Diritto all’oblio e deindicizzazione Google: quando spetta il risarcimento del danno? Cassazione 6433/2026

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Abstract

La violazione del diritto all’oblio comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, chiarisce che la deindicizzazione tardiva di contenuti non più attuali non dà luogo a un risarcimento automatico. Il danneggiato deve provare sia il pregiudizio subito sia il nesso causale con la persistente reperibilità online della notizia, anche mediante presunzioni. La decisione si inserisce nel quadro del bilanciamento tra tutela della reputazione, diritto all’oblio e libertà di informazione.

Diritto all’oblio: cancellazione, deindicizzazione e bilanciamento degli interessi

Per comprendere la portata dell’ordinanza n. 6433/2026 della Corte di Cassazione è necessario preliminarmente distinguere tra diritto all’oblio, cancellazione e deindicizzazione, concetti strettamente collegati ma non sovrapponibili.

Il diritto all’oblio consiste nel diritto dell’interessato a non essere indefinitamente associato a informazioni che lo riguardano quando queste, pur originariamente lecite e veritiere, hanno perso attualità e non rispondono più a un interesse pubblico concreto e attuale. Nel web, infatti, notizie e dati personali possono continuare a emergere a distanza di molti anni dai fatti cui si riferiscono, incidendo sulla reputazione e sull’identità sociale degli interessati.

A seconda delle circostanze, l’interessato dispone di diversi strumenti di tutela: dalla richiesta di aggiornamento o integrazione della notizia, fino alla cancellazione del contenuto o alla sua deindicizzazione dai motori di ricerca.

A differenza della cancellazione – con cui si richiede direttamente all’autore del contenuto e/o al responsabile del sito che lo ospita di rimuoverlo integralmente dal web – con la deindicizzazione (regolata dall’art. 17 del GDPR) si chiede la rimozione del suddetto contenuto dagli elenchi restituiti di Google e degli altri motori di ricerca. Il contenuto, dunque, resta generalmente disponibile sul sito che lo ospita, ma non è più immediatamente reperibile attraverso la ricerca del nome della persona coinvolta.

La possibilità di rivolgere richieste di deindicizzazione direttamente ai motori di ricerca trova il proprio fondamento nell’art. 17 GDPR nonché nella nota giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE (Google Spain C-131/12 CGUE), la quale ha riconosciuto ai gestori dei motori di ricerca un ruolo autonomo nel trattamento dei dati personali. Il diritto all’oblio, tuttavia, non è assoluto. Lo stesso art. 17 GDPR prevede delle eccezioni, proprio perché anche la deindicizzazione richiede un costante bilanciamento tra la tutela della persona e il diritto all’informazione, soprattutto quando permane un interesse pubblico alla reperibilità della notizia.

In questa prospettiva si inserisce anche l’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, che consente alla persona prosciolta di ottenere un’annotazione volta a segnalare ai motori di ricerca l’esito favorevole del procedimento. La norma, pur rafforzando gli strumenti a tutela della reputazione dell’interessato, non elimina la necessità di una valutazione caso per caso circa la persistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità dell’informazione, come confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 34217/2025.

Quando spetta il risarcimento per violazione del diritto all'oblio?

La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto coinvolto in un procedimento penale che aveva domandato a Google la deindicizzazione di due articoli reperibili attraverso il motore di ricerca, allegando la documentazione relativa all’esito del procedimento, conclusosi con dichiarazione di estinzione per prescrizione. Secondo l’interessato, le notizie non erano più attuali e la loro persistente reperibilità continuava ad associarlo a fatti ormai superati.

Google aveva accolto una delle due richieste di deindicizzazione, ma non l’altra.

Secondo quanto emerge dall’ordinanza in commento, la mancata rimozione sarebbe dipesa da una svista, con la conseguenza che alcuni URL sono rimasti accessibili per oltre un anno dopo la richiesta di deindicizzazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14793/2024, aveva riconosciuto la violazione del diritto all’oblio, ma aveva respinto la domanda di risarcimento ritenendo non sufficientemente provato il danno lamentato dal ricorrente. Quest’ultimo ha quindi impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. È proprio su questo punto che si concentra l’ordinanza n. 6433/2026.

La Cassazione non afferma che il danno non patrimoniale debba essere riconosciuto in re ipsa, ossia automaticamente. Al contrario, ribadisce che il danno deve essere allegato e provato da chi lo invoca, in coerenza con l’art. 82 GDPR, che riconosce il diritto al risarcimento del danno derivante da un trattamento illecito dei dati personali, senza tuttavia introdurre alcun automatismo risarcitorio.

Tuttavia, una volta accertata la violazione del diritto all’oblio, il giudice non può limitarsi ad affermare in modo generico che il danno non è stato provato. Il Tribunale di Roma, infatti, aveva semplicisticamente affermato che «per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta».

Secondo la Cassazione tale motivazione è «una mera frase di stile, […] una motivazione che non raggiunge il minimo costituzionale, richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente».

Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare concretamente gli elementi dedotti dall’interessato, potendo fare ricorso anche alle c.d. presunzioni e valorizzando fattori quali l’elevata visibilità dei risultati di ricerca, il tempo trascorso tra la richiesta e l’effettiva deindicizzazione nonché «la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto».

Si tratta, del resto, di parametri che la stessa Corte di Cassazione aveva già individuato nella sentenza n. 14488/2025, che aveva visto vittorioso un cittadino definitivamente assolto dall’accusa di associazione mafiosa ma ancora associato, nei risultati di ricerca, a notizie prive di aggiornamento sull’esito favorevole del procedimento.

Diritto all’oblio: quali prove servono per ottenere il risarcimento?

Per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, quindi, non è sufficiente accertare l’illiceità della condotta altrui. Come ribadito dalla Cassazione, chi agisce in giudizio deve dimostrare sia l’esistenza di un danno effettivamente subito sia il collegamento tra tale pregiudizio e la persistente reperibilità online della notizia. Quanto al danno, possono assumere rilievo conseguenze quali la sofferenza morale, il danno reputazionale, le difficoltà personali, professionali o relazionali e l’esposizione reiterata di vicende ormai superate.

Come ricordato dall’ordinanza qui commentata, tali conseguenze possono essere dimostrate anche mediante presunzioni, valorizzando elementi quali la diffusione del contenuto, la sua immediata accessibilità tramite i motori di ricerca, il tempo trascorso dai fatti narrati e l’impatto che la loro perdurante visibilità ha avuto sulla vita dell’interessato.

È inoltre necessario dimostrare il nesso causale tra la permanenza online della notizia e il danno lamentato. In altre parole, il pregiudizio deve derivare dalla perdurante associazione del nominativo dell’interessato a fatti ormai superati e non semplicemente dall’evento storico originario (che pur può essere vero, anche se superato).

Proprio perché il risarcimento del danno richiede una puntuale attività di allegazione e prova, è fondamentale valutare il caso concreto con il supporto di un professionista. La decisione chiarisce, infatti, che ottenere la deindicizzazione e ottenere il risarcimento sono due piani diversi. Il primo richiede di dimostrare che la notizia non è più attuale; il secondo richiede anche la prova delle conseguenze concrete subite. Per questo la raccolta delle evidenze diventa decisiva già nella fase della richiesta a Google.

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Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2026
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Debora Teruggia

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e abilitata all'esercizio della professione forense con esperienza nell'assistenza a imprese e lavoratori in materia di diritto del lavoro, nella contrattualistica d'impresa e nel diritto industriale e della concorrenza.

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