Sviamento sleale di clientela tramite accesso diretto nei locali del concorrente – Cass. 28988/2024

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Abstract

La Cassazione, con la sentenza n. 28988/2024, affronta un caso di sviamento della clientela realizzato tramite accesso diretto nei locali del concorrente, chiarendo i presupposti della responsabilità del datore di lavoro e i criteri di prova del danno.

La Corte afferma che, ai sensi dell’art. 2049 c.c., “non è necessario che al dipendente sia affidato il compito, o la mansione, di sviare la clientela altrui, è sufficiente che egli lo faccia in occasione del rapporto di lavoro” . Sul piano risarcitorio, viene ribadito che “Non vi è dubbio che il danno patrimoniale può essere provato per presunzioni e non necessariamente per prova diretta, tantomeno documentale”.

La decisione rafforza la dimensione organizzativa della responsabilità datoriale e consolida un approccio sostanziale alla prova del danno, con implicazioni rilevanti per la gestione del rischio concorrenziale e del contenzioso.

Dipendenti “a caccia di clienti” nei punti vendita del concorrente: lo sviamento diretto

La controversia nasce in un contesto di concorrenza diretta e territoriale, dove due imprese operano nello stesso mercato e intercettano la medesima clientela. In questo scenario, alcuni dipendenti di una società si recavano stabilmente nei locali della concorrente e “ricorrentemente nelle sedi delle loro sale bingo e sviavano la clientela a favore della Adda Srl, promettendo agli avventori maggiori vantaggi rispetto a quelli acquisibili giocando nelle sale delle società attrici” .

Non si tratta di una promozione generica, né di una politica commerciale pubblica. La condotta accertata consiste in un contatto diretto con il cliente già presente nei locali altrui, finalizzato a sollecitarne l’immediato spostamento. La dinamica è quindi quella di uno sviamento attivo e mirato, realizzato nel luogo in cui la relazione commerciale è già in corso.

La Corte d’appello aveva riconosciuto la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., ritenendo che la promessa di vantaggi fosse strumentale non alla fidelizzazione della propria clientela, ma alla sottrazione di quella del concorrente. Restava però controverso il profilo risarcitorio.

La questione che approda in Cassazione si colloca su un piano più ampio: quando la condotta del dipendente diventa imputabile all’impresa ex art. 2049 c.c. e quale sia lo standard probatorio richiesto per dimostrare il danno da sviamento. Il caso, pur radicato in una fattispecie concreta, sollecita un chiarimento sistematico sul rapporto tra organizzazione imprenditoriale, responsabilità e prova del pregiudizio.

La responsabilità del datore per lo sviamento compiuto dai dipendenti

Il ricorso principale si concentrava sulla violazione dell’art. 2049 c.c., sostenendo che i dipendenti avessero agito in assenza di incarico e “in veste privata”. La tesi difensiva era chiara: senza un mandato espresso a sviare la clientela, la società non avrebbe potuto rispondere dell’illecito.

La Cassazione respinge questa impostazione con un’affermazione netta: “Non lo è l’incarico, ossia non è necessario che il datore di lavoro dia incarico al suo dipendente di ledere un interesse altrui: la norma è strutturata come fattispecie di responsabilità oggettiva, che fa carico al datore di lavoro delle conseguenze di ogni atto illecito compiuto dal preposto, a prescindere dall’elemento soggettivo del datore di lavoro, e dunque a prescindere dalla intenzione o dalla consapevolezza di costui” .

Il fulcro della motivazione è nella nozione di occasionalità. La Corte precisa che “Occasione vuol dire che le mansioni svolte hanno agevolato la commissione dell’illecito” . Non è richiesta coincidenza spaziale o temporale con l’orario di lavoro, né che la condotta rientri formalmente tra le mansioni affidate.

Il passaggio più significativo chiarisce la portata sistematica dell’art. 2049 c.c.: “non è necessario che al dipendente sia affidato il compito, o la mansione, di sviare la clientela altrui, è sufficiente che egli lo faccia in occasione del rapporto di lavoro” . Il criterio decisivo è il nesso funzionale tra organizzazione e condotta, non l’ordine impartito.

La Corte aggiunge un ulteriore elemento di delimitazione: “Perché il rapporto di occasionalità venga meno è necessario che il dipendente agisca per finalità privata, per un proprio interesse, e non già per interesse del datore di lavoro” . Nel caso esaminato, lo sviamento era funzionale all’interesse dell’impresa.

Sul piano della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., vengono rigettate anche le censure che riducevano la condotta a semplice promessa di vantaggi. La Corte distingue tra promozione lecita e sviamento: non è la promessa in sé a rilevare, ma la sua subordinazione al trasferimento presso la struttura concorrente.

La decisione consolida così un principio chiaro: la responsabilità del datore non dipende dall’incarico espresso, ma dal collegamento funzionale tra ruolo del dipendente e interesse dell’impresa.

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Sviamento della clientela e prova del danno: il ruolo delle presunzioni

Il punto più delicato della decisione riguarda il profilo risarcitorio. La Corte d’appello, pur avendo accertato la condotta di concorrenza sleale, aveva escluso il risarcimento per difetto di prova del danno, ritenendo insufficiente il dato della diminuzione della raccolta e suggerendo la necessità di una prova contabile più analitica.

La Cassazione interviene su questo passaggio con una precisazione di sistema: “Non vi è dubbio che il danno patrimoniale può essere provato per presunzioni e non necessariamente per prova diretta, tantomeno documentale” .

Nel caso concreto, era emerso che, in coincidenza temporale con la condotta di sviamento, la raccolta del gioco era diminuita per la società vittima ed era aumentata per l’altra. La Corte di legittimità osserva che occorreva verificare se quei dati potessero “indicare un fatto incerto (il verificarsi di un danno), secondo lo schema della prova indiretta, cui può farsi ricorso per la dimostrazione del danno patrimoniale” .

Il passaggio è decisivo: la Corte distingue tra prova dell’esistenza del danno e difficoltà di quantificazione. L’eventuale complessità della stima non esclude il pregiudizio. Una volta accertato che lo sviamento ha inciso sull’andamento economico, resta aperta la strada della liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.

Ne deriva un principio di rilievo pratico: la prova del danno da sviamento non richiede un riscontro contabile analitico, ma una valutazione economica complessiva coerente con la dinamica del mercato.

La sentenza riafferma così che il danno da concorrenza sleale può essere accertato attraverso un ragionamento presuntivo rigoroso, purché fondato su elementi oggettivi e coerenti.

Controlli interni, rischio concorrenziale e criteri di prova

La decisione incide su due piani distinti ma connessi: l’organizzazione interna dell’impresa e la gestione probatoria del contenzioso in materia di concorrenza sleale.

Sul primo versante, la lettura ampia dell’art. 2049 c.c. impone alle imprese una riflessione sui meccanismi di controllo. Se la responsabilità non dipende dall’incarico espresso ma dal nesso funzionale tra ruolo del dipendente e interesse dell’impresa, l’area di rischio si estende oltre le direttive formalizzate.

La sentenza chiarisce che l’occasionalità viene meno solo quando il dipendente agisce per finalità esclusivamente proprie . Questo significa che, nei contesti a forte competizione territoriale o relazionale, la vigilanza interna e le regole di comportamento assumono rilievo difensivo.

Sul secondo versante, la Corte rafforza l’effettività della tutela risarcitoria. La riaffermazione della prova presuntiva del danno impedisce che l’azione ex art. 2598 c.c. venga svuotata da un eccesso di formalismo contabile. Indicatori economici coerenti con la dinamica dello sviamento – come il calo dei ricavi in coincidenza temporale con la condotta – devono essere valutati secondo lo schema della presunzione semplice .

Per le imprese questo comporta un duplice effetto: da un lato, chi agisce in giudizio potrà fondare la domanda risarcitoria su un’analisi economica comparativa, dall’altro, chi è convenuto dovrà offrire spiegazioni alternative idonee a interrompere il nesso presuntivo.

Ne emerge un quadro coerente: l’impresa risponde delle condotte che la propria organizzazione rende possibili e il danno da sviamento può essere accertato attraverso un ragionamento presuntivo fondato su dati oggettivi.

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Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2026

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Avv. Arlo Cannela

Arlo Canella

Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.

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