Famiglie gay sì o no?! Indicazioni affermative anche in tema di reversibilità.
Tempo di lettura: 2 minuti
Scritto da: Daniele Camaiora Leggi la bio per Canella Camaiora Studio Legale
Mentre il neo-Ministro Fontana si prodiga in affermazioni non esattamente al passo coi tempi, i Giudici – per fortuna! – sono sempre più determinati nel seguire la via tracciata tanto dalla Corte Costituzionale, quanto dalla Corte di Cassazione in merito al riconoscimento delle famiglie gay.
In questo senso, un ruolo di “leadership” indiscussa viene ricoperto dal Foro di Milano, i cui Magistrati hanno ormai da tempo preso il timone di quell’orientamento del Diritto di Famiglia che vuole – da un lato – rendere effettivo il riconoscimento della bigenitorialità, e – dall’altro lato – garantire gli stessi diritti delle famiglie tradizionali anche alle famiglie gay.
Per avere una consulenza personalizzata su questo argomento, Ti invitiamo a contattarci cliccando qui.
Il partner di fatto ha diritto alla pensione di reversibilità?
Le constatazioni di cui sopra originano da un recente provvedimento della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro. I Giudici hanno accolto la richiesta di Ettore Zanola (convivente per oltre 40 anni con Rolando Borsato), e gli hanno riconosciuto la pensione di reversibilità, in qualità di partner di fatto.
L’Arch. Borsato, era deceduto nel giugno 2015, quando non era ancora entrata in vigore la legge sulle unioni civili. Nonostante questo, la Corte d’Appello meneghina ha ordinato alla Cassa di Previdenza degli Architetti di pagare gli assegni di reversibilità sinora negati.
Cosa è cambiato rispetto ai precedenti in materia
Per la prima un partner di fatto ha visto riconoscersi la pensione di reversibilità. Nei precedenti (relativi a coppie eterosessuali) i Giudici avevano obiettato che la mancanza di rapporto coniugale fosse imputabile a una libera scelta dei partner.
Nel caso di specie, infatti il diritto inalienabile delle persone omosessuali alla vita familiare esisteva anche prima della Legge Cirinnà, come sancito dalla sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale.
Pertanto, sarebbe ulteriormente ingiusto fare patire le conseguenze economicamente pregiudizievoli derivanti da una mancanza di coniugio forzata, imputabile a un assetto normativo anacronistico e non rispettoso della c.d. “Costituzione vivente”.
Se hai bisogno di una consulenza in materia di unioni civili e contratti di convivenza Ti invitiamo a contattarci.