalità e potrebbe condurre alla declaratoria di nullità del patto per violazione dei requisiti di determinatezza e proporzionalità richiesti dall’art. 2125 c.c.
La sentenza del Tribunale di Roma mostra la direzione dell’evoluzione interpretativa, ma ricorda anche che l’equilibrio tra tutela dell’impresa e libertà professionale resta particolarmente delicato. Nel lavoro digitale, più che la geografia, conta la misura del vincolo.
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Data di pubblicazione: 5 Marzo 2026
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Pablo Lo Monaco Dominguez
Laureato presso l’Università di Milano-Bicocca, praticante Avvocato appassionato di litigation e risarcimento del danno.
