Abstract
La legge 17 marzo 2026, n. 40 modifica diversi punti del Codice dei beni culturali in materia di circolazione, valorizzazione e gestione delle opere d’arte. Le novità principali riguardano l’innalzamento della soglia economica da 13.500 a 50.000 euro per molte opere di autore non vivente e di oltre settant’anni, la possibilità di ritirare la domanda di attestato di libera circolazione, il nuovo criterio per le opere di autori stranieri, l’ampliamento della certificazione di ingresso ex art. 72, la semplificazione dello spostamento dei beni mobili e i termini più certi per i prestiti internazionali. La riforma non elimina il controllo pubblico. Cerca, piuttosto, di renderlo più selettivo, proporzionato e compatibile con il mercato internazionale dell’arte.
Perché la legge n. 40/2026 cambia la circolazione delle opere d’arte
La circolazione internazionale delle opere d’arte è uno dei punti più sensibili del diritto dei beni culturali.
Ogni volta che un’opera esce dall’Italia, entra temporaneamente dall’estero, viene prestata per una mostra o viene spostata da un luogo a un altro, si pone la stessa domanda: fino a che punto lo Stato deve controllare la circolazione del bene?
La risposta non è semplice.
Da un lato c’è la tutela del patrimonio culturale, fondata sull’art. 9 Cost. e sul Codice dei beni culturali. Dall’altro c’è un mercato dell’arte che vive di vendite, restauri, expertise, fiere, prestiti, depositi e movimentazioni internazionali. Se ogni spostamento diventa un rischio amministrativo, l’opera circola meno. E se l’opera circola meno, il mercato si irrigidisce, le mostre diventano più difficili, i restauri si complicano e l’Italia rischia di essere percepita come un territorio poco prevedibile.
È in questo contesto che interviene la legge 17 marzo 2026, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2026. La legge modifica diversi articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e incide su alcuni passaggi pratici della circolazione delle opere: lo spostamento dei beni mobili, i prestiti per mostre ed esposizioni, l’uscita definitiva dal territorio nazionale, l’attestato di libera circolazione e la certificazione di ingresso delle opere provenienti dall’estero.
La riforma non cancella il modello italiano di tutela. Lo rende più selettivo.
Questo è il punto da cui partire.
Il controllo pubblico sulla circolazione delle opere d’arte non può funzionare come un filtro indistinto. Non ogni opera che si muove è un bene da trattenere. Non ogni ingresso temporaneo in Italia giustifica l’applicazione piena della disciplina nazionale di tutela. Non ogni opera straniera, solo perché si trova nel territorio italiano, ha per questo un legame reale con la storia culturale italiana.
La legge n. 40/2026 interviene proprio su questa linea di confine.
La riforma si collega anche a una concezione più dinamica del patrimonio culturale, già presente nella Convenzione di Faro, ratificata dall’Italia con la l. 1° ottobre 2020, n. 133. Il patrimonio non è considerato solo come bene da conservare, ma anche come risorsa culturale da rendere accessibile, comprensibile e capace di circolare entro regole chiare. Questa impostazione non riduce la tutela. La rende più compatibile con il modo in cui opere, collezioni e istituzioni culturali si muovono oggi.
Alza la soglia economica per molte opere di autore non vivente e di oltre settant’anni. Rende più gestibile la domanda di attestato di libera circolazione. Introduce un criterio più rigoroso per negare l’uscita delle opere di autori stranieri. Amplia la certificazione di ingresso per i beni provenienti dall’estero. Semplifica lo spostamento dei beni culturali mobili. Fissa tempi più certi per i prestiti destinati a mostre ed esposizioni.
Il controllo pubblico resta, ma viene esercitato in modo più selettivo e legato alle caratteristiche concrete dell’opera.
La legge contiene anche una parte diversa, dedicata alla gestione e alla fruizione del patrimonio pubblico. Introduce, tra l’altro, l’Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali pubblici, l’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale e la strategia nazionale “Italia in scena”. Sono strumenti pensati per migliorare la gestione dei beni culturali, anche attraverso dati, partenariati e iniziative territoriali.
Questo articolo, però, si concentra sull’altro versante della riforma: quello che interessa direttamente collezionisti, gallerie, case d’asta, musei, restauratori, trasportatori e operatori del mercato dell’arte.
La domanda è concreta: cosa cambia, dopo la legge n. 40/2026, per chi deve far circolare un’opera d’arte?
La prima risposta riguarda la soglia economica per l’uscita definitiva dall’Italia: ed è il punto in cui la riforma incide subito sulle scelte operative di gallerie, collezionisti e case d’asta.
Soglia a 50.000 euro e attestato di libera circolazione: cosa cambia per esportare un’opera
La modifica più visibile della legge n. 40/2026 riguarda la soglia economica per l’uscita definitiva delle opere d’arte dal territorio italiano.
Prima della riforma, per le opere di autore non più vivente, realizzate da oltre settant’anni, il valore di riferimento era 13.500 euro. Sopra quella soglia, l’uscita definitiva dall’Italia era soggetta ad autorizzazione. Sotto quella soglia, operava invece un regime semplificato.
La legge n. 40/2026 alza questa soglia a 50.000 euro.
Più precisamente, l’art. 5 della legge modifica l’art. 65, comma 3, lett. a), del Codice dei beni culturali. La norma oggi prevede che sia soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, risalgano a oltre settant’anni e abbiano valore superiore a euro 50.000, con l’eccezione delle cose di cui all’allegato A, lett. B, n. 1.
La stessa soglia viene coordinata nell’art. 65, comma 4, lett. b), per le opere di valore inferiore a euro 50.000, la cui uscita non è soggetta ad autorizzazione.
Il punto pratico è questo: molte opere che prima richiedevano l’attestato di libera circolazione oggi rientrano nel regime semplificato.
Non è una differenza marginale.
L’attestato di libera circolazione, disciplinato dall’art. 68 del Codice, è il titolo necessario per far uscire definitivamente dall’Italia le cose indicate dall’art. 65, comma 3. Chi vuole esportare l’opera deve presentarla all’ufficio di esportazione, indicarne il valore venale e attendere la valutazione dell’amministrazione. L’ufficio può rilasciare l’attestato oppure negarlo con motivazione. In caso di diniego, si apre il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.
Questo è il motivo per cui la soglia economica conta. Non decide, da sola, se un’opera abbia valore culturale. Decide però quale procedura si applica.
Sopra soglia, il proprietario entra nel procedimento autorizzatorio dell’art. 68.
Sotto soglia, l’opera può uscire con il regime dichiarativo previsto dall’art. 65, commi 4 e 4-bis.
La riforma sposta quindi molte opere dal primo al secondo regime.
La scelta legislativa è abbastanza chiara: il controllo pubblico non viene eliminato, ma viene concentrato sulle opere che superano una soglia economica più alta. È un modo per ridurre il peso amministrativo sui beni di valore più contenuto e per avvicinare la disciplina italiana agli standard europei, già presenti nel Regolamento CE n. 116/2009 sull’esportazione dei beni culturali.
Attenzione, però: la soglia non è una “patente di irrilevanza culturale”.
Un’opera sotto i 50.000 euro può comunque presentare interesse culturale. Il valore economico non coincide con il valore storico, artistico o documentale. La soglia serve a regolare il procedimento di uscita, non a stabilire in assoluto se il bene meriti tutela.
Questa distinzione va tenuta ferma, perché evita un equivoco frequente: la riforma non dice che le opere sotto i 50.000 euro non contano. Dice che, per molte di esse, l’uscita definitiva non richiede più l’autorizzazione preventiva prevista per le opere sopra soglia.
C’è poi una precisazione importante.
La soglia di 50.000 euro non vale per tutti i beni culturali. Per i beni archeologici resta un regime più rigoroso, perché il controllo non dipende dal valore economico del singolo bene, ma dalla sua natura e dal suo possibile interesse storico, scientifico e documentale.
La soglia di 13.500 euro, inoltre, non scompare del tutto dal Codice. La legge n. 40/2026 introduce infatti una disciplina specifica per i beni librari.
Il nuovo art. 65, comma 3, lett. a-bis), prevede che siano soggetti ad autorizzazione i beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, risalgano a oltre settant’anni e abbiano valore superiore a euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lett. B, n. 1.
In parallelo, il nuovo art. 65, comma 4, lett. b-bis), disciplina l’uscita non soggetta ad autorizzazione dei beni librari sotto tale soglia.
In sostanza, la soglia generale per molte opere d’arte antiche sale a 50.000 euro; per i beni librari resta una soglia autonoma di 13.500 euro.
La riforma interviene anche sulla durata delle dichiarazioni relative alle opere non soggette ad autorizzazione.
L’art. 5 aggiunge all’art. 65 il nuovo comma 4-ter. La norma stabilisce che la validità temporale delle dichiarazioni previste dal comma 4-bis è pari alla durata dell’attestato di libera circolazione. Poiché l’art. 68, comma 5, prevede che l’attestato abbia validità quinquennale, anche le dichiarazioni per l’uscita semplificata hanno durata di cinque anni.
È una modifica tecnica, ma utile.
Per gallerie, case d’asta, collezionisti e operatori professionali significa maggiore stabilità documentale. Una dichiarazione non deve essere ripetuta a breve distanza solo perché l’operazione commerciale, logistica o espositiva richiede tempi più lunghi.
La legge modifica infine un altro punto delicato: la possibilità di ritirare la domanda di attestato.
L’art. 4, comma 4, della legge n. 40/2026 interviene sull’art. 68, comma 1, del Codice. Il nuovo testo prevede che il soggetto che presenta la denuncia, e i suoi aventi causa, possano ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell’attestato di libera circolazione o del diniego.
Questa previsione cambia il rapporto tra privato e amministrazione.
Nel sistema precedente, la presentazione della domanda di attestato poteva essere percepita come un passaggio rischioso: una volta avviato il procedimento, il proprietario temeva di non poter più controllare gli effetti della richiesta. La riforma introduce invece una finestra di uscita. Il richiedente può ritirare la denuncia prima che l’amministrazione comunichi formalmente l’attestato o il diniego.
Non significa che il proprietario possa sottrarsi a qualsiasi controllo. Significa che la domanda di esportazione diventa meno rigida.
Le modifiche agli artt. 65 e 68 producono quindi alcuni effetti pratici.
Per molte opere antiche la soglia passa da 13.500 a 50.000 euro. Per i beni librari resta una soglia specifica di 13.500 euro. Per i beni archeologici il controllo resta più stretto. Le dichiarazioni sotto soglia hanno una durata allineata a quella dell’attestato, quindi cinque anni. La domanda di attestato può essere ritirata prima della comunicazione dell’attestato o del diniego.
Il risultato è un sistema più praticabile. Più opere potranno uscire con procedura semplificata. Le dichiarazioni avranno una durata più stabile. La domanda di attestato diventa meno irreversibile.
La tutela pubblica resta, ma arretra il confine del controllo preventivo automatico.
Questo nuovo assetto, però, non riguarda solo il valore economico dell’opera. Diventa particolarmente rilevante quando il bene ha una provenienza estera o è opera di un autore straniero: ed è qui che la riforma introduce un criterio ancora più selettivo.
Opere straniere e certificazione di ingresso: il nuovo confine tra tutela italiana e transito internazionale
La legge n. 40/2026 interviene su un punto delicato della circolazione internazionale delle opere d’arte: non ogni opera che si trova in Italia deve essere trattata come parte del patrimonio culturale italiano.
Il problema riguarda due situazioni diverse.
La prima è quella delle opere di autori stranieri presenti in Italia, per le quali viene chiesto l’attestato di libera circolazione. La seconda è quella delle opere che arrivano dall’estero e vengono introdotte temporaneamente nel territorio italiano per una mostra, un restauro, una vendita, una fiera, una expertise o un deposito.
Nel primo caso, l’opera si trova in Italia e il proprietario chiede di farla uscire. Nel secondo, l’opera proviene dall’estero e occorre documentare che il suo ingresso in Italia è temporaneo.
In entrambi i casi, la riforma afferma un criterio più selettivo: la presenza fisica in Italia non basta, da sola, a giustificare l’applicazione piena della disciplina italiana di tutela.
Per le opere di autori stranieri, l’art. 4, comma 5, della legge n. 40/2026 introduce una regola precisa: ai fini dell’art. 68 del Codice dei beni culturali, l’attestato di libera circolazione non può essere negato se non è accertata la specifica attinenza dell’opera alla storia della cultura in Italia.
La conseguenza è pratica. Per bloccare l’uscita di un’opera di autore straniero non basta affermare che l’opera è importante, che l’autore è noto o che il bene ha un valore economico significativo. L’amministrazione deve motivare il collegamento qualificato con la cultura italiana.
Il valore artistico, da solo, non basta. Serve un legame specifico con la storia culturale italiana: per esempio la provenienza, la committenza, la lunga permanenza in Italia, l’appartenenza a una collezione storica italiana, il rapporto con un contesto artistico nazionale o un altro elemento idoneo a giustificare la tutela.
La stessa esigenza di distinzione emerge nella modifica dell’art. 72 del Codice, dedicato alla certificazione di ingresso.
La certificazione di ingresso serve a documentare che un’opera è arrivata in Italia dall’estero. Il Codice distingue il certificato di avvenuta spedizione (CAS), per le opere provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea, e il certificato di avvenuta importazione (CAI), per le opere provenienti da un Paese terzo.
I certificati sono rilasciati dall’ufficio di esportazione, su domanda, sulla base di documentazione idonea a identificare il bene e a provarne la provenienza estera. Non sono sufficienti atti di notorietà o dichiarazioni sostitutive.
La certificazione di ingresso non è un adempimento meramente formale. Serve a evitare che un’opera entrata temporaneamente in Italia venga trattata come se fosse stabilmente presente nel territorio nazionale.
La legge n. 40/2026 modifica proprio questo punto. Prima della riforma, l’art. 72, comma 1, rinviava alle cose e ai beni indicati nell’art. 65, comma 3. La nuova legge sopprime le parole “comma 3”. Oggi, quindi, l’art. 72 si riferisce alle cose e ai beni indicati nell’art. 65 nel suo complesso.
La modifica è breve, ma rilevante. La certificazione di ingresso non resta più collegata soltanto alle opere soggette ad autorizzazione preventiva. Si estende al più ampio perimetro dell’art. 65, includendo anche categorie che prima rischiavano di restare fuori dal sistema di certificazione.
Questo significa che anche opere non soggette ad autorizzazione preventiva, o comunque collocate in regimi più leggeri di circolazione, possono avere interesse a ottenere una certificazione di ingresso. Il punto, per gli operatori, non è soltanto sapere se l’opera possa entrare in Italia. È poter dimostrare, quando dovrà uscire, che quell’opera proveniva dall’estero e si trovava in Italia solo temporaneamente.
Il tema si collega alla sentenza n. 51/2026 della Corte costituzionale, che ha chiarito la funzione della certificazione di ingresso nella distinzione tra opera estera in transito e opera stabilmente presente in Italia. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, nella parte in cui non prevedeva la certificazione, su domanda dell’interessato, per le opere antiche di valore inferiore a 13.500 euro.
La Corte ha così rafforzato un principio già centrale per gli operatori: chi introduce temporaneamente un’opera in Italia deve poter documentare il suo ingresso, anche quando il bene non rientra tra quelli soggetti ad autorizzazione preventiva per l’uscita.
Per gli operatori del mercato dell’arte, la conseguenza è concreta.
Una galleria che porta un’opera in Italia per una fiera, un restauratore che riceve un bene dall’estero, una casa d’asta che movimenta un’opera per la vendita o un collezionista che deposita temporaneamente un bene in Italia hanno bisogno di certezza sulla successiva uscita dell’opera.
Senza una documentazione chiara sull’ingresso, il rischio è che il bene venga trattato come stabilmente presente in Italia, con conseguenze rilevanti sulla sua futura circolazione.
Il nuovo criterio può essere letto così: per le opere straniere, il blocco all’uscita richiede una specifica attinenza alla storia della cultura italiana; per le opere provenienti dall’estero, la certificazione di ingresso serve a documentare il transito.
La riforma non elimina i controlli. Sposta però l’attenzione dal semplice dato materiale della presenza in Italia al rapporto effettivo tra l’opera, la sua provenienza e la storia culturale nazionale.
Questa impostazione incide anche sui movimenti interni e temporanei delle opere: spostamenti, prestiti per mostre e circolazione di beni non esposti diventano il banco di prova operativo della riforma.
Spostamento beni culturali, prestiti per mostre e opere non esposte: cosa cambia per musei, proprietari e operatori
La legge n. 40/2026 modifica anche alcune regole operative che interessano musei, collezionisti, restauratori, enti locali e organizzatori di mostre.
I temi principali sono tre: spostamento dei beni culturali mobili, prestiti per mostre ed esposizioni e circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico.
Il primo cambiamento riguarda lo spostamento dei beni culturali mobili.
Prima della riforma, lo spostamento di un bene culturale mobile rientrava tra gli interventi soggetti ad autorizzazione ministeriale. La legge n. 40/2026 abroga l’art. 21, comma 1, lett. b), del Codice dei beni culturali e modifica l’art. 21, comma 2.
Oggi lo spostamento di beni culturali non richiede più un’autorizzazione preventiva in senso pieno, ma deve essere preventivamente denunciato al soprintendente. Entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, la Soprintendenza può prescrivere le misure necessarie affinché il bene non subisca danni durante il trasporto.
La domanda pratica è semplice: si può spostare un bene culturale senza autorizzazione?
La risposta va distinta.
Non serve più l’autorizzazione preventiva prevista dal vecchio art. 21, comma 1, lett. b). Serve comunque una denuncia preventiva alla Soprintendenza. Lo spostamento, quindi, non è libero. È semplificato.
La differenza conta. Il proprietario, il detentore o il restauratore non devono attendere un’autorizzazione piena per ogni spostamento, ma devono comunicare preventivamente il trasferimento. La Soprintendenza conserva un potere di controllo, limitato però alle eventuali prescrizioni per evitare danni durante il trasporto.
Il secondo cambiamento riguarda i prestiti di opere d’arte per mostre ed esposizioni.
La legge n. 40/2026 modifica l’art. 48 del Codice dei beni culturali e introduce un termine espresso: l’autorizzazione al prestito deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta.
Questo non significa che il prestito sia automatico. L’autorizzazione resta necessaria e deve tenere conto delle esigenze di conservazione del bene e, per i beni appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica.
Il termine, però, rende il procedimento più prevedibile. Per musei, fondazioni, gallerie e organizzatori di mostre, il tempo non è un dettaglio. Un prestito autorizzato tardi può incidere sul calendario espositivo, sui contratti di trasporto, sulla comunicazione, sulle assicurazioni e sugli accordi con i prestatori.
La riforma interviene anche sul tema delle assicurazioni per le opere in prestito.
Il nuovo art. 48, comma 5-bis, prevede che IVASS e Autorità garante della concorrenza e del mercato garantiscano, nell’esercizio delle rispettive funzioni, la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo relativo alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito.
Questo punto è utile perché la circolazione delle opere non dipende solo dall’autorizzazione amministrativa. Dipende anche dalla gestione del rischio: valore dichiarato, copertura assicurativa, trasporto, condizioni conservative e responsabilità dei soggetti coinvolti.
Il terzo cambiamento riguarda le opere dei musei statali non esposte al pubblico.
L’art. 6 della legge n. 40/2026 prevede l’istituzione di un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali, non esposte al pubblico e idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale perché prive di criticità conservative. L’elenco deve essere istituito con decreto del Ministero della cultura e aggiornato ogni ventiquattro mesi.
La domanda è inevitabile: le opere conservate nei depositi dei musei statali potranno circolare di più?
Potranno circolare di più, ma entro condizioni definite.
I comuni italiani potranno richiedere lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell’elenco, ma dovranno rispettare condizioni precise: presenza di un museo pubblico con direttore nominato, redazione di un progetto culturale collegato anche a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi, disponibilità di spazi idonei alla conservazione e custodia dell’opera, eventuale coinvolgimento delle reti museali territoriali. Le spese restano a carico dell’ente richiedente.
La logica è concreta: rendere visibili opere che oggi non sono esposte, senza compromettere la loro conservazione.
Questa parte della riforma risponde a un problema noto: molti musei statali conservano opere nei depositi che il pubblico non vede. La legge prova a creare un canale ordinato per la loro circolazione temporanea, soprattutto sul territorio nazionale.
Il nuovo equilibrio può essere letto così.
Lo spostamento dei beni culturali mobili diventa più semplice, ma resta soggetto a denuncia preventiva. I prestiti per mostre ed esposizioni hanno un termine più certo, ma restano subordinati alle esigenze di conservazione. Le opere non esposte dei musei statali possono circolare, ma solo se inserite in un elenco e destinate a progetti culturali verificabili.
La riforma non rende libera ogni movimentazione. Cerca piuttosto di evitare che la tutela coincida sempre con l’immobilità.
Dopo la legge n. 40/2026, spostare, prestare o rendere temporaneamente accessibile un’opera diventa più prevedibile. Resta però necessario documentare il movimento, rispettare le prescrizioni conservative e distinguere la semplificazione dalla libera circolazione senza controlli.
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 30 Giugno 2026
© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

