Abstract
Il rapporto tra brevetto e riservatezza nelle gare pubbliche non è così lineare come spesso si pensa: non tutto ciò che è protetto è anche segreto. La decisione del TAR Friuli Venezia Giulia (n. 83/2026) chiarisce che l’accesso all’offerta tecnica resta la regola e che l’oscuramento richiede una prova concreta, soprattutto quando incide sul diritto di difesa. Ne emerge un criterio pratico per capire quando la riservatezza può davvero limitare la trasparenza.
I concorrenti possono accedere alla mia offerta tecnica in una gara pubblica?
La vicenda nasce da una gara pubblica per la gestione di un sistema informatico sanitario. La procedura si conclude con l’aggiudicazione a favore di un operatore economico, seguito in graduatoria da altri due concorrenti.
La graduatoria, però, non chiude la partita. Sia la seconda sia la terza classificata impugnano l’aggiudicazione davanti al giudice amministrativo. Ed è proprio in questo momento che emerge un problema molto concreto per chi partecipa alle gare: fino a che punto i concorrenti possono accedere all’offerta tecnica altrui?
L’aggiudicataria, per difendere il risultato ottenuto, chiede di esaminare integralmente l’offerta tecnica della terza classificata, cioè il documento che descrive nel dettaglio le soluzioni proposte in gara.
A questo punto entra in gioco la riservatezza. La terza classificata si oppone all’accesso completo e chiede che alcune parti vengano oscurate, sostenendo che contengano tecnologie coperte da brevetto. La stazione appaltante accoglie solo in parte questa richiesta, consentendo l’accesso a una versione parzialmente oscurata.
L’aggiudicataria contesta la decisione. A suo avviso, le omissioni impediscono di comprendere davvero il contenuto tecnico dell’offerta e quindi di difendersi nel giudizio in corso.
Il TAR le dà ragione e ordina l’ostensione integrale dell’offerta tecnica (TAR Friuli Venezia Giulia n. 83/2026).
È qui che la decisione diventa interessante, perché chiarisce un equivoco molto diffuso: il fatto che una tecnologia sia coperta da brevetto non significa automaticamente che possa essere sottratta all’accesso.
Il brevetto protegge l’invenzione, non la segretezza
Il passaggio più interessante della sentenza sta nella distinzione tra brevetto e segreto: il brevetto attribuisce un diritto di esclusiva, non un diritto alla segretezza.
È proprio su questo equivoco che si gioca la decisione. Il giudice chiarisce che la presenza di un brevetto, da sola, non basta a giustificare l’oscuramento di un’offerta tecnica in gara.
Il motivo è strutturale. Il brevetto non serve a nascondere l’invenzione, ma a proteggerla dallo sfruttamento non autorizzato. In altre parole: ti dà un diritto di esclusiva, non un diritto alla segretezza.
Anzi, il sistema funziona esattamente al contrario di quanto spesso si pensa. Per ottenere la protezione, l’invenzione deve entrare in un circuito di conoscibilità. Non è un caso che, dopo diciotto mesi dal deposito, il contenuto del brevetto diventi accessibile (art. 53, co. 3, Codice della Proprietà Industriale). La tutela nasce proprio da questo scambio: rendere conoscibile l’invenzione in cambio di un monopolio temporaneo.
Il ragionamento del giudice è molto concreto. Se il contenuto di una tecnologia è già destinato a diventare conoscibile attraverso il sistema brevettuale, non è possibile invocare automaticamente la riservatezza solo perché quella tecnologia è oggetto di privativa industriale.
Questo non significa che l’offerta tecnica debba essere sempre integralmente accessibile. Significa, però, che il brevetto non può essere utilizzato come uno schermo generalizzato per sottrarre documenti al controllo dei concorrenti.
La protezione può riguardare semmai altro: configurazioni non divulgate, modalità implementative, integrazioni tecniche, procedure interne, scelte progettuali che non emergono dal brevetto e che conservano un valore competitivo proprio perché non accessibili all’esterno.
Ed è qui che il tema del brevetto incontra quello, diverso, del segreto tecnico o commerciale.
Quando la riservatezza può limitare l’accesso?
Chiarito che il brevetto non basta, la domanda diventa operativa: quando è possibile impedire ai concorrenti di vedere parti dell’offerta tecnica?
La risposta parte dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplinano l’accesso agli atti e la riservatezza nel nuovo Codice dei contratti pubblici. La regola di fondo è spesso sottovalutata: nelle gare pubbliche, l’accesso è la norma, la riservatezza è l’eccezione. Il TAR lo esplicita chiaramente: “l’opposizione alla ostensione si pone in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità da cui discende che grava sull’opponente l’onere di comprovare i presupposti giustificativi dell’oscuramento.”.
Non è chi chiede accesso che deve dimostrare, in astratto, di avere diritto a conoscere ogni parte dell’offerta. È chi si oppone all’ostensione che deve provare l’esistenza di un interesse concreto alla segretezza.
Ed è proprio qui che, molto spesso, le richieste di oscuramento si indeboliscono.
Dire che un’informazione è “riservata” non basta. Richiamare un brevetto, da solo, non basta. Serve invece un’indicazione precisa delle parti che si vogliono sottrarre all’accesso, accompagnata dalla spiegazione delle ragioni per cui quelle informazioni costituirebbero davvero segreti tecnici o commerciali.
Il TAR insiste molto su questo punto: l’opposizione all’accesso richiede una motivazione puntuale e non può tradursi in una pretesa generica di riservatezza.
La stazione appaltante, inoltre, non può limitarsi a recepire automaticamente la posizione dell’impresa. Deve verificare se i presupposti esistano davvero e motivare la scelta di oscurare determinati contenuti.
Questo è il passaggio in cui il diritto industriale incontra quello amministrativo. Le categorie tipiche – brevetto, know-how, segreti tecnici – entrano nel procedimento, ma devono essere valutate secondo criteri amministrativi.
Non è un tema nuovo: il rapporto tra brevetto e gare pubbliche è spesso frainteso, soprattutto quando si pensa che la titolarità di una privativa possa incidere automaticamente sulla procedura (approfondisci Appalti pubblici: è vero che il titolare del brevetto può evitarsi la gara? – Canella Camaiora).
Ma nella decisione c’è un ulteriore passaggio interessante, che riguarda il rapporto tra trasparenza e diritto di difesa.
Nel caso concreto, chi chiedeva accesso si era sentito opporre che non aveva dimostrato l’utilità delle parti oscurate. Il giudice ribalta il ragionamento con un’osservazione molto pratica: “la ricorrente, non essendo stata posta nelle condizioni di conoscere il contenuto delle informazioni che sono state secretate, non può nemmeno provare l’interesse alla conoscenza delle stesse a fini difensivi.”.
Per questo, quando l’accesso è necessario per esercitare il diritto di difesa nel giudizio amministrativo, anche la tutela del segreto tecnico o commerciale può arretrare.
Brevetti e gare pubbliche: dove si crea davvero il conflitto?
La decisione del TAR mostra bene un punto che nelle gare pubbliche emerge sempre più spesso: brevetto e segreto industriale non coincidono.
Il brevetto protegge l’uso esclusivo di una tecnologia. Il segreto protegge invece ciò che conserva valore proprio perché non è conosciuto.
Nelle procedure pubbliche, però, questi interessi si scontrano con un terzo elemento: la trasparenza della gara e il diritto dei concorrenti di controllarne la correttezza.
Ed è proprio qui che la sentenza sembra tracciare una linea abbastanza netta. Non basta evocare genericamente l’innovazione o la presenza di una privativa industriale per comprimere l’accesso agli atti. Occorre dimostrare, in modo concreto, che l’ostensione rivelerebbe informazioni realmente riservate e che la loro divulgazione produrrebbe un pregiudizio competitivo effettivo.
In fondo, il punto è tutto qui: nelle gare pubbliche il problema non è dichiarare un segreto, ma riuscire a dimostrarlo senza svuotare il principio di trasparenza su cui la procedura stessa si regge.
Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 20 Maggio 2026
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Pablo Lo Monaco Dominguez
Laureato presso l’Università di Milano-Bicocca, praticante Avvocato appassionato di litigation e risarcimento del danno.
