Eventi calcistici e diritto d’autore: fin dove arrivano i diritti della Lega Serie A (Trib. Genova, 2025)

Tempo di lettura: 5 minuti

Abstract

L’articolo esamina la controversia tra la Lega Serie A e il content creator Luke92fut, decisa dal Tribunale di Genova (2025), relativa alla pubblicazione di video che ricreano azioni di gioco calcistiche tramite videogame. La Lega ha sostenuto che tali contenuti violassero i propri diritti audiovisivi sugli eventi sportivi, chiedendone la rimozione. Il Tribunale ha respinto le domande, qualificando i video come opere nuove e autonome, ispirate a fatti sportivi reali ma ontologicamente diverse dalle riprese audiovisive ufficiali. In assenza di copia, estrazione o riutilizzo di immagini protette, la ricostruzione virtuale non integra violazione del diritto d’autore né dei diritti connessi.

La controversia tra la Lega Serie A e Luke92fut sui “gol virtuali”

Può non essere facile barcamenarsi a cavallo della fluttuante linea di demarcazione fra lo sfruttamento parassitario di contenuti protetti e la creazione autonoma. Linea che, come ci insegna questo interessante caso, nel mondo del calcio e dei contenuti digitali, può diventare ancora più incerta quando entrano in gioco videogame, creator e piattaforme social.

La vertenza che ha visto contrapposti la Lega Serie A e il content creator Luca Volpi, noto come Luke92fut, è assurta comprensibilmente agli onori della cronaca, perché offre un esempio intrigante dei contenziosi sempre più stravaganti che i Giudici sono oggigiorno costretti a decidere.

Oltre che professore di ginnastica di Albenga, Luke92fut è un gamer che realizza video ricreando gol e azioni spettacolari delle partite di Serie A utilizzando il videogioco EA Sports FC (già FIFA). Non filmati reali, dunque, ma ricostruzioni digitali, ottenute attraverso un ambiente virtuale, con modelli grafici, animazioni e dinamiche di gioco proprie del software.

Secondo la Lega Serie A, però, quei contenuti avrebbero comunque inciso sul perimetro dei suoi diritti esclusivi: in particolare, sui diritti di sfruttamento delle immagini salienti degli eventi calcistici, così come riconosciuti dall’ordinamento (il riferimento è al noto impianto del c.d. Decreto Melandri, che – lo ricordiamo – ha centralizzato la vendita dei diritti audiovisivi in capo alle leghe sportive, superando il precedente modello di gestione individuale da parte delle singole squadre). Da qui l’azione giudiziaria, accompagnata da richieste in via cautelare e d’urgenza: rimozione immediata dei video e divieto di pubblicarne di nuovi.

Ricreare un evento sportivo in un videogioco equivale a riprodurlo?

Il Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi, lo ha fatto non una ma due volte: una prima decisione estiva e una successiva, nel novembre 2025 (Trib. GE, Sezione V, RG 6776/2025, Giudice estensore Dott.ssa Francesca Lippi). In entrambe le occasioni, l’esito è stato lo stesso. Le domande della Lega sono state respinte e i contenuti di Luke92fut dichiarati leciti.

Il punto centrale della motivazione dell’ordinanza che ha deciso il reclamo – ed è qui che il caso diventa davvero interessante – sta nella qualificazione giuridica dell’opera contestata. Per i Giudici, ricreare un’azione di gioco all’interno di un videogioco non equivale a riprodurre un filmato reale. Non c’è copia, non c’è estrazione di immagini, non c’è riutilizzo di materiale audiovisivo protetto. C’è, piuttosto, una creazione autonoma, che prende ispirazione da un fatto sportivo, ma lo rielabora attraverso un mezzo espressivo diverso, con esiti inevitabilmente differenti.

In altre parole: l’evento sportivo resta sullo sfondo, ma ciò che arriva allo spettatore è un contenuto nuovo, mediato da un motore grafico, da scelte di gameplay e da una rappresentazione che ontologicamente non coincide – né può coincidere – con la ripresa televisiva ufficiale.

La Lega ha provato a sostenere che «ad essere oggetto di tutela esclusiva è la competizione e dunque l’evento sportivo, nonché le “azioni di gioco” e non le riprese audiovisive in sé considerate» (anche perché – se così non fosse – potrebbero essere considerate lecite, in quanto diverse, anche le riprese audiovisive realizzate da soggetti non autorizzati, ma il Tribunale – anche in sede di reclamo – ha confermato la decisione di prime cure sottolineando come i «video creati da Luke92fut possono dirsi dunque “ispirati” alla azione di gioco reale, ma non la rispecchiano fedelmente in quanto consistono in azioni di gioco virtuali che si discostano dalle azioni di gioco reali, sia per il numero dei giocatori coinvolti che per la posizione occupata da questi ultimi in campo».

Diritti audiovisivi e libertà di espressione

Mentre in primo grado cautelare le spese legali erano state compensate, in sede di reclamo – oltre al rigetto delle pretese sostanziali – la Lega Serie A è stata anche condannata al rimborso delle spese processuali, per un importo complessivo di circa 7.800 euro. Un dettaglio che rafforza il segnale complessivo della vicenda: per il secondo Collegio, non si è trattato di deliberare su una “zona grigia”, ma di condannare una pretesa ritenuta infondata.

Il significato del caso, però, sembra andare oltre l’esito concreto. La decisione del Tribunale di Genova contribuisce a chiarire che non ogni richiamo a un contenuto protetto comporta automaticamente una violazione. Tra lo sfruttamento esclusivo dei diritti audiovisivi e la libertà creativa esiste uno spazio – e non marginale – nel quale possono muoversi forme espressive nuove, come quelle tipiche del gaming e della content creation.

L’ordinanza in parola, testualmente, recita: «Ritenere che le elaborazioni in grafica animata realizzate da Luke92fut siano interferenti con i diritti audiovisivi della Lega equivarrebbe ad estendere la normativa in esame ad ipotesi non contemplate dal legislatore, con conseguente limitazione della libertà di espressione tutelata dall’art. 21 della Costituzione e dall’art.10 CEDU su cui correttamente si è soffermato il giudice di prime cure nell’ordinanza reclamata». Siamo di fronte a un altro caso, dunque, in cui sembra palesarsi necessario un intervento legislativo finalizzato ad ammodernare la Legge sul Diritto d’Autore.

Il copyright tutela le forme, non i fatti

Attenzione: i Giudici della Lanterna non ci vogliono porre al cospetto di una “liberalizzazione” indiscriminata. Il punto non è che tutto sia lecito, ma che non si possa prescindere dall’analisi della forma e del mezzo. Qui, il Tribunale ha riconosciuto una differenza strutturale essenziale tra l’uso di immagini reali e la loro trasposizione immaginativa in un contesto virtuale.

È un precedente giudiziale che parla non solo al mondo del calcio, ma a quello – ben più ampio – della creatività digitale contemporanea. E che ci ricorda, ancora una volta, come il diritto d’autore (e i diritti connessi) non servano a blindare i fatti, che appartengono alla realtà storico-fattuale, bensì a proteggere le forme. Quando la forma cambia davvero, anche il diritto è chiamato a prenderne atto.

E – noi di Canella Camaiora siamo pronti a scommetterci – in attesa che il Legislatore si occupi della materia, saranno gli stessi operatori economici a provare a imbrigliare queste nuove forme mediante redini contrattuali ad hoc.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 8 Gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2026

È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Avv. Daniele Camaiora

Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.

Leggi la bio
error: Content is protected !!