Facebook deve pagare i giornali? L’equo compenso dopo la sentenza Meta–AGCOM

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Abstract

Le notizie costano a chi le produce e hanno valore per chi le distribuisce online. Nella sentenza Meta–AGCOM, la Corte di giustizia dell’Unione europea non ha detto che Facebook debba pagare ogni volta che compare un articolo di giornale. Ha chiarito qualcosa di più preciso: l’Italia può collegare un equo compenso all’autorizzazione dell’editore e regolare la trattativa, purché resti libera la scelta se usare il contenuto e se concedere la licenza.

Il confine è meno ideologico e più concreto. Il semplice collegamento ipertestuale resta libero; l’utilizzo di una pubblicazione giornalistica protetta può invece richiedere una licenza, anche onerosa. Se la piattaforma non usa e non intende usare quel contenuto, non può esserle imposto un pagamento autonomo. Al TAR Lazio spetta ora verificare se la disciplina italiana e il regolamento AGCOM rispettino, in concreto, queste condizioni.

Perché Meta ha impugnato il regolamento AGCOM

Il caso nasce dall’attuazione italiana del diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali dall’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790. In Italia, l’articolo 43-bis della legge sul diritto d’autore consente agli editori di autorizzare o vietare gli utilizzi online delle proprie pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione e prevede un equo compenso quando l’uso viene autorizzato.

Per rendere operativa la norma, l’AGCOM ha adottato la delibera n. 3/23/CONS e il relativo regolamento, che stabilisce criteri per determinare il compenso e regole sulla negoziazione, sulla trasmissione dei dati e sull’intervento dell’Autorità in caso di mancato accordo. Meta Platforms Ireland, che gestisce Facebook nell’Unione europea, ha impugnato il regolamento davanti al TAR Lazio.

Secondo Meta, il sistema italiano rischiava di trasformare il diritto dell’editore in una prestazione imposta: una sorta di tassa sulle notizie, accompagnata dall’obbligo di negoziare, comunicare informazioni economiche e sottoporsi alla determinazione dell’AGCOM. Con la sentenza non definitiva n. 18790/2023, il TAR non ha risolto direttamente il contrasto, ma ha chiesto alla Corte di giustizia come debba essere interpretato il diritto dell’Unione.

La sentenza della Grande Sezione del 12 maggio 2026, causa C-797/23 (ECLI:EU:C:2026:395), è quindi una pronuncia pregiudiziale: chiarisce i vincoli europei, ma non annulla né convalida in blocco la disciplina italiana. Sarà il giudice nazionale ad applicare quei criteri alla controversia. Il tema era stato anticipato dallo Studio già nel commento all’attuazione italiana della direttiva copyright.

Il compenso non è una tassa: deriva dall’autorizzazione

Il compenso si capisce solo partendo dal diritto che lo precede. L’articolo 15 attribuisce agli editori un diritto esclusivo e preventivo: possono autorizzare o vietare la riproduzione e la messa a disposizione online delle proprie pubblicazioni da parte delle piattaforme.

La remunerazione nasce da qui. Gli Stati membri possono disciplinare un “equo compenso” perché l’editore può subordinare l’autorizzazione a un corrispettivo ritenuto appropriato. Non si paga, dunque, perché la notizia è presente in rete: si paga il prezzo della licenza per uno specifico utilizzo protetto.

La simmetria è semplice, almeno in astratto. L’editore può vietare l’uso, autorizzarlo gratuitamente o concederlo a pagamento; la piattaforma può chiedere la licenza oppure rinunciare all’utilizzo. Ciò che l’articolo 15 non consente è un obbligo di pagamento che prescinda sia dall’uso sia dall’intenzione di usare la pubblicazione.

È qui che interviene la seconda condizione posta dalla Corte. Gli obblighi di trattare, fornire informazioni e non ridurre ingiustificatamente la visibilità hanno senso solo se la piattaforma usa o intende usare le pubblicazioni e l’editore vuole concedere un’autorizzazione onerosa. Fuori da questo perimetro, non possono trasformarsi in doveri generali.

Link, singole parole ed estratti molto brevi: cosa resta libero

Condividere il collegamento a un articolo non equivale a ripubblicarlo. L’articolo 15 esclude espressamente dal diritto connesso i collegamenti ipertestuali, le singole parole e gli estratti molto brevi. Per questi usi non serve l’autorizzazione dell’editore prevista dalla norma.

Il problema nasce quando Facebook non si limita al collegamento e costruisce un’anteprima con titolo, immagine e parti del testo. A quel punto bisogna guardare a ciò che viene realmente riprodotto: la combinazione resta nelle esclusioni oppure realizza un utilizzo riservato?

La sentenza C-797/23 non fissa una soglia universale in caratteri, righe o percentuali e non decide quando, in concreto, un estratto smetta di essere “molto breve”. Il considerando 58 della direttiva precisa però che l’esclusione non deve compromettere l’effettività del diritto dell’editore. Il possibile effetto sostitutivo dell’anteprima è quindi un elemento utile di valutazione, non una formula automatica introdotta dalla Corte.

Serve cautela anche per le fotografie e per gli altri contributi incorporati nell’articolo. Il diritto connesso dell’editore non pregiudica i diritti degli autori e degli altri titolari. Un’immagine può quindi richiedere una verifica autonoma: non diventa liberamente utilizzabile solo perché accompagna un link o perché l’estratto testuale è molto breve. Lo Studio ha approfondito separatamente le regole sul copyright delle fotografie pubblicate sul Web.

Prima di discutere il prezzo, editore e piattaforma devono dunque identificare l’uso: quale pubblicazione, quali elementi, quale forma di visualizzazione e quale durata. Il semplice link resta libero; ciò che lo accompagna può, a seconda del caso, richiedere un’autorizzazione.

Trattativa, dati e visibilità: quali obblighi hanno le piattaforme

Se la piattaforma usa o intende usare contenuti protetti e l’editore chiede una licenza onerosa, la trattativa non può svolgersi al buio. La disciplina italiana può imporre la comunicazione delle informazioni necessarie a stimare il valore dell’uso: ricavi pubblicitari, visualizzazioni e modalità di funzionamento delle anteprime sono spesso conosciuti soltanto dalla piattaforma.

L’articolo 43-bis e la delibera n. 3/23/CONS prevedono inoltre che, durante il negoziato, nessuna parte limiti ingiustificatamente la visibilità dei contenuti dell’altra nei risultati di ricerca. La Corte considera ammissibile una tutela di questo tipo se serve a evitare pressioni negoziali e resta proporzionata. Non riconosce però all’editore un diritto generale e permanente a essere distribuito da Facebook.

Se non c’è accordo, l’AGCOM può intervenire sulla determinazione del compenso. Secondo la ricostruzione del TAR richiamata dalla Corte, la decisione dell’Autorità non obbliga le parti a concludere il contratto: l’editore può non concedere la licenza e la piattaforma può rinunciare all’uso. Anche questo punto dovrà essere verificato dal giudice nazionale alla luce del funzionamento effettivo della disciplina.

Il caso GEDI–Meta rende visibile la posta economica. Con la delibera n. 180/25/CONS del 10 luglio 2025, l’AGCOM ha determinato il compenso dovuto da Meta a GEDI per l’uso su Facebook, nel 2022, delle pubblicazioni del gruppo editoriale. Nel testo pubblico l’importo finale è oscurato, mentre è visibile l’aliquota del 62% applicata alla base di calcolo individuata dall’Autorità. Il provvedimento precede la sentenza europea e non ne costituisce l’esecuzione: mostra però quanto siano decisivi i dati, il perimetro degli utilizzi e il metodo di calcolo.

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Che cosa cambia e che cosa deve ancora decidere il TAR Lazio

La Corte non ha “salvato” senza condizioni il modello italiano. Ha affermato che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a un sistema di equo compenso assistito da obblighi di negoziazione, trasparenza e garanzie sulla visibilità, purché questi strumenti restino collegati a un utilizzo presente o programmato e a una licenza che le parti sono libere di non concludere.

Per gli editori, una richiesta solida dovrà documentare quali contenuti siano stati utilizzati, in quale forma, per quanto tempo e con quale possibile valore economico. Non basta affermare che le notizie circolano su Facebook. Per le piattaforme, non basta replicare che i link portano traffico ai giornali: occorre distinguere i collegamenti dalle riproduzioni e fornire i dati necessari quando ricorrono i presupposti della trattativa.

Il TAR Lazio dovrà ora verificare se l’articolo 43-bis e il regolamento AGCOM rispettino i limiti indicati dalla Corte, anche sul terreno della proporzionalità. La risposta alla domanda iniziale resta quindi condizionata. Facebook non deve pagare per il semplice link o quando rinuncia a usare le pubblicazioni; può dover negoziare e corrispondere un compenso se utilizza contenuti giornalistici protetti sulla base di una licenza onerosa.

La distinzione che conta, allora, non oppone in astratto giornali e piattaforme. Separa il collegamento libero dall’utilizzo riservato; soprattutto, separa il prezzo di una licenza da un pagamento imposto senza uso. Prima di discutere quanto pagare, occorre stabilire che cosa viene utilizzato e a quale titolo.

Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 3 Agosto 2026
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Margherita Manca

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