Abstract
La stessa violazione del diritto d’autore può essere sanzionata due volte?
Una recente decisione della Cassazione, la n. 15440/2026, offre l’occasione per tornare su un tema delicato nel diritto d’autore: il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. Quando la sanzione amministrativa prevista dall’art. 174-bis l.d.a. assume una funzione afflittiva e deterrente, il cumulo con il procedimento penale ex art. 171-ter l.d.a. rischia di trasformarsi in una duplicazione punitiva, ponendo un problema di compatibilità con il principio del ne bis in idem.
Uno stesso fatto, due possibili sanzioni
Come in altri settori dell’ordinamento, anche nel diritto d’autore una stessa condotta può comportare conseguenze differenti o, potendo integrare un illecito penale e, allo stesso tempo, essere punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
È questo il cosiddetto “doppio binario” sanzionatorio: da un lato il procedimento penale, dall’altro il procedimento amministrativo. Nel sistema della legge sul diritto d’autore, il rapporto tra questi due piani emerge in modo particolarmente evidente dal confronto tra l’art. 171-ter e l’art. 174-bis della legge sul diritto d’autore (la n. 633/1941, anche detta l.d.a.).
L’art. 171-ter l.d.a. punisce penalmente diverse forme di sfruttamento abusivo di opere protette, tra cui la duplicazione, la riproduzione, la diffusione o la commercializzazione non autorizzate.
L’art. 174-bis l.d.a., invece, stabilisce che, “ferme le sanzioni penali applicabili”, le violazioni disciplinate nella medesima sezione – tra cui quelle di abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione e commercializzazione di opere protette – siano punite anche con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Questa formulazione è importante: la sanzione amministrativa non sostituisce necessariamente quella penale, ma può aggiungersi ad essa. Il legislatore, quindi, non ha costruito un sistema alternativo, ma cumulativo.
La questione è emersa con chiarezza in una recente decisione della Cassazione, la n. 15440/2026, relativa a una vicenda di duplicazione di brani musicali nell’ambito di un servizio di audio in store destinato a esercizi commerciali. In quel caso, per i medesimi fatti erano stati avviati sia un procedimento penale ex art. 171-ter l.d.a., sia un procedimento amministrativo conclusosi con un’ordinanza-ingiunzione ex art. 174-bis l.d.a.
Il caso concreto è interessante non tanto per il tipo di servizio oggetto della contestazione, quanto per il problema generale che mette in luce: fino a che punto è possibile punire due volte, su due piani diversi, la stessa condotta?
Quando la sanzione amministrativa è solo formalmente “amministrativa”
Il punto decisivo è capire se la sanzione prevista dall’art. 174-bis l.d.a. sia davvero una sanzione amministrativa in senso proprio oppure se, pur essendo chiamata “amministrativa”, abbia in realtà natura punitiva.
Nel linguaggio comune si tende a distinguere nettamente tra penale e amministrativo. Il penale richiama il processo, la condanna, la pena. L’amministrativo richiama invece multe, ordinanze, contestazioni da parte di un’autorità pubblica. Nel diritto, però, questa distinzione non è sempre sufficiente.
La giurisprudenza europea ha chiarito da tempo che una sanzione può essere considerata di natura “penale” non solo quando il diritto interno la qualifica espressamente come tale, ma anche quando, nella sostanza, ha una funzione repressiva, afflittiva e deterrente. Per stabilirlo si utilizzano i tre criteri Engel, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976.
Il primo riguarda la qualificazione giuridica interna: bisogna cioè verificare se, secondo il diritto nazionale, l’illecito sia qualificato come penale, amministrativo, disciplinare o altro. Questo criterio, però, è solo il punto di partenza.
Il secondo riguarda la natura dell’illecito: occorre guardare alla funzione della norma e capire se essa persegua finalità repressive generali.
Il terzo riguarda il grado di severità della sanzione: più la sanzione è grave, afflittiva e idonea a dissuadere il destinatario, più si avvicina alla materia penale.
La Cassazione si muove proprio lungo questa traiettoria. Nella sentenza n. 15440/2026, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU e, in particolare, i “noti criteri Engel”, precisando che non è decisiva la qualificazione formale della procedura e della sanzione da parte dell’ordinamento nazionale, ma la loro natura sostanzialmente punitiva. In altri termini, il fatto che l’art. 174-bis l.d.a. parli di “sanzione amministrativa pecuniaria” non basta, di per sé, a escludere l’applicazione delle garanzie proprie della materia penale.
Richiamando della giurisprudenza di legittimità sul tema, la Cassazione valorizza soprattutto la struttura della sanzione prevista dall’art. 174-bis l.d.a.: essa è calcolata, di regola, sul doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, moltiplicato per il numero degli esemplari abusivamente duplicati o riprodotti. Proprio questo criterio di calcolo rende evidente, secondo la Corte, la funzione “accentuatamente dissuasiva” della sanzione.
Non si tratta, quindi, di una misura che serve soltanto a recuperare un importo dovuto o a compensare un danno. La sanzione è costruita per incidere economicamente sul trasgressore e per dissuadere dalla reiterazione dell’illecito. In questo senso, pur restando formalmente amministrativa, può assumere una natura sostanzialmente penale.
Da qui nasce il problema del cumulo: se la sanzione amministrativa è, nella sostanza, punitiva, il doppio binario non mette più insieme una pena e una misura amministrativa realmente diversa. Mette insieme due risposte punitive: una dichiaratamente penale e una amministrativa solo nell’etichetta.
Il limite del ne bis in idem: non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto
A questo punto entra in gioco il principio del ne bis in idem, riconosciuto nell’ordinamento nazionale dall’art. 649 c.p.p. e, sul piano sovranazionale ed europeo, dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e dall’’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
L’espressione può sembrare tecnica, ma l’idea è semplice: una persona non può essere giudicata nè punita due volte per lo stesso fatto, quando quel fatto è già stato definito con una decisione definitiva. Il principio serve a evitare che il cittadino resti esposto, senza limite, a una pluralità di procedimenti punitivi fondati sulla stessa condotta.
Il ne bis in idem non tutela soltanto dal rischio di ricevere due sanzioni. Protegge anche dal peso di un secondo procedimento: costi, incertezza, durata, esposizione al potere punitivo dello Stato. Per questo il problema si pone non solo quando vi siano due condanne, ma anche quando, dopo la definizione di un primo procedimento, ne prosegua un altro di natura sostanzialmente punitiva per il medesimo fatto.
Nel diritto d’autore, come abbiamo visto nel presente approfondimento, questo rischio è particolarmente evidente perché l’art. 171-ter e l’art. 174-bis l.d.a. possono colpire le stesse condotte materiali. Se il procedimento penale e quello amministrativo procedono senza coordinamento, il destinatario può trovarsi esposto a una duplicazione punitiva.
La Cassazione in commento (la n. 15440/2026) ha valorizzato proprio questo profilo. Richiamando anche la giurisprudenza costituzionale, ha evidenziato che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 174-bis l.d.a. può avere natura sostanzialmente penale e che, in presenza di un giudicato penale sui medesimi fatti, la prosecuzione del procedimento amministrativo-sanzionatorio viola il divieto di ne bis in idem.
Il punto non è indebolire la tutela del diritto d’autore. Le violazioni dei diritti d’autore e dei diritti connessi devono poter essere sanzionate in modo efficace, proporzionato e dissuasivo. Tuttavia, efficacia e dissuasività non significano duplicazione illimitata delle sanzioni.
Il sistema dovrebbe quindi distinguere meglio le funzioni delle diverse risposte sanzionatorie oppure prevedere strumenti di coordinamento tra procedimento penale e procedimento amministrativo. In mancanza, il doppio binario rischia di trasformarsi in un doppio processo punitivo per lo stesso fatto.
Revisionato da: Debora Teruggia
Data di pubblicazione: 28 Luglio 2026
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