Come funziona l’autorizzazione dei farmaci in Europa, dal dossier alla farmacovigilanza

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Abstract

Prodotti, etichette e innovazione sono il risultato finale di un percorso regolatorio che, in Europa, stabilisce se e a quali condizioni un farmaco può essere immesso sul mercato. L’articolo ricostruisce il funzionamento dell’autorizzazione dei farmaci nell’Unione europea, dal ruolo del dossier tecnico-scientifico e dell’AIC fino agli obblighi successivi all’approvazione, inclusa la farmacovigilanza. Ne emerge un sistema in cui l’autorizzazione non chiude il processo, ma apre una fase di responsabilità continua per le aziende biotech e farmaceutiche.

Dalla sperimentazione al mercato UE

Nell’estate del 2025 la Commissione europea ha autorizzato il lenacapavir, un’iniezione semestrale per la prevenzione dell’HIV sviluppata da Gilead. Poche settimane prima, l’EMA aveva espresso parere favorevole per Alyftrek, la tripla combinazione di Vertex destinata alla fibrosi cistica, aprendo la strada all’autorizzazione formale a livello europeo.

Due decisioni diverse, ma accomunate da un dato di fatto: il momento dell’autorizzazione rappresenta solo l’ultimo passaggio visibile di un percorso iniziato molti anni prima. Dietro ogni comunicato ufficiale dell’EMA o della Commissione europea c’è un iter che può durare fino a quindici anni, richiede investimenti ingenti e coinvolge valutazioni scientifiche, regolatorie e giuridiche strettamente intrecciate.

Per chi opera nel settore biotech e farmaceutico, la domanda non è quindi se l’autorizzazione arrivi, ma come si costruiscono le condizioni perché arrivi. Qual è la sequenza che porta una molecola dalla fase di laboratorio alla disponibilità per i pazienti europei? E perché il dossier presentato alle autorità regolatorie è considerato, dagli addetti ai lavori, uno degli asset più rilevanti di un’azienda?

Il percorso prende forma molto prima della presentazione della domanda formale. Inizia con la ricerca preclinica, prosegue con le sperimentazioni sull’uomo e attraversa una serie di verifiche etiche e regolatorie che accompagnano ogni fase dello sviluppo. Solo al termine di questo processo un farmaco può aspirare all’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), l’unico titolo che consente di passare dalla ricerca alla prescrizione.

È in questo passaggio che i dati scientifici diventano documentazione regolatoria, e che anni di sperimentazione vengono tradotti in un linguaggio valutabile dalle autorità europee. Ed è proprio qui che si concentra il valore strategico dell’intero percorso: non nella singola molecola, ma nella capacità di dimostrarne qualità, sicurezza ed efficacia secondo regole comuni a tutti gli Stati membri.

Ma cosa significa, in concreto, ottenere un’AIC in Europa? E quali sono le strade attraverso cui le aziende possono arrivarci?

Cos’è l’AIC?

Conclusa la fase di ricerca e sperimentazione clinica, un farmaco non può essere commercializzato né prescritto senza ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). L’AIC è il presupposto giuridico indispensabile per l’accesso al mercato europeo, indipendentemente dal valore scientifico della molecola o dai risultati clinici ottenuti.

L’autorizzazione non si esaurisce in un atto formale. È il risultato di una valutazione strutturata che riguarda qualità chimico-farmaceutica, sicurezza, efficacia e rapporto rischio/beneficio. Per rendere valutabili anni di ricerca secondo criteri condivisi, le aziende devono presentare un dossier tecnico-scientifico conforme allo standard internazionale Common Technical Document (CTD). Si tratta di una documentazione articolata in migliaia di pagine, che raccoglie dati di laboratorio, studi preclinici, sperimentazioni cliniche e sintesi regolatorie.

È in questo senso che il CTD viene considerato, nel settore, un asset aziendale di primo piano. Non rappresenta solo l’esito della ricerca, ma la sua traduzione in termini regolatori, spendibile per ottenere autorizzazioni, negoziare partnership e sostenere il valore industriale della pipeline.

Nel sistema europeo esistono quattro procedure alternative per ottenere un’AIC, ciascuna con caratteristiche e ambiti applicativi diversi.

La procedura centralizzata è gestita dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), attraverso la valutazione scientifica del Comitato per i Medicinali ad Uso Umano (CHMP) e la decisione finale della Commissione europea. Con un unico dossier si ottiene un’autorizzazione valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. È obbligatoria per i medicinali biotecnologici, le terapie avanzate, i farmaci orfani e le nuove sostanze destinate a patologie oncologiche, immunologiche o virali. In presenza di determinati presupposti, la valutazione può avvenire in forma accelerata.

Accanto a questa via, la procedura decentralizzata (DCP) consente di richiedere l’autorizzazione contemporaneamente in più Stati membri quando il farmaco non è ancora autorizzato in Europa. Uno Stato funge da riferimento e coordina la valutazione, che viene poi condivisa con gli altri Paesi coinvolti.

La procedura di mutuo riconoscimento (MRP) interviene invece quando il medicinale è già autorizzato in uno Stato membro. In questo caso, gli altri Stati possono riconoscere l’autorizzazione esistente sulla base della valutazione già svolta, riducendo i tempi complessivi.

Resta infine la procedura nazionale, oggi utilizzata in modo limitato. Consente di ottenere un’AIC valida in un solo Paese, come avviene in Italia tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ed è adottata soprattutto per ambiti circoscritti o medicinali non destinati a una diffusione sovranazionale.

Questo sistema riflette un equilibrio preciso. La valutazione scientifica è coordinata a livello europeo, mentre l’attuazione pratica dell’autorizzazione coinvolge le autorità nazionali, chiamate a gestire aspetti come prezzo, rimborsabilità e monitoraggio sul territorio. Come stabilito dal Regolamento (CE) n. 726/2004, nessun medicinale rientrante nel suo ambito può essere immesso sul mercato senza un’autorizzazione rilasciata secondo le procedure previste.

Ottenere un’AIC europea, quindi, non equivale a concludere il percorso. In molti Paesi, Italia inclusa, l’autorizzazione rappresenta solo l’inizio di una fase ulteriore, in cui entrano in gioco decisioni economiche, tempi di accesso e condizioni di utilizzo che incidono in modo diretto sulla reale disponibilità del farmaco per i pazienti. Ed è proprio su questi passaggi che si innestano le scelte successive delle aziende.

È possibile accelerare l’autorizzazione di un farmaco?

Il percorso ordinario che porta all’autorizzazione all’immissione in commercio può richiedere più di dieci anni. Tuttavia, il quadro regolatorio europeo prevede strumenti specifici per ridurre tempi e oneri quando un medicinale risponde a bisogni clinici non ancora soddisfatti o introduce approcci terapeutici nuovi.

Nel sistema dell’Agenzia europea per i medicinali, queste possibilità non costituiscono eccezioni informali, ma percorsi regolati, attivabili solo al ricorrere di presupposti precisi e sotto un controllo continuo delle autorità.

Un primo strumento è la valutazione accelerata, che riduce i tempi di esame del dossier da 210 a 150 giorni. Può essere richiesta quando il medicinale è destinato a patologie gravi e i dati disponibili indicano un beneficio clinico rilevante rispetto alle alternative esistenti. La riduzione dei tempi non comporta una diminuzione del livello di analisi: cambia il calendario, non l’ampiezza delle verifiche.

Un secondo canale è rappresentato dall’approvazione condizionata. In questo caso, l’autorizzazione può essere concessa sulla base di dati clinici ancora incompleti, a condizione che il titolare dell’AIC si impegni a fornire informazioni aggiuntive entro termini stabiliti. Lo strumento è utilizzato quando l’attesa di dati definitivi ritarderebbe l’accesso a terapie per le quali non esistono opzioni adeguate.

Accanto a questi meccanismi, l’EMA può attivare la rolling review, che consente alle aziende di presentare i dati man mano che diventano disponibili, senza attendere la conclusione di tutti gli studi. Questo approccio, utilizzato anche in contesti emergenziali, modifica la sequenza procedurale ma mantiene invariati i criteri di valutazione.

Un ruolo rilevante è svolto anche dalle designazioni speciali, come quella di farmaco orfano, che comportano incentivi regolatori, supporto scientifico e, in alcuni casi, riduzioni dei costi. Strumenti analoghi esistono anche fuori dall’Unione europea: negli Stati Uniti, ad esempio, la Food and Drug Administration prevede designazioni dedicate alle terapie avanzate, con effetti comparabili sul dialogo regolatorio e sui tempi di sviluppo.

Negli ultimi anni, sia in Europa sia negli Stati Uniti, si è inoltre assistito a un’evoluzione dell’approccio ai biosimilari, con una riduzione selettiva della richiesta di studi clinici comparativi quando il profilo di comparabilità può essere dimostrato in altro modo. Anche in questo caso, l’obiettivo è ottimizzare risorse e tempi senza incidere sui requisiti di qualità e sicurezza.

Per le aziende biotech e farmaceutiche, questi strumenti non sono semplici opzioni procedurali. La scelta se, quando e come attivarli incide sulla strategia complessiva di sviluppo, sull’attrattività per investitori e partner industriali e sulla gestione della proprietà intellettuale. L’accelerazione regolatoria, infatti, non elimina gli obblighi successivi, ma li redistribuisce nel tempo.

Ed è proprio dopo il rilascio dell’autorizzazione, soprattutto quando avviene attraverso percorsi abbreviati, che il controllo delle autorità si sposta su un altro piano: quello del monitoraggio continuo della sicurezza e dell’efficacia nell’uso reale.

Cosa succede dopo l’autorizzazione?

L’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio non conclude il percorso regolatorio di un farmaco. Al contrario, apre una fase successiva in cui la responsabilità del titolare dell’AIC diventa continuativa e si concentra sul monitoraggio dell’uso reale del medicinale.

In Europa, l’autorizzazione ha validità quinquennale. Alla scadenza, deve essere rinnovata sulla base di dati aggiornati su sicurezza ed efficacia, raccolti anche al di fuori degli studi clinici. Nel periodo di validità, il titolare dell’AIC è tenuto a presentare regolarmente i Periodic Safety Update Reports (PSUR) e a rispettare eventuali obblighi aggiuntivi imposti dalle autorità regolatorie.

Tra questi rientrano gli studi post-autorizzativi, sia di sicurezza (PASS) sia di efficacia (PAES), richiesti quando i dati disponibili al momento dell’approvazione non sono considerati sufficienti a descrivere completamente il profilo del medicinale. Questo accade con maggiore frequenza nei casi di autorizzazione condizionata o di valutazione accelerata, dove parte delle evidenze viene acquisita dopo l’immissione in commercio.

A tutela dei pazienti, alcuni farmaci sono soggetti a monitoraggio addizionale, segnalato dal triangolo nero (▲) riportato nel foglio illustrativo. Il simbolo indica che le autorità, coordinate dall’Agenzia europea per i medicinali, stanno raccogliendo dati supplementari e che ogni sospetta reazione avversa deve essere segnalata con particolare attenzione. Si tratta di un sistema pensato per intercettare tempestivamente segnali di rischio che possono emergere solo nell’uso su larga scala.

Non è escluso che, sulla base dei dati post-marketing, le condizioni dell’autorizzazione vengano modificate. Le autorità possono intervenire restringendo le indicazioni terapeutiche, introducendo nuove avvertenze o, nei casi più gravi, sospendendo o revocando l’AIC. In queste situazioni, la gestione regolatoria e comunicativa assume un peso rilevante, perché incide direttamente sulla continuità commerciale e sulla fiducia degli operatori sanitari.

Per le aziende, questa fase richiede strutture organizzative dedicate, sistemi di raccolta e analisi dei dati e un dialogo costante con le autorità competenti, sia a livello europeo sia nazionale. La farmacovigilanza non è quindi un adempimento accessorio, ma una componente stabile della strategia di sviluppo e mantenimento del farmaco sul mercato.

L’autorizzazione segna dunque un passaggio di stato: da progetto di ricerca a prodotto regolato. Ma il valore del dossier e delle scelte compiute nelle fasi precedenti continua a riflettersi anche dopo il via libera, nel modo in cui l’azienda è in grado di gestire obblighi, rischi e dati nel tempo.

Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 4 Maggio 2026
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