Come proteggere il titolo di opere d’arte, film e libri

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Abstract

Il titolo di un libro, di un film o di un’altra opera creativa può essere protetto anche contro chi non ne copia il contenuto. La tutela dipende soprattutto dalla capacità del titolo di identificare l’opera e dal rischio che il pubblico possa confonderla con un’altra.

Quando il titolo diventa un elemento riconoscibile dell’opera?

Scegliere il titolo di un’opera è spesso meno semplice di quanto possa sembrare. Deve riuscire a condensare in poche parole un libro, un film, un podcast, un quadro o un progetto creativo, senza necessariamente raccontarne il contenuto.

Alcuni titoli finiscono poi per acquisire una forza particolare. Basta leggerli o sentirli pronunciare per ricondurli immediatamente a una determinata opera.

È proprio questa funzione identificativa a interessare il diritto.

Non occorre che un titolo raggiunga una notorietà eccezionale per poter essere tutelato. Il punto è che deve essere capace di svolgere una funzione individualizzante, ossia consentire al pubblico di identificare quella specifica opera e distinguerla dalle altre.

La questione diventa concreta quando un secondo autore utilizza lo stesso titolo – o un titolo molto simile – per un’altra opera.

Immaginiamo, ad esempio, che venga pubblicato un romanzo con un titolo particolarmente caratterizzante e che, alcuni anni dopo, esca un altro libro con lo stesso nome. Oppure che quel titolo venga utilizzato per un film, una serie o un podcast.

Il fatto che le opere abbiano contenuti diversi è sufficiente a escludere qualsiasi problema? E, soprattutto, stiamo parlando di plagio?

Non necessariamente. Quando viene copiato il contenuto creativo di un’opera, il problema riguarda il plagio o la contraffazione – tema che abbiamo affrontato anche nell’articolo “Come tracciare il confine tra ispirazione e plagio?”. Quando viene ripreso soltanto il titolo, invece, entra in gioco una disciplina diversa e specificamente dedicata alla sua funzione identificativa.

La legge tutela il titolo anche se non è originale?

L’art. 100 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore o Lda) stabilisce che il titolo di un’opera, quando individua l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra un’altra opera senza il consenso dell’autore.

La formulazione della norma è importante perché consente di evitare un equivoco piuttosto frequente. Il titolo non deve necessariamente essere, di per sé, un’opera creativa e originale per ricevere tutela.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che il titolo non viene protetto come bene autonomo in ragione della propria creatività, ma in quanto rappresenta un elemento capace di individuare l’opera cui si riferisce. Ciò che occorre verificare è quindi la sua efficacia distintiva o individualizzante (Cass. civ., 4 settembre 2004, n. 17903; Cass. civ., 19 dicembre 2008, n. 29774).

Questo significa anche che una parola non deve necessariamente essere inventata dall’autore per diventare un titolo tutelabile. Un termine già esistente può assumere, nel contesto di una determinata opera, una forza identificativa sufficiente a far sì che il pubblico lo associ proprio a quella creazione.

Vale anche il contrario. Espressioni particolarmente comuni, descrittive o strettamente legate al genere dell’opera possono risultare poco individualizzanti. Pensiamo a un titolo che si limiti a descrivere in termini molto generici il tema di un romanzo sentimentale, di un manuale professionale o di un documentario.

La distinzione presenta alcune evidenti analogie con quella, propria del diritto dei marchi, tra segni “forti” e “deboli” (approfondisci: Marchi forti vs. marchi deboli: il caso “Peperino” – Canella Camaiora).

La Cassazione ha infatti chiarito che un titolo generico o descrittivo riceve normalmente una tutela più circoscritta, salvo che abbia acquisito nel tempo una particolare capacità distintiva attraverso l’uso. In questi casi anche una differenziazione relativamente contenuta può essere sufficiente a evitare il rischio di confusione.

Un titolo fortemente individualizzante, invece, può sopportare modifiche più significative senza perdere la propria riconoscibilità.

È per questo che sapere chi abbia utilizzato per primo determinate parole rappresenta soltanto il punto di partenza dell’analisi. Bisogna poi chiedersi che cosa quelle parole rappresentino concretamente per il pubblico.

Quando due titoli simili possono creare confusione?

Anche sotto questo profilo la legge evita automatismi. L’art. 100 L.d.A. precisa espressamente che la tutela non opera quando lo stesso titolo viene utilizzato per opere “di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione”.

Non basta quindi mettere due titoli uno accanto all’altro e verificarne la somiglianza letterale.

Occorre anzitutto comprendere quanto sia distintivo il titolo anteriore. Un’espressione banale o descrittiva avrà normalmente una forza identificativa inferiore rispetto a un titolo insolito o fortemente caratterizzante.

Bisogna poi guardare alle opere.

Per “specie” si può intendere la tipologia cui appartengono – ad esempio un romanzo, un film o un’opera figurativa – mentre il “carattere” porta l’attenzione sulle loro caratteristiche più concrete, come genere, argomento e contenuto.

La distanza tra le opere può quindi diventare decisiva.

Uno stesso titolo utilizzato in contesti completamente differenti può non generare alcuna interferenza. Al contrario, quando le opere appartengono allo stesso settore, si rivolgono allo stesso pubblico o presentano caratteristiche particolarmente vicine, il rischio che il destinatario stabilisca un collegamento tra loro aumenta.

È quindi necessario mettersi nei panni del pubblico e domandarsi quale impressione produca concretamente il titolo.

Proprio per questo la confondibilità non può essere tradotta in una regola matematica. Non esiste una percentuale di somiglianza oltre la quale il secondo titolo diventa automaticamente illecito. Occorre valutare contemporaneamente la forza del titolo precedente, le somiglianze tra i segni, la natura delle opere e il contesto nel quale vengono utilizzati.

Anche la notorietà può incidere su questa valutazione, ma non rappresenta necessariamente il presupposto della tutela. Un titolo già fortemente individualizzante può essere protetto anche senza che l’opera abbia raggiunto una diffusione straordinaria; viceversa, l’uso protratto nel tempo può contribuire a rafforzare un titolo inizialmente meno distintivo.

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Registrare il titolo come marchio offre una tutela più forte?

Come anticipato, la tutela prevista dall’art. 100 LdA presenta alcune analogie con quella dei marchi, ma le due discipline non coincidono.

Il titolo è protetto in quanto elemento identificativo dell’opera cui appartiene. Il marchio, invece, è un segno autonomo destinato a distinguere prodotti o servizi sul mercato.

La differenza diventa particolarmente evidente quando il nome scelto per un’opera comincia ad avere una vita che va oltre l’opera stessa.

Può accadere con il titolo di una saga, di una serie televisiva, di un podcast, di un format o di un progetto editoriale destinato a svilupparsi nel tempo. Lo stesso nome può essere utilizzato per opere successive, eventi, prodotti, servizi o attività di merchandising. Si pensi, ad esempio, a franchise come Harry Potter, in cui il titolo originario è divenuto anche un segno – depositato da Warner Bros – utilizzato per identificare un ecosistema molto più ampio di opere, prodotti e servizi.

In questi casi può, quindi, diventare opportuno valutare anche la registrazione del titolo come marchio.

Il Codice della proprietà industriale richiede, anche per i marchi, che il segno possieda capacità distintiva. L’art. 13 del Codice di Proprietà Industriale esclude infatti, tra gli altri, i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive dei prodotti e servizi, salvo che abbiano successivamente acquistato carattere distintivo attraverso l’uso.

Anche sotto questo profilo, quindi, scegliere un titolo molto caratterizzante può offrire un vantaggio non soltanto comunicativo, ma anche giuridico.

Registrarlo come marchio non significa, però, ottenere automaticamente un monopolio assoluto su quelle parole. La protezione dipenderà dai prodotti e servizi rivendicati, dai diritti anteriori esistenti e, nei casi di somiglianza, dal possibile rischio di confusione per il pubblico.

Per questa ragione, quando un titolo è destinato ad assumere un valore commerciale autonomo, la scelta dovrebbe essere accompagnata da una verifica che consideri entrambe le prospettive: la disponibilità del titolo rispetto alle opere già esistenti e la sua eventuale registrabilità come marchio.

Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 7 Ottobre 2026
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Gabriele Rossi

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