Format online e diritto d’autore: quali limiti alla tutela?

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Abstract

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 10 novembre 2025, n. 963, affronta un tema molto attuale per il mercato digitale: la tutela giuridica dei format online. La decisione è interessante perché chiarisce quali condizioni devono ricorrere affinché un progetto di quiz o contest digitale possa essere considerato un’opera dell’ingegno, e quindi beneficiare della protezione del diritto d’autore.

Dalla proposta di un’app per tifosi alla causa per plagio

La controversia trae origine dalla proposta di un progetto digitale denominato “J-Game”, ideato come applicazione per smartphone destinata a rafforzare l’interazione tra una società calcistica e i propri tifosi.

Secondo quanto sostenuto dall’ideatore del progetto, l’app sarebbe stata sviluppata nel 2019 con l’obiettivo di creare un sistema di quiz contest online basato su curiosità calcistiche, performance sportive e pronostici sulle partite. L’iniziativa si inseriva nel crescente fenomeno delle strategie di fan engagement, ossia strumenti digitali pensati per coinvolgere attivamente la tifoseria e incentivare la partecipazione alla vita del club.

Nel gennaio e febbraio 2020 il progetto veniva presentato a una società calcistica attraverso alcuni contatti con il personale dell’area marketing e digital. In tale occasione, l’ideatore avrebbe illustrato nel dettaglio le caratteristiche dell’app e successivamente trasmesso una presentazione del progetto via e-mail.

Dopo queste interlocuzioni iniziali, tuttavia, le comunicazioni si interrompevano e la società non forniva ulteriori riscontri.

Alcuni mesi più tardi, l’ideatore scopriva che sul sito ufficiale del club, all’interno della sezione dedicata alle iniziative per i tifosi, era stato pubblicato un quiz contest online denominato “JOFC”. A suo avviso, tale iniziativa presentava caratteristiche in larga misura sovrapponibili al progetto “J-Game”.

Da qui l’avvio della controversia giudiziaria. L’attore chiedeva al tribunale di accertare:

  • la natura di opera dell’ingegno del progetto “J-Game”;
  • la sussistenza di un plagio nella realizzazione del contest “JOFC”;
  • la presenza di condotte di concorrenza sleale e di violazione dei principi di correttezza nelle trattative.

La società convenuta contestava integralmente queste accuse. Secondo la sua ricostruzione, il contest pubblicato sul sito del club era il risultato di un progetto autonomo, sviluppato insieme a un partner esterno nell’ambito di una più ampia strategia di coinvolgimento della tifoseria.

In primo grado, il Tribunale di Torino respingeva tutte le domande dell’attore, ritenendo che il progetto non presentasse i requisiti necessari per essere qualificato come opera dell’ingegno e che non vi fossero elementi per configurare il plagio.

La sentenza veniva quindi impugnata da entrambe le parti davanti alla Corte d’Appello di Torino, chiamata a riesaminare i diversi profili della vicenda.

La tutela dei format tra diritto d’autore e principi europei

La controversia esaminata dalla Corte d’Appello di Torino si colloca nell’ambito della disciplina del diritto d’autore, che tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo ai sensi della legge n. 633 del 1941.

Un principio consolidato della materia è che la protezione autoriale non riguarda l’idea in sé, ma la forma della sua espressione. L’ordinamento non tutela infatti le intuizioni, i concetti o i modelli astratti, bensì la concreta manifestazione creativa attraverso cui tali idee vengono espresse.

In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che originalità e creatività costituiscono elementi costitutivi della tutela autoriale (da ultimo Cass., 10 febbraio 2025, n. 3393, relativa a un caso di tutela del “metodo narrativo”).

La creatività non richiede necessariamente una novità assoluta, ma presuppone comunque l’esistenza di un apporto personale dell’autore, capace di organizzare idee e nozioni anche semplici in una forma espressiva autonoma e riconoscibile. Questi principi devono essere letti anche alla luce del diritto comunitario. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea un’opera è protetta dal diritto d’autore quando rappresenta una creazione intellettuale propria dell’autore ed è identificabile con sufficiente precisione e oggettività (CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17). In altre parole, l’opera deve riflettere le scelte libere e creative dell’autore edesprimerne la personalità.

Applicare questi criteri ai format televisivi o digitali non è però semplice, poiché l’ordinamento italiano non contiene una definizione legislativa di “format”.

Per questo motivo la giurisprudenza ha progressivamente elaborato alcuni criteri. In particolare, è stato affermato che un format può essere tutelato come opera dell’ingegno quando presenti una struttura creativa sufficientemente definita, caratterizzata da “alcuni elementi qualificanti. In particolare, il format deve presentare delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma” (approfondisci: Come proteggere l’idea per un “format televisivo” – Canella Camaiora).

Nella prassi giuridica italiana, quindi, il format viene spesso descritto come una struttura narrativa o organizzativa di programma, composta dagli elementi illustrati. Solo quando questi elementi concorrono a formare un insieme creativo dotato di una propria individualità è possibile riconoscere al format una tutela autoriale. Diversamente, quando il progetto si limita a descrivere uno schema di gioco o un’idea di programma, priva di una struttura espressiva sufficientemente definita, la protezione del diritto d’autore non può essere riconosciuta (Cass., 16 giugno 2011, n. 13249).

Questo quadro interpretativo costituisce il punto di partenza dell’analisi svolta dalla Corte d’Appello nel caso di specie.

La valutazione della Corte sulla tutelabilità del format

Muovendo da questi principi, la decisione della Corte si concentra innanzitutto su una domanda fondamentale: il progetto presentato dall’attore può essere qualificato come opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della disciplina sul diritto d’autore?

Il primo passaggio riguarda quindi l’accertamento dei requisiti di creatività e originalità richiesti per la tutela autoriale. Secondo i giudici, la documentazione prodotta in giudizio non consentiva di individuare con sufficiente precisione gli elementi creativi che avrebbero dovuto caratterizzare il format. In particolare, non emergeva una struttura espressiva chiara e individualizzante, idonea a distinguere il progetto da schemi di gioco già presenti sul mercato. Molte delle caratteristiche indicate dall’attore – quali quiz calcistici, pronostici sulle partite, sistemi di punteggio e classifiche tra gli utenti – sono infatti meccanismi di gioco largamente diffusi nel settore dell’intrattenimento sportivo. Anche la loro combinazione non appariva tale da generare una struttura creativa nuova e riconoscibile.

In questa prospettiva, la sentenza richiama l’orientamento ormai consolidato: la tutela del diritto d’autore non può estendersi a qualsiasi variante di schemi di gioco già noti, quando il progetto si limiti a riorganizzare meccanismi esistenti senza introdurre un apporto creativo significativo. Da ciò deriva una prima conclusione: il progetto non presentava i requisiti minimi di creatività e originalità necessari per essere qualificato come opera dell’ingegno. Esclusa la tutelabilità del format nel caso esaminato, viene meno anche il presupposto logico della domanda di plagio, non essendo configurabile la riproduzione illecita di un’opera priva di tutela.

In ogni caso, la Corte si spinge oltre andando anche ad esaminare il rapporto tra il progetto dell’attore e l’iniziativa successivamente realizzata, evidenziando differenze strutturali rilevanti. Il primo era concepito come un’applicazione basata su quiz e classifiche individuali, mentre l’iniziativa successiva risultava inserita in una piattaforma più ampia, caratterizzata da modalità di partecipazione e sistemi di classificazione differenti. Questi elementi rafforzano ulteriormente la conclusione secondo cui non può ritenersi dimostrata un’appropriazione del progetto originario.

Quando un format digitale è davvero tutelabile

Questa decisione offre un’indicazione molto chiara per chi opera nel mondo digitale: non ogni idea innovativa è automaticamente protetta dal diritto d’autore.

Per ottenere tutela, non è sufficiente descrivere un progetto in modo generico o combinare elementi già noti. È invece necessario sviluppare una struttura precisa, riconoscibile e adeguatamente documentata, in grado di esprimere un reale apporto creativo.

In concreto, ciò significa che chi progetta app, format o piattaforme digitali dovrebbe prestare particolare attenzione non solo all’idea, ma anche a come questa viene definita, strutturata e formalizzata.

Si precisa comunque che la pronuncia non afferma che i format siano, in quanto tali, esclusi dalla tutela autoriale. Il principio ribadito è piuttosto che un format può essere protetto dal diritto d’autore solo quando presenti una struttura creativa sufficientemente definita e riconoscibile. Quando invece il progetto si limita a descrivere uno schema di gioco o un modello organizzativo privo di una configurazione espressiva autonoma, la protezione autoriale non può essere riconosciuta.

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Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 12 Agosto 2026
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Pablo Lo Monaco Dominguez

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