Abstract
Con l’ordinanza 3 agosto 2026, n. 24401, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta una questione destinata ad assumere crescente rilevanza nella produzione audiovisiva contemporanea: fino a che punto la vita e l’immagine di un personaggio noto possono essere utilizzate senza il consenso dell’interessato o dei suoi eredi per realizzare un’opera di fiction?
Una fiction dedicata a un personaggio noto e il mancato consenso di uno degli eredi
La vicenda trae origine dalla realizzazione di una fiction televisiva dedicata alla figura di un noto Commissario di polizia.
Uno dei figli del Commissario agiva nei confronti della RAI e della società coproduttrice lamentando che il nome e l’immagine del padre fossero stati utilizzati senza il proprio consenso. La posizione dei due eredi era, infatti, differente: mentre uno dei figli aveva prestato il consenso all’utilizzazione dell’immagine del padre e aveva anche collaborato alla sceneggiatura in qualità di consulente, l’altro sosteneva di non essere mai stato validamente coinvolto nell’operazione.
Il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente la domanda, escludendo l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 97 l.d.a. e riconoscendo in favore dell’attore la somma di euro 15.000, determinata in via equitativa quale c.d. “prezzo del mancato consenso”. La decisione era stata poi confermata anche dalla Corte d’appello di Roma.
Secondo la Corte territoriale, la notorietà del personaggio non era, da sola, sufficiente a giustificare l’utilizzazione della sua immagine, dovendo ricorrere anche un interesse della collettività alla conoscenza di aspetti della persona nota. La Corte valorizzava, inoltre, la vocazione prevalentemente d’intrattenimento della fiction, la circostanza che essa non fosse “scevra da fini commerciali e di lucro” e la presenza di elementi romanzati, anche relativi alla vita privata del protagonista. Proprio per queste caratteristiche, la serie non poteva, secondo i giudici di merito, essere assimilata a un documentario, a un resoconto storico o, più in generale, a un’operazione culturale “in senso stretto”.
È proprio questa impostazione – e, in particolare, il rapporto tra notorietà del personaggio, finalità culturale, intrattenimento, elementi di fantasia e scopo di lucro – a essere sottoposta al vaglio della Cassazione.
Diritto all’immagine e personaggi noti: quali regole si applicano?
Il punto di partenza del ragionamento della Corte è rappresentato dagli artt. 10 c.c. e 96 e 97 della legge sul diritto d’autore.
L’art. 96 l.d.a. pone la regola generale secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso o, dopo la morte, senza quello dei soggetti individuati dalla legge.
La regola, tuttavia, non è assoluta. L’art. 97 l.d.a. consente infatti di prescindere dal consenso quando la riproduzione dell’immagine sia giustificata, tra l’altro, dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto dalla persona rappresentata, oppure da scopi scientifici, didattici o culturali o dal collegamento con fatti o avvenimenti di interesse pubblico. Resta comunque fermo il limite rappresentato dal pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
Il diritto all’immagine non attribuisce, dunque, al suo titolare un potere assoluto di impedire qualsiasi utilizzazione delle proprie sembianze. La disciplina stessa impone di confrontare l’interesse individuale alla tutela dell’immagine e dell’identità personale con altri interessi riconosciuti dall’ordinamento.
La questione diventa però più complessa quando l’immagine del personaggio noto non sia utilizzata in un contesto strettamente giornalistico o documentaristico, ma all’interno di un’opera di fiction, che per sua natura combina ricostruzione di fatti reali, esigenze narrative, elementi di fantasia e finalità d’intrattenimento e che, al tempo stesso, costituisce un prodotto destinato allo sfruttamento economico.
La Cassazione era quindi chiamata a comprendere se lo scopo di lucro, da un lato, e la presenza di elementi romanzati e di fantasia, dall’altro, fossero sufficienti a escludere l’applicazione delle esimenti previste dall’art. 97 l.d.a.
Il bilanciamento tra diritto all’immagine e libertà artistica
La Cassazione non stabilisce che, nel caso concreto, l’utilizzazione dell’immagine del Commissario fosse senz’altro lecita né che il consenso degli eredi fosse certamente superfluo.
L’ordinanza cassa con rinvio la decisione della Corte d’appello perché il giudice di merito non aveva compiuto il necessario bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti.
Il primo punto riguarda il rapporto tra finalità culturale e finalità lucrativa.
Secondo la Cassazione, non è possibile adottare una lettura “binaria”, in forza della quale la presenza di uno scopo di lucro determini automaticamente l’esclusione di qualsiasi finalità informativa o culturale. Un’opera può essere realizzata nell’esercizio di un’attività imprenditoriale e destinata a produrre ricavi senza perdere, per ciò solo, la propria funzione culturale. La Corte osserva, significativamente, che anche un documentario a carattere storiografico può essere realizzato nell’ambito di un’attività imprenditoriale e perseguire uno scopo di lucro.
Occorre quindi distinguere il mero sfruttamento commerciale o pubblicitario dell’immagine – ad esempio il suo utilizzo per promuovere beni o servizi – dalla commercializzazione di un prodotto che abbia esso stesso un contenuto informativo o culturale.
Quando le due finalità coesistono, nessuna può essere considerata prevalente in astratto. È necessario, afferma la Corte, procedere a una “attenta ponderazione degli interessi in gioco”, verificando quale funzione risulti concretamente prevalente nell’opera considerata.
È proprio questo giudizio comparativo che, secondo la Cassazione, era mancato nella decisione impugnata: la Corte d’appello aveva finito per attribuire allo scopo commerciale una prevalenza in via generale e astratta, per il solo fatto della sua presenza.
Il secondo profilo riguarda invece la natura stessa della fiction. Secondo la Cassazione, neppure la presenza di elementi di fantasia, compresi quelli relativi alla vita privata del protagonista, consente di escludere in astratto la finalità culturale dell’opera.
Pretendere che una fiction dedicata a un personaggio storico si limiti esclusivamente alla rappresentazione di fatti documentati significherebbe non cogliere la specificità del genere narrativo e, in ultima analisi, restringere gli scopi “didattici o culturali” dell’art. 97 l.d.a. alla sola cronaca giornalistica o alla ricostruzione storico-documentaristica.
La Corte riconosce, quindi, uno spazio autonomo alla libertà di elaborazione artistica, ricondotta non soltanto all’art. 21 Cost., ma anche alla libertà dell’arte tutelata dall’art. 33 Cost. La drammatizzazione, l’invenzione e la ricostruzione narrativa possono dunque costituire strumenti propri della fiction senza privare automaticamente l’opera della sua possibile funzione culturale.
Ciò non significa, tuttavia, riconoscere all’autore una libertà narrativa senza limiti.
La Cassazione individua infatti un ulteriore criterio che il giudice di merito dovrà applicare: occorrerà verificare se l’utilizzazione dell’immagine nelle parti di pura invenzione, o comunque non attinenti alla vita professionale del personaggio, sia funzionale alla realizzazione dell’opera e non risulti distorsiva del racconto, anche celebrativo, della figura rappresentata.
Il giudizio richiesto è quindi più articolato della semplice verifica circa la presenza o meno del consenso. Il giudice dovrà confrontare, in concreto, il diritto all’immagine, al nome e all’identità personale con la libertà di iniziativa economica, la libertà di espressione artistica e il diritto all’informazione, tenendo conto tanto della funzione complessivamente svolta dall’opera quanto del modo in cui la persona reale viene inserita nella costruzione narrativa.
È questa, in definitiva, la portata più significativa del principio di diritto formulato dalla Cassazione: la coesistenza di finalità informative, didattiche o culturali con finalità lucrative “non esclude, di per sé” l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 97 l.d.a. Né, allo stesso modo, il carattere romanzato della fiction è sufficiente a risolvere il conflitto. Spetta invece al giudice operare un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti e verificare, con specifico riferimento alle parti di invenzione, che queste siano funzionali alla realizzazione dell’opera e non risultino distorsive del racconto, anche celebrativo, della figura rappresentata.
Revisionato da: Celeste Martinez Di Leo
Data di pubblicazione: 26 Ottobre 2026
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