Disegni tessili e tutela giuridica: tra diritto d’autore, concorrenza sleale e protezione industriale

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Abstract

Nel settore della moda, la riproduzione di motivi grafici è una pratica diffusa. Ma questa riproduzione è sempre lecita? Quando è possibile invocare la tutela offerta dal diritto d’autore?

A questi interrogativi offre una risposta la sentenza del Tribunale di Napoli 29/02/2024 n. 2410/2024 relativa alla riproduzione di motivi grafici destinati alla produzione industriale. La decisione offre l’occasione per chiarire quali requisiti devono sussistere affinché i disegni destinati alla produzione industriale possano beneficiare della tutela autoriale, con particolare riferimento al carattere creativo e al valore artistico richiesti dall’art. 2, n. 10, della legge sul diritto d’autore.

Allo stesso tempo, la vicenda consente di comprendere quali strumenti restano a disposizione quando questa tutela viene esclusa, in particolare, nell’ambito della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

In questa prospettiva, la decisione rappresenta uno spunto per indagare il rapporto tra tutela della creatività e correttezza delle dinamiche competitive nel mercato della moda.

Quando i motivi tessili diventano oggetto di causa: il caso concreto

Con la sentenza n. 2410/2024, il Tribunale di Napoli si è pronunciato su una controversia tra una società francese, attiva da oltre vent’anni nel settore tessile, e una società italiana operante nella produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento. Secondo quanto ricostruito dall’attrice, diversi capi messi in vendita dalla convenuta riproducevano disegni presenti in stoffe appartenenti alle proprie collezioni.

In particolare, la società francese – impegnata nella progettazione e distribuzione di tessuti per il settore moda – sosteneva che i motivi grafici utilizzati per tali capi di abbigliamento coincidessero con quelli realizzati nell’ambito della propria attività creativa e incorporati nei tessuti da essa ideati e commercializzati.

La società italiana, dal canto suo, sosteneva di aver acquistato i capi da un fornitore terzo, che si era presentato come titolare dei relativi diritti.

Ritenendo tali condotte illegittime, l’attrice ha quindi convenuto in giudizio la società italiana, chiedendo di accertare la violazione dei propri diritti d’autore e la sussistenza di atti di concorrenza sleale.

La prima questione affrontata dal giudice ha riguardato proprio la possibilità di riconoscere tutela autoriale ai disegni tessili oggetto della controversia.

La tutela autoriale delle opere del disegno industriale: requisiti e limiti applicativi

Nel caso di specie, la società attrice ha, anzitutto, invocato la tutela prevista dalla normativa sul diritto d’autore (L. n. 633/1941), sostenendo che i disegni riprodotti nei propri tessuti potessero essere qualificati come opere del disegno industriale, cioè creazioni destinate alla produzione in serie, e come tali, meritevoli di protezione.

L’art. 2, n. 10, della legge sul diritto d’autore include infatti tra le opere protette dal diritto d’autore anche “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

La disposizione consente dunque di estendere la tutela autoriale anche a creazioni destinate alla produzione in serie, purché queste presentino determinati requisiti qualitativi ulteriori rispetto “a quello della sua mera funzionalità”.

In particolare, affinché un’opera di design possa beneficiare di tale protezione – la cui sussistenza va accertata dal giudice “di volta in volta, in relazione alle peculiarità di ciascuna fattispecie, alla stregua di parametri di riferimento il più possibile obiettivi” – è necessario che essa presenti:

  1. carattere creativo: cioè l’impronta personale dell’autore “da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione” dello stesso;
  2. valore artistico: ossia un livello di originalità più elevato rispetto alle forme comuni presenti sul mercato “desumibile da indicatori obiettivi, […] quali la creazione per mano di un noto artista, o il riconoscimento della sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla sua funzionalità”.

Muovendo da tali premesse, il giudice ha ritenuto che i disegni in questione non potessero beneficiare della tutela del diritto d’autore. In particolare, la società attrice si era limitata a valorizzare la creatività dei motivi grafici e l’attività di ricerca e sviluppo, senza però fornire elementi idonei a dimostrare l’esistenza di quegli indicatori oggettivi utili per accertare il valore artistico dell’opera (approfondisci, Quel “valore artistico” che l’Unione Europea non chiede (ma l’Italia sì) – Canella Camaiora)

In assenza di tali elementi, il Tribunale ha quindi escluso che i disegni tessili potessero beneficiare della tutela autoriale richiesta dall’attrice.

L’esclusione della tutela autoriale non ha tuttavia esaurito la valutazione del giudice, che ha dovuto valutare la possibile rilevanza delle condotte contestate sotto il diverso profilo della concorrenza sleale.

L’appropriazione delle soluzioni creative altrui nel diritto della concorrenza

Esclusa la tutela autoriale dei disegni, il Tribunale di Napoli ha esaminato la vicenda sotto il diverso profilo della concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c..

In primo luogo, il giudice ha accertato la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti, rilevando come tale requisito ricorra quando operatori economici offrono prodotti destinati a soddisfare il medesimo bisogno di mercato, anche in presenza di una clientela solo potenzialmente comune.

Ciò posto, il Tribunale ha escluso la configurabilità della concorrenza sleale confusoria (ex art. 2598, co. 1, n. 1 c.c.), osservando che la documentazione prodotta dall’attrice non consentiva di dimostrare che i disegni dei tessuti avessero acquisito uno specifico “valore individualizzante tale da ingenerare confusione nel pubblico posto di fronte ai tessuti in questione”.

Ciononostante, la valutazione complessiva delle circostanze del caso ha condotto il giudice a ritenere sussistente una condotta contraria alla correttezza professionale riconducibile all’art. 2598, co. 1, n. 3 c.c..

In particolare, secondo il giudice “è la riproduzione non isolata che consente di ritenere integrata una condotta contraria alla correttezza professionale mirando la stessa ad appropriarsi dei vantaggi derivanti dall’uso di una serie di disegni già realizzati da altri senza apportarvi alcuno sforzo economico e organizzativo o alcuna apprezzabile modifica”.

Proprio la sistematicità della riproduzione ha indotto il giudice a escludere che si trattasse di una coincidenza, ritenendo invece che le soluzioni grafiche fossero state tratte da modelli dell’attrice. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato la responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., per avere tratto vantaggio dall’utilizzo sistematico dei disegni elaborati dall’attrice, condannandola al risarcimento dei danni, quantificati in oltre € 50.000.

La decisione evidenzia come, anche in assenza dei presupposti per la tutela autoriale di disegni industriali, la riproduzione pedissequa di soluzioni creative altrui possa comunque integrare una forma di concorrenza sleale.

Quando il diritto d’autore non basta: strumenti di tutela per il design

La decisione evidenzia come, nel settore del design e della moda, il diritto d’autore rappresenti una forma di tutela importante ma non sempre facilmente accessibile, soprattutto quando si tratta di creazioni destinate alla produzione industriale.

In questi casi, fare affidamento esclusivo sulla protezione autoriale può rivelarsi rischioso, in quanto subordinato alla prova di requisiti – come il valore artistico – che non sempre risultano agevoli da dimostrare in concreto.

Proprio per questo, per le imprese del settore può risultare opportuno affiancare alla tutela autoriale anche strumenti di protezione più strutturati, come la registrazione dei design e modelli ai sensi degli artt. 31 e ss. del Codice di Proprietà Industriale o, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, del marchio (art. 7 e ss. c.p.i.), per esempio a motivi ripetuti (pattern).

Una strategia di tutela preventiva consente infatti di ridurre i margini di incertezza e di proteggere in modo più efficace il valore economico delle proprie creazioni, evitando di dover affidare la difesa dei propri diritti esclusivamente a strumenti di tutela successiva.

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Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 14 Aprile 2026
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Francesca Rainieri

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