Nuovi reati ambientali: il rischio penale si estende alla filiera

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Abstract

Con il D.Lgs. n. 81/2026, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1203, ampliando la tutela penale dell’ambiente e introducendo nuove fattispecie destinate a incidere anche sull’attività e sui sistemi di compliance delle imprese. Tra le principali novità figurano il delitto di commercio di prodotti inquinanti, il rafforzamento della tutela degli habitat e degli ecosistemi e le nuove disposizioni sulle sostanze ozono-lesive e sui gas fluorurati a effetto serra. La riforma interviene inoltre sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Il rischio ambientale assume così una dimensione più ampia, che può interessare non soltanto gli impianti produttivi, ma anche i prodotti e la loro circolazione lungo la filiera.

Cosa cambia con la riforma dei reati ambientali?

Con il D.Lgs. n. 81/2026, entrato in vigore il 2 giugno 2026, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.

L’intervento si innesta sul sistema già delineato dal Titolo VI-bis del Codice Penale, ampliandone il perimetro. La tutela riguarda le tradizionali matrici ambientali – aria, acqua, suolo e sottosuolo – ma attribuisce maggiore rilievo anche a ecosistemi, habitat, biodiversità, flora e fauna.

La riforma interviene, inoltre, sulle condotte penalmente rilevanti. Accanto a modifiche dei delitti ambientali già esistenti, vengono introdotte nuove fattispecie riguardanti la commercializzazione di prodotti inquinanti, le sostanze che riducono lo strato di ozono e i gas fluorurati a effetto serra. Vengono inoltre inasprito il trattamento di alcune circostanze aggravanti ed esteso il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Ne deriva un sistema nel quale il rischio penale ambientale può interessare diverse fasi dell’attività economica, coinvolgendo non soltanto la gestione degli impianti e delle emissioni, ma – in presenza dei presupposti previsti dalle singole fattispecie – anche la circolazione dei prodotti.

Il commercio di prodotti inquinanti e le altre nuove fattispecie

Una delle novità più significative è il nuovo art. 452-bis 1 c.p., rubricato “Commercio di prodotti inquinanti”. La disposizione applica le pene previste per l’inquinamento ambientale – reclusione da due a sei anni e multa da 10.000 a 100.000 euro – a chi abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili.

Non è sufficiente la mera natura potenzialmente inquinante del prodotto: devono ricorrere tutti gli elementi previsti dalla fattispecie e, in particolare, dall’impiego del prodotto devono derivare la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma. L’offesa può riguardare le acque, l’aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ma anche un ecosistema, un habitat, la biodiversità (anche agraria), la flora o la fauna.

La riforma rafforza quindi anche la tutela dell’habitat, che entra espressamente tra i beni considerati dal delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p.. Inoltre, le pene sono aggravate quando l’inquinamento riguarda un ecosistema di dimensioni notevoli o produce effetti durevoli, oppure quando dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

Se dall’inquinamento ambientale o dal commercio di prodotti inquinanti derivano, come conseguenza non voluta, lesioni personali o la morte, trova applicazione l’art. 452-ter c.p., anch’esso modificato dalla riforma, con un trattamento sanzionatorio più severo.

Il decreto introduce poi specifici presìdi penali per le sostanze che riducono lo strato di ozono e per i gas fluorurati a effetto serra.

Per le prime, la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso o il rilascio abusivi sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 80.000 euro. La disciplina interessa anche determinati prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o dipendono da esse.

Per i gas fluorurati a effetto serra, la produzione, l’importazione o l’esportazione abusive sono punite con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 10.000 a 150.000 euro. L’immissione sul mercato, l’uso o il rilascio abusivi sono invece assoggettati a un distinto trattamento contravvenzionale.

Per i delitti del Titolo VI-bis del Codice Penale la riforma introduce, infine, una nuova aggravante comune: ex art. 452-sexiesdecies, la pena è aumentata quando dal reato deriva un profitto di rilevante entità oppure quando il fatto è commesso mediante dichiarazioni o documenti falsi.

Il rischio ambientale si estende lungo la filiera

Il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti assume particolare rilievo per le imprese perché attribuisce rilevanza anche alla fase di immissione sul mercato e di circolazione del prodotto.

Ciò non significa che la semplice vendita di un prodotto potenzialmente inquinante integri il reato. La fattispecie richiede infatti, oltre agli ulteriori presupposti previsti dalla norma, che dall’impiego del prodotto derivino una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili.

Ciò che è importante sottolineare, però, è che la condotta penalmente rilevante può collocarsi anche nella fase prettamente commerciale. Il rischio ambientale può quindi assumere rilievo anche per gli operatori economici che partecipano alla circolazione del prodotto e non soltanto per chi gestisce direttamente uno stabilimento o realizza materialmente uno scarico o un’emissione.

Per produttori, importatori e distributori, diventano così particolarmente rilevanti le caratteristiche ambientali dei prodotti, le informazioni provenienti dai fornitori, i dati e le prove tecniche disponibili, le condizioni prevedibili di impiego e le informazioni trasmesse ai soggetti che operano nelle successive fasi della distribuzione.

Considerazioni analoghe valgono per i settori interessati dalle nuove disposizioni sulle sostanze ozono-lesive e sui gas fluorurati: a seconda dell’attività svolta, i presìdi possono riguardare sostanze, miscele, componenti e apparecchiature, nonché le relative attività di produzione, importazione, commercializzazione, uso e manutenzione.

La riforma amplia quindi le aree nelle quali il rischio ambientale deve essere individuato e gestito, rendendo particolarmente importante la conoscenza delle caratteristiche del prodotto e dei rapporti tra i diversi operatori della filiera.

Cosa cambia in termini di responsabilità per le imprese?

Le novità penali si riflettono anche sulla responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs. n. 81/2026 modifica infatti l’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati ambientali presupposto.

Per il commercio di prodotti inquinanti è prevista per l’ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Per i reati relativi alle sostanze ozono-lesive e ai gas fluorurati a effetto serra è invece prevista una sanzione da quattrocento a ottocento quote. Per specifiche ipotesi aggravate degli ecoreati codicistici le sanzioni pecuniarie sono inoltre aumentate di un terzo. Per alcuni delitti trovano applicazione anche le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

L’ampliamento del catalogo di reati non comporta, naturalmente, un’automatica responsabilità della società ogni volta che viene commesso un reato ambientale. Continuano a trovare applicazione i presupposti generali previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, a partire dalla commissione del fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente e dalla valutazione del sistema organizzativo e preventivo adottato.

La riforma rende tuttavia vieppiù opportuna, per le imprese, una diligente mappatura dei rischi e dei protocolli esistenti. Gli attuali sistemi di prevenzione concentrati prevalentemente sulla gestione di rifiuti, scarichi ed emissioni degli stabilimenti potrebbero infatti richiedere un aggiornamento alla luce delle nuove fattispecie.

La ricerca della compliance da parte delle imprese dovrà quindi estendersi – necessariamente – alla qualificazione dei prodotti e dei fornitori, alle importazioni ed esportazioni, alla documentazione e ai dati tecnici, ai processi di commercializzazione, alla gestione delle non conformità e ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza: il rischio penale ambientale, ormai, riguarda tutte le fasi della filiera.

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Revisionato da: Daniele Camaiora
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2026
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Francesca Rainieri

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