Che differenza c’è tra registrare un marchio e registrare un dominio web?

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Abstract

Registrare un marchio attribuisce un diritto di esclusiva su un segno che distingue prodotti o servizi. Registrare un dominio permette di ottenere l’assegnazione di uno specifico nome Internet. La disponibilità di un dominio non garantisce che quel nome possa essere utilizzato senza violare diritti altrui: le due registrazioni hanno funzioni diverse e richiedono verifiche distinte.

Cosa si ottiene registrando un marchio o un dominio?

Il marchio registrato è un titolo di proprietà industriale. La registrazione avviene presso gli uffici competenti, come l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per il marchio italiano o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per quello dell’Unione europea. Il marchio italiano dura dieci anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovato per ulteriori periodi decennali, senza un limite al numero dei rinnovi (artt. 15 e 16 c.p.i.).

Il nome a dominio nasce invece come strumento tecnico di identificazione su Internet. La registrazione viene richiesta attraverso un Registrar, l’operatore che offre il servizio al cliente, distinto dal Registro, che gestisce l’estensione. L’assegnazione segue generalmente il criterio cronologico first come, first served: chi presenta per primo una richiesta valida ottiene il dominio disponibile, nel rispetto delle regole applicabili.

Anche il dominio richiede la gestione dei rinnovi. Per i domini .it la durata è annuale; le condizioni del servizio devono essere verificate anche nel contratto stipulato con il Registrar.

Il dominio usato nell’attività economica può essere protetto come segno distintivo non titolato: la tutela dipende dai presupposti di legge, non dalla sola registrazione tecnica (art. 2, comma 4, c.p.i.).

Questa diversa origine si riflette anche sull’ampiezza della protezione.

Quali sono i limiti della protezione del marchio e del dominio?

Il marchio viene registrato per prodotti o servizi specifici, individuati secondo la Classificazione di Nizza. In genere, marchi identici possono coesistere per prodotti o servizi non affini, fatta salva la tutela dei marchi di rinomanza. Per valutare un possibile conflitto, quindi, occorre considerare i prodotti e i servizi concretamente interessati, senza fermarsi al numero della classe indicata nella registrazione.

La protezione del marchio ha anche limiti territoriali. Un marchio italiano è tutelato in Italia, mentre un marchio dell’Unione europea ha efficacia nell’intero territorio dell’Unione. Il sistema di Madrid permette di richiedere protezione nei Paesi o territori designati: il cosiddetto marchio internazionale non attribuisce automaticamente un’esclusiva mondiale.

Per il dominio, invece, l’unicità riguarda il nome completo, comprensivo dell’estensione. Per esempio, nome.it e nome.com sono domini distinti e possono essere assegnati a soggetti diversi. Registrare il primo non riserva automaticamente il secondo, né impedisce qualsiasi registrazione simile.

Un sito può essere accessibile da diversi Paesi anche quando utilizza un’estensione geografica, come .it. Questa accessibilità non va confusa con l’ambito della tutela giuridica: raggiungere utenti all’estero non significa avere un’esclusiva mondiale sul nome.

La disponibilità tecnica di un dominio deve quindi essere valutata anche rispetto ai diritti di chi utilizza già quella denominazione.

Quando un marchio può impedire l’uso di un dominio, e viceversa?

Il principio di unitarietà dei segni distintivi vieta l’adozione, nell’attività economica, di un dominio uguale o simile al marchio altrui quando, considerate l’identità o affinità delle attività e dei prodotti o servizi, vi sia rischio di confusione, anche per associazione (art. 22, comma 1, c.p.i.).

Per i marchi di rinomanza, la tutela può estendersi ai settori non affini quando l’uso del dominio, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, oppure li danneggi (art. 22, comma 2, c.p.i.).

Anche un dominio anteriore può ostacolare la registrazione di un marchio successivo. Occorrono uso nell’attività economica, notorietà non meramente locale in Italia e rischio di confusione per la somiglianza dei segni e l’identità o affinità delle attività e dei prodotti o servizi. La sola registrazione tecnica precedente non basta (art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i.). WIPO.

Quando emerge un conflitto, il passo successivo è individuare lo strumento adatto per contestare l’assegnazione o l’uso del dominio.

Come tutelarsi contro la registrazione abusiva di un dominio?

Le registrazioni abusive di domini che richiamano marchi altrui vengono comunemente indicate come cybersquatting o domain grabbing. Possono essere finalizzate, per esempio, a rivendere il dominio al titolare del marchio oppure ad attirare utenti sfruttando la confusione. La semplice coincidenza tra dominio e marchio, però, non dimostra automaticamente un abuso.

Il Codice della proprietà industriale prevede, su domanda dell’avente diritto, la revoca o il trasferimento del dominio registrato in violazione dell’art. 22 oppure richiesto in malafede (art. 118, comma 6, c.p.i.).

In sede cautelare, il giudice può inoltre vietarne l’uso illegittimo nell’attività economica e disporre il trasferimento provvisorio, eventualmente subordinandolo alla prestazione di una cauzione da parte del beneficiario (art. 133 c.p.i.).

Esistono anche procedure stragiudiziali. Per i domini .it, la procedura di riassegnazione è preceduta dall’opposizione presso il Registro ed è gestita da uno dei Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD) accreditati. Tra questi figura il CRDD, che è quindi uno degli organismi incaricati, non il nome della procedura. L’opposizione, da sola, non attribuisce il dominio a chi la presenta.

Per le estensioni generiche come .com opera la UDRP di ICANN. Il ricorrente deve dimostrare che il dominio è identico o confondibile con un marchio sul quale vanta diritti, che il registrante non ha diritti o interessi legittimi sul dominio e che quest’ultimo è stato registrato e viene utilizzato in malafede. I rimedi previsti sono la cancellazione o il trasferimento del dominio, non il risarcimento del danno.

Per un’impresa, la registrazione del marchio e quella del dominio richiedono dunque verifiche separate. Prima di investire nel sito e nella comunicazione commerciale, alla verifica della disponibilità del dominio va affiancata una ricerca sui marchi e sugli altri diritti anteriori che potrebbero impedirne l’utilizzo.

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Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 30 Settembre 2026
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Martina Di Molfetta

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