Revisione accademica o coautorialità? La Corte di Appello di Bologna traccia il confine

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Abstract

Nel mondo universitario, accade spesso che una tesi di dottorato venga rielaborata e trasformata in una pubblicazione scientifica. Il passaggio è quasi naturale: il dottorando ha prodotto una ricerca originale, il docente può contribuire con suggerimenti, revisione scientifica o con un proprio contributo nel volume.

Ma cosa succede se il rapporto si deteriora e uno dei protagonisti decide di fermare la pubblicazione? La questione non si esaurisce in ambito accademico: diventa una questione di diritto d’autore.

Una recente sentenza (n. 930/2025) della Corte d’Appello di Bologna affronta proprio questo scenario e offre una risposta chiara: quando un’opera è riconducibile alla creatività di un autore, solo quell’autore può decidere se pubblicarla o meno.

Il caso riguarda il conflitto tra una professoressa universitaria e una ricercatrice su una monografia scientifica derivata da una tesi di dottorato, ma il principio che emerge dalla decisione giudiziale ha una portata molto più ampia e riguarda tutte le collaborazioni creative, dalla ricerca scientifica alla produzione editoriale.

Dalla tesi di dottorato alla rottura del rapporto accademico

La vicenda nasce nell’ambito di un progetto universitario di ricerca archeologica dedicato allo studio delle abitazioni di Ercolano. Il progetto era coordinato da una docente di archeologia classica e coinvolgeva anche una dottoranda, la cui tesi riguardava lo studio degli apparati decorativi di un isolato degli scavi.

La tesi, discussa nel 2016, avrebbe dovuto costituire la base per una successiva pubblicazione scientifica in forma di monografia. Come spesso accade nel mondo accademico, la trasformazione di una tesi in libro comporta revisione dei testi, eventuali contributi di altri studiosi e la ricerca di un editore. In questa fase la docente aveva collaborato con l’autrice della tesi fornendo suggerimenti scientifici e supporto nella ricerca di una sede editoriale.

In una prima fase il progetto sembrava procedere senza particolari difficoltà: si discuteva della struttura del volume e della possibile partecipazione di altri studiosi, mentre l’opera restava imperniata sul lavoro sviluppato nella tesi, con la dottoranda indicata come autrice principale.

Con il passare dei mesi, tuttavia, il rapporto tra le due accademiche si deteriora. L’autrice della tesi aveva inviato più volte i propri materiali alla docente per ricevere osservazioni e revisioni, chiedendo – invano – di poter visionare le correzioni apportate ai suoi testi. Dopo un incontro nell’aprile 2017, la ricercatrice decide di interrompere il progetto e invia una diffida tramite posta elettronica certificata con cui revoca il consenso alla pubblicazione e all’utilizzo dei materiali da lei realizzati.

Secondo la docente, però, nel frattempo il progetto editoriale si era trasformato in un’opera scientifica più ampia, nell’ambito di una ricerca più ambiziosa e coordinata dalla stessa professoressa. Da qui nasce la controversia giudiziaria: stabilire se l’opera da pubblicare fosse ancora la tesi della dottoranda oppure se fosse diventata una nuova opera frutto di un progetto editoriale collettivo.

Le qualificazioni giuridiche dell’opera: quando si può parlare di coautorialità?

Il cuore della controversia, quindi, riguardava la qualificazione giuridica dell’opera secondo la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). La docente sosteneva che la monografia non fosse più la semplice rielaborazione della tesi della ricercatrice, ma un’opera diversa sotto il profilo giuridico. In particolare, proponeva tre possibili qualificazioni: opera derivata (art. 4 LdA), opera collettiva (art. 3 LdA) oppure opera in comunione tra più autori (art. 10 LdA).

Il diverso inquadramento sarebbe stato decisivo: se una di queste ipotesi fosse stata accolta, la decisione sulla pubblicazione dell’opera non sarebbe spettata esclusivamente all’autrice della tesi.

La Corte d’Appello, però, ha escluso tutte e tre queste qualificazioni.

Infatti, dall’analisi della documentazione prodotta agli atti, è emerso come la struttura del volume coincidesse sostanzialmente con quella della tesi di dottorato e che le modifiche introdotte riguardassero soprattutto aspetti meramente redazionali o stilistici. Non risultava quindi dimostrato un apporto creativo autonomo tale da trasformare la tesi in un’opera (derivata) nuova.

Non vi erano poi elementi per ritenere che l’opera fosse il risultato di un progetto editoriale autonomo e coordinato – come richiesto per l’opera collettiva che fosse frutto di un contributo creativo indistinguibile di più autori, presupposto necessario per l’opera coautoriale. Al contrario, dai documenti emergeva che i contenuti principali – testi, indice e apparati grafici – erano stati realizzati autonomamente dall’autrice della tesi.

La sentenza ha così modo di chiarire un punto spesso frainteso nelle collaborazioni scientifiche: non ogni contributo a un’opera comporta automaticamente la qualità di (co)autore. Nel caso esaminato, gli interventi attribuibili alla docente avevano natura prevalentemente redazionale e non incidevano in modo sostanziale sull’opera. Come osserva la Corte, le modifiche erano “minime, formali, stilistiche e, di certo, non sostanziali, determinanti o tali da giustificare il riconoscimento del ruolo di autore o coautore”.

L’autore decide se pubblicare – e anche se non pubblicare – l’opera

Una volta accertato che la monografia coincideva sostanzialmente con la tesi della ricercatrice, la Corte d’Appello ha applicato uno dei principi fondamentali del diritto d’autore: la decisione sulla pubblicazione di un’opera spetta esclusivamente al suo autore.

Il principio trova fondamento nell’art. 12 LdA che riconosce all’autore il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente. L’art. 107 LdA stabilisce che questo diritto – così come tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera – possano essere trasferiti.

Questo trasferimento, però, non può essere presunto. L’art. 110 LdA richiede infatti che la cessione dei diritti di sfruttamento sia provata per iscritto. Chi sostiene di avere acquisito il diritto di pubblicare o utilizzare un’opera deve quindi dimostrare l’esistenza di un accordo scritto con l’autore.

Nel caso esaminato, un accordo di questo tipo non esisteva: la collaborazione scientifica e le attività di revisione si erano svolte in modo informale, senza una regolamentazione contrattuale dei diritti sull’opera. Di conseguenza, la titolarità dei diritti restava in capo all’autrice della tesi, che poteva quindi decidere se procedere o meno alla pubblicazione.

La Corte lo afferma con chiarezza, la dottoranda “era quindi l’unica legittimata a negoziare i rapporti con l’editore in vista della pubblicazione […] e, in particolare, a cedere i diritti di sfruttamento commerciale, facoltà, queste, per le quali l’art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta ab substantiam. Ne conseguiva che […] aveva opposto il rifiuto alla pubblicazione dei propri contributi in modo pienamente legittimo e conforme ai diritti d’autore dalla stessa maturati sull’opera.”.

In questo modo, la decisione ribadisce un principio spesso trascurato: il diritto di pubblicare un’opera comprende anche il diritto di non pubblicarla. Un progetto editoriale, per quanto avanzato, non può quindi proseguire senza il consenso dell’autore originario. In assenza di un accordo che disponga diversamente, l’autore mantiene il pieno controllo sulla pubblicazione della propria opera.

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Nelle collaborazioni creative servono regole chiare

La decisione della Corte d’Appello di Bologna offre una lezione che va oltre il caso concreto: quando più persone lavorano a un progetto editoriale, i diritti devono essere chiariti fin dall’inizio. Questo vale in modo particolare nel mondo accademico, dove è normale che docenti e ricercatori collaborino alla revisione e alla pubblicazione di tesi o lavori scientifici. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, questa collaborazione non comporta automaticamente una condivisione dei diritti d’autore.

La legge sul diritto d’autore tutela innanzitutto la creatività individuale. L’autore dell’opera originaria resta titolare dei diritti di utilizzazione economica, salvo che tali diritti vengano trasferiti con un accordo valido. Inoltre, come visto, l’art. 110 LdA richiede che la cessione dei diritti sia provata per iscritto. In assenza di un accordo scritto, anche un contributo scientifico o organizzativo rilevante non attribuisce automaticamente diritti sull’opera.

Il caso dimostra quindi quanto sia rischioso affidarsi a intese informali, soprattutto quando il progetto coinvolge più contributori o istituzioni. Nella pratica, conflitti come questo possono essere evitati con strumenti semplici: accordi che definiscano la titolarità dei diritti e i ruoli nel progetto editoriale. Stabilire fin dall’inizio chi sarà autore, coautore o curatore dell’opera, chi potrà decidere sulla pubblicazione e come i contenuti potranno essere utilizzati consente di prevenire controversie successive.

In mancanza di queste regole, prevale il principio base del diritto d’autore: l’opera appartiene a chi l’ha creata. E la tutela è forte: l’autore mantiene il controllo sulla pubblicazione e può anche opporsi alla diffusione della propria opera.

Revisionato da: Daniele Camaiora
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2026
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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale.

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