Abstract
Usare musica o video in un evento culturale non è mai neutro: anche una semplice diffusione può richiedere autorizzazioni e generare costi, persino in assenza di lucro. I diritti dei produttori si attivano su più livelli e riguardano spesso contenuti che si ritengono liberamente utilizzabili. Errori in questa fase possono incidere direttamente sulla realizzazione dell’evento. Per questo, capire chi autorizza, quando si paga e per quanto tempo dura la tutela diventa essenziale già in fase di progettazione.
Chi è il titolare dei diritti quando si utilizzano musica o video già registrati?
Quando l’evento utilizza musica registrata, il soggetto da individuare è il produttore di fonogrammi, ossia chi assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni (art. 78 Legge sul diritto d’autore – L. 633/1941). Quando, invece, vengono utilizzati film, documentari, videoinstallazioni o altri contenuti multimediali, occorre fare riferimento al produttore di opere cinematografiche o audiovisive (art. 78-ter l.d.a.), titolare dei diritti connessi sulla realizzazione audiovisiva (approfondisci: Diritti d’autore e produttori cinematografici: equilibrio tra creatività e business – Canella Camaiora). Questo passaggio non è meramente formale, ma decisivo: senza identificare il produttore, non è possibile ottenere un’autorizzazione valida.
Nel concreto, l’individuazione non è sempre immediata. Il produttore non è necessariamente una casa discografica o una società di produzione. Può essere anche un artista che si autoproduce o un gruppo che finanzia autonomamente la registrazione. Per questo motivo la verifica va fatta caso per caso.
Il punto decisivo è che i diritti dei produttori rientrano tra i cosiddetti diritti connessi al diritto d’autore, i quali non proteggono l’opera musicale o audiovisiva in sé, ma il fonogramma o la registrazione come risultato di un’attività artistica e imprenditoriale.
Questo significa che avere accesso a un brano o a un video non equivale ad avere il diritto di usarlo in un evento e che usare un contenuto senza autorizzazione espone direttamente a responsabilità.
Quando l’uso di musica o video in un evento richiede un’autorizzazione?
Individuato il titolare, il passaggio successivo è comprendere quali utilizzi richiedono effettivamente un’autorizzazione.
Per il produttore di fonogrammi, l’art. 72 l.d.a. riconosce un diritto esclusivo particolarmente ampio, che comprende la facoltà di autorizzare:
- la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, del fonogramma;
- la distribuzione degli esemplari, che si esaurisce solo dopo la prima vendita autorizzata nell’Unione Europea;
- il noleggio e il prestito, che non si esauriscono con la vendita o con altra forma di distribuzione;
- la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento scelti individualmente.
Una disciplina sostanzialmente analoga si ritrova per il produttore audiovisivo, che esercita diritti esclusivi sulla riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito e messa a disposizione del pubblico delle proprie realizzazioni.
La conseguenza è che quasi ogni utilizzo rilevante in un evento culturale rientra tra gli atti riservati al produttore.
Ne deriva che la semplice disponibilità materiale di una registrazione non equivale mai alla disponibilità giuridica del suo uso.
- Resta inoltre fermo il diritto dei produttori di fonogrammi di opporsi a utilizzazioni che rechino grave pregiudizio ai loro interessi industriali. In questi casi, tuttavia, l’utilizzatore – come un organizzatore di eventi, un curatore di una mostra o un ente culturale – può attivare un meccanismo di bilanciamento, richiedendo l’intervento del Ministero della Cultura, che può effettuare verifiche tecniche;
- valutare la situazione;
- nonché autorizzare comunque l’uso in via provvisoria, anche prima della decisione del giudice.
Chiarito il perimetro degli atti riservati, resta da considerare quando l’autorizzazione si affianca a un obbligo di compenso.
Quando l’utilizzo comporta anche un obbligo di pagamento?
Nei progetti culturali, la distinzione è essenziale. L’uso di fonogrammi non attiva solo diritti autorizzativi, ma può generare obblighi di pagamento autonomi, legati alle modalità di utilizzo.
Per i fonogrammi, la risposta è nella legge. L’art. 73 l.d.a. riconosce al produttore di fonogrammi – insieme agli artisti interpreti o esecutori – il diritto a un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi nella cinematografia, nella diffusione radiofonica e televisiva, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e, più in generale, in ogni forma di comunicazione al pubblico.
A questo, si aggiunge l’art. 73-bis l.d.a., che prevede un equo compenso anche quando l’utilizzazione non è a scopo di lucro. L’unica esclusione espressa riguarda l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della comunicazione istituzionale da parte dello Stato o di enti autorizzati.
Questo significa, in concreto, che ogni forma di diffusione di musica registrata all’interno di un evento (dalla semplice musica di sottofondo a una proiezione o installazione), anche gratuito, può generare obblighi economici ulteriori rispetto alla sola autorizzazione.
Esiste poi un secondo meccanismo, spesso meno evidente: il compenso per copia privata.
In questo caso, non si tratta di utilizzi pubblici, ma di copie lecite effettuate da persone fisiche per uso esclusivamente personale, senza fini di lucro (ad esempio, il salvataggio di un brano su uno smartphone). Il compenso non è richiesto all’utente, ma viene applicato a monte su dispositivi e supporti di registrazione. La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che il prelievo possa riguardare anche supporti come le chiavette USB, salvo prova di uso esclusivamente professionale (Trib. Roma, 8 luglio 2022, n. 10972).
Questo è uno dei passaggi più delicati nella pratica. Nei progetti culturali, usare musica registrata:
- richiede autorizzazioni;
- può generare compensi per comunicazione al pubblico;
- può implicare costi indiretti legati ai supporti utilizzati.
Quanto durano i diritti sui contenuti registrati?
La risposta a questa domanda incide direttamente sulla progettazione degli eventi culturali, perché musica e contenuti audiovisivi non diventano liberamente utilizzabili in tempi brevi.
Sotto il profilo temporale, i diritti sui contenuti registrati durano a lungo e incidono direttamente sulla progettazione culturale:
- Musica registrata (fonogrammi): i diritti durano in generale 50 anni dalla registrazione. Tuttavia, se il fonogramma viene pubblicato o diffuso entro tale termine, la protezione si estende fino a 70 anni dalla prima pubblicazione o diffusione (art. 75 l.d.a.);
- Contenuti audiovisivi (film, video, documentari): i diritti durano 50 anni dalla realizzazione oppure, se precedente, dalla prima pubblicazione o diffusione (art. 78-ter l.d.a.).
Questo significa che anche contenuti non recenti possono essere ancora pienamente protetti.
Ne deriva una regola operativa spesso sottovalutata: nei progetti culturali non si gestiscono solo “contenuti”, ma registrazioni ancora tutelate per molti anni. Per questo motivo, la verifica dei diritti non può essere rinviata alla fase finale, ma deve essere affrontata già in sede di progettazione.
Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 26 Maggio 2026
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