Opera d’arte smarrita dopo una mostra: chi risponde e quali danni deve risarcire?

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Abstract

Due dipinti vengono consegnati a un’organizzatrice di eventi artistici e a un esperto d’arte affinché siano esposti in mostre e concorsi. Le opere, però, non tornano più alla pittrice. Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 90/2019, chiarisce che anche in assenza di un contratto scritto la consegna può far sorgere un deposito gratuito e un preciso obbligo di custodia.

Lo smarrimento può quindi comportare il risarcimento del valore delle opere e, quando esistono elementi concreti, anche delle opportunità professionali e commerciali che l’artista ha perduto. La perdita di chance, tuttavia, non deriva automaticamente dalla scomparsa del bene: deve essere allegata e provata attraverso circostanze specifiche.

Due dipinti affidati per le mostre e mai restituiti

La vicenda su cui si è pronunciato il Tribunale di Lodi Sent., 21/01/2019, n. 90, riguarda due opere, “L’intesa” e “Mille e mille fili di seta”, che una pittrice aveva consegnato a un’organizzatrice di eventi artistici e a un esperto d’arte ed editore. I dipinti dovevano essere presentati in alcune manifestazioni e poi restituiti alla proprietaria.

Secondo l’artista, nonostante i ripetuti solleciti, i due soggetti ai quali aveva affidato le opere non provvidero mai alla restituzione. La pittrice chiese quindi il risarcimento del loro valore e di un ulteriore danno, inizialmente indicato come danno all’immagine e alla carriera artistica.

I convenuti fornirono una ricostruzione diversa. Sostennero di avere ricevuto i quadri per cortesia e amicizia, senza assumere alcun obbligo contrattuale. Affermarono inoltre che, terminata la manifestazione, fosse stata l’artista a non presentarsi per il ritiro. Le opere sarebbero state quindi trasportate presso una struttura utilizzata per le rassegne e lasciate in un angolo della sala congressi, dopo avere avvertito telefonicamente la proprietaria.

Il Tribunale non considerò decisivo stabilire con esattezza dove e in quale momento ciascun dipinto fosse stato consegnato. Le dichiarazioni dei convenuti, le testimonianze e lo scambio di email dimostravano comunque che entrambi avevano ricevuto le opere, ne avevano avuto la disponibilità materiale ed erano stati sollecitati a restituirle. Questo era il fatto cardine: i dipinti erano entrati nella loro sfera di controllo e non erano più stati riconsegnati.

Perché la consegna può far nascere un obbligo di custodia anche senza un contratto scritto

L’assenza di un documento firmato non esclude, da sola, l’esistenza di un deposito. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, il Tribunale osserva che la consegna del bene, quando lo sottopone al controllo di chi lo riceve e non è accompagnata da “manifestazioni di volontà volte a limitare o escludere la responsabilità ex recepto”, può essere sufficiente a far sorgere l’obbligo di custodia.

Nel caso esaminato non si trattava di un semplice favore tra amici. La disponibilità dei quadri era funzionale all’organizzazione delle esposizioni. L’organizzatrice esercitava sulle opere un potere di controllo collegato alla propria attività; l’esperto d’arte, a sua volta, aveva ricevuto i dipinti, partecipato alla loro gestione ed era stato coinvolto nelle comunicazioni relative alla restituzione. Il Tribunale qualificò quindi il rapporto come deposito gratuito nei confronti di entrambi.

Gratuito, però, non significa privo di responsabilità. Il depositario deve custodire il bene e, se non riesce a restituirlo, non può liberarsi limitandosi ad affermare di avere usato la normale diligenza. In base agli artt. 1768 e 1218 c.c., deve dimostrare che la perdita è dipesa da una causa a lui non imputabile.

Questa prova non fu fornita. I convenuti avevano ammesso di avere lasciato le opere incustodite nella sala congressi di un albergo. La circostanza che, secondo la prassi, gli artisti dovessero ritirare personalmente i propri lavori non eliminava l’obbligo di custodia: per il Tribunale, esso permane fino a quando il depositante non recupera materialmente il bene, anche dopo la conclusione della mostra o la scadenza del termine concordato.

Dal valore dei dipinti alla perdita di chance: quali danni ha riconosciuto il Tribunale

Accertata la responsabilità per lo smarrimento, il Tribunale affrontò la quantificazione del danno. La consulenza tecnica d’ufficio stimò in 1.800 € il valore di “Mille e mille fili di seta” e in 1.500 € quello di “L’intesa”. La prima componente del risarcimento relativa al danno materiale fu quindi determinata in complessivi 3.300 €.

La domanda dell’artista, però, non riguardava soltanto il valore materiale dei quadri. La pittrice sosteneva che la loro indisponibilità le avesse impedito di partecipare ad altre manifestazioni e avesse inciso sul proprio percorso professionale. Il Tribunale non ricondusse questo pregiudizio a un generico danno alla carriera, ma alla perdita di chance: la perdita della possibilità di conseguire in futuro un risultato utile. Più in generale, il risarcimento presuppone un danno giuridicamente rilevante, non una conseguenza soltanto ipotetica.

La distinzione è importante. Non era possibile affermare che le successive esposizioni avrebbero certamente prodotto una vendita o un avanzamento professionale. Esisteva, tuttavia, un’opportunità già riconoscibile. La consulente aveva rilevato che l’artista non possedeva ancora una quotazione commerciale consolidata, ma aveva anche indicato i due lavori smarriti come quelli di maggiore interesse della sua produzione. Inoltre, i dipinti erano destinati a ulteriori manifestazioni, come risultava dalla documentazione prodotta in giudizio. Un’applicazione particolarmente chiara emerge anche nel caso Koons, nel quale una dichiarazione infondata di non autenticità aveva fatto saltare una concreta trattativa di vendita.

Su queste basi il giudice ritenne che lo smarrimento avesse sottratto alla pittrice uno spazio concreto di visibilità e una possibilità non meramente simbolica di vendere le opere. Liquidò quindi, in via equitativa, altri 1.500 € per perdita di chance. Il risarcimento complessivo raggiunse così 4.800 €, posti solidalmente a carico dei due convenuti.

La sentenza non afferma, dunque, che la perdita di ogni opera produca automaticamente un danno alla carriera dell’artista. Mostra piuttosto che il valore materiale del bene e il valore economico dell’opportunità perduta sono due profili distinti, che richiedono prove differenti.

Quando la perdita di chance è concreta e come può essere provata

Il Tribunale qualifica la perdita di chance come danno-conseguenza: non basta dimostrare lo smarrimento dell’opera. Chi chiede il risarcimento deve allegare e provare gli elementi dai quali risulti che, al momento della perdita, esisteva una reale occasione professionale o commerciale. La prova può essere anche presuntiva, ma deve poggiare su circostanze concrete.

Nel mercato dell’arte possono assumere rilievo gli inviti a mostre o fiere già programmati, i cataloghi in preparazione, la corrispondenza con curatori e organizzatori, le offerte ricevute, le trattative con potenziali acquirenti e la documentazione delle precedenti vendite. Possono essere importanti anche le valutazioni tecniche che attestino il ruolo dell’opera nella produzione dell’artista e la ragione per cui non fosse sostituibile con un altro lavoro.

Occorre poi collegare l’opportunità perduta proprio allo smarrimento. Non è sufficiente affermare che l’esposizione avrebbe potuto aumentare genericamente la notorietà dell’artista. Bisogna ricostruire quale manifestazione fosse prevista, quale opera avrebbe dovuto parteciparvi e quale concreta utilità professionale o economica sia venuta meno.

La vicenda offre indicazioni anche a gallerie, curatori e organizzatori. Un accordo scritto non è indispensabile perché sorga l’obbligo di custodia, ma può prevenire molte incertezze. È opportuno identificare le opere in un verbale di consegna, documentarne lo stato con fotografie o condition report, stabilire chi possa movimentarle, definire luogo e modalità di custodia, fissare tempi e procedure di restituzione e regolare trasporto e copertura assicurativa. Per questi rapporti è utile disciplinare espressamente i contratti di curatela, esposizione e promozione delle opere.

La risposta alla domanda iniziale è quindi articolata. Il risarcimento per un’opera smarrita può andare oltre il suo valore economico, ma soltanto se l’artista dimostra di avere perduto opportunità effettive e non una speranza astratta. Chi riceve l’opera, invece, non può fare affidamento sull’assenza di un contratto scritto o sul mancato ritiro immediato: finché il bene resta nella sua disponibilità, l’obbligo di custodia continua.

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Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 10 Agosto 2026
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Francesca Rainieri

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