Abstract
Molti software nascono così: chi conosce il problema da risolvere definisce funzioni, flussi, informazioni da trattare e perfino l’aspetto delle schermate; un programmatore traduce poi quelle indicazioni in codice. Ma chi ha concepito il funzionamento del programma può considerarsi anche autore del software? Con l’ordinanza n. 23473 del 1° agosto 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato proprio questo confine, chiarendo quando il contributo alla progettazione può essere protetto dal diritto d’autore e quando, invece, rimane sul piano dell’idea o delle indicazioni funzionali.
Se progetto le funzioni di un software, posso considerarmi autore?
È una situazione molto comune. Un professionista conosce perfettamente un determinato processo aziendale, individua le funzioni che il software dovrebbe avere, stabilisce quali informazioni devono essere raccolte e indica agli sviluppatori come dovrebbe presentarsi l’interfaccia. Il programma viene poi materialmente realizzato da programmatori.
A chi appartiene, in questo caso, il software?
La questione affrontata dalla Corte di Cassazione, Sezione I civile, con ordinanza n. 23473 del 1° agosto 2023, nasceva proprio da uno scenario simile.
Tre medici di una struttura sanitaria avevano partecipato per molti anni a un progetto destinato alla gestione informatica dei percorsi di assistenza e cura di persone affette da dipendenze. Sostenevano di avere ideato il programma – denominato MFP – e rivendicavano quindi sia la paternità sia i diritti di utilizzazione economica sul software.
A sostegno della propria posizione avevano prodotto manoscritti, schemi e disegni utilizzati durante lo sviluppo. Secondo la loro ricostruzione, proprio quelle indicazioni avevano permesso agli informatici di realizzare e successivamente ampliare il programma.
I giudici, tuttavia, hanno ritenuto che questo non fosse sufficiente.
Il punto centrale della vicenda non era infatti stabilire chi avesse avuto per primo l’idea del programma, ma capire se il contributo fornito dai medici avesse già assunto una forma espressiva sufficientemente definita da rientrare nella tutela prevista per il software.
Che cos’è il “materiale preparatorio” di un software?
La legge non protegge soltanto il codice già scritto.
L’art. 2, n. 8, della Legge n. 633/1941 comprende tra le opere protette i programmi per elaboratore originali e anche il relativo materiale preparatorio per la progettazione.
La stessa impostazione deriva dall’art. 1 della Direttiva 2009/24/CE, secondo cui la nozione di programma per elaboratore comprende anche il materiale preparatorio per la sua progettazione. La Direttiva precisa, però, un limite essenziale: la protezione riguarda le forme di espressione del programma, mentre restano escluse le idee e i principi sui quali esso si fonda.
È una distinzione che avevamo già esaminato parlando degli strumenti di tutela legale del software: il diritto d’autore può proteggere non soltanto il codice, ma anche la progettazione che precede la programmazione, purché abbia raggiunto un sufficiente livello di concretizzazione.
Dire, ad esempio, che un gestionale deve consentire di inserire determinate informazioni, monitorare alcune attività e produrre certi risultati descrive essenzialmente cosa il programma deve fare.
Diverso è predisporre una struttura progettuale capace di rappresentare concretamente come il programma dovrà arrivare a quel risultato.
Ed è proprio su questa differenza che si concentra l’ordinanza della Cassazione.
Quando le istruzioni date al programmatore diventano “materiale preparatorio”?
Nel caso esaminato, i documenti prodotti dai ricorrenti non contenevano, secondo quanto accertato nel giudizio, elementi che consentissero di passare direttamente alla realizzazione del programma.
La Cassazione richiama, in particolare, la mancanza di rappresentazioni tecniche assimilabili a diagrammi di flusso o di altri elementi capaci di descrivere operativamente l’algoritmo da tradurre nel software.
Le indicazioni dei medici richiedevano ancora l’intervento degli informatici, chiamati a svilupparle, strutturarle e trasformarle concretamente nel programma.
Il criterio non può quindi ridursi alla quantità o al dettaglio delle istruzioni impartite.
Un professionista può conoscere perfettamente il settore, individuare il problema da risolvere, stabilire quali informazioni debbano essere trattate e fornire indicazioni molto precise sull’esperienza dell’utente. Il suo contributo può persino essere indispensabile per la nascita del prodotto.
Ma l’importanza economica o causale del contributo non coincide automaticamente con la sua proteggibilità mediante diritto d’autore.
In altre parole, descrivere in maniera dettagliata la funzione desiderata non equivale necessariamente a realizzare il progetto del programma in senso autoriale.
Lo stesso principio aiuta a comprendere perché sia così importante poter ricostruire il contributo umano anche nei processi di sviluppo più recenti, compresi quelli nei quali intervengono strumenti di intelligenza artificiale: come abbiamo visto parlando di software creato con AI e prova dei diritti, la documentazione del percorso creativo e progettuale può diventare determinante per ricostruire la titolarità del risultato.
Un’idea molto dettagliata può non essere protetta dal copyright?
Questo è probabilmente l’aspetto più controintuitivo della decisione.
La tutela autoriale non serve a monopolizzare un problema da risolvere o un risultato da raggiungere.
L’idea di creare un programma che automatizzi una certa attività, le funzionalità che dovrebbe possedere, il risultato economico perseguito o la logica generale del sistema possono avere un valore considerevole. Tuttavia, affinché entri in gioco il diritto d’autore, occorre verificare se quelle idee abbiano trovato una concreta forma espressiva suscettibile di protezione.
La Cassazione richiama, sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace) relativa alle interfacce grafiche: ciò che permette all’utente di utilizzare le funzionalità del programma non costituisce, solo per questo, una forma di espressione del programma stesso. L’interfaccia grafica può eventualmente essere tutelata autonomamente, se ne ricorrono i requisiti, ma si tratta di un piano distinto.
Per chi sviluppa un progetto, quindi, la domanda non dovrebbe essere soltanto “chi ha avuto l’idea?”, ma soprattutto: che cosa è stato concretamente realizzato da ciascun soggetto prima che il codice venisse scritto?
Come si tutela chi progetta un software senza scriverne il codice?
L’ordinanza offre soprattutto un’indicazione pratica: quando più persone partecipano alla nascita di un software, affidare la titolarità dei diritti alla sola ricostruzione successiva di chi abbia fornito le idee decisive può essere rischioso.
Non è necessario che chi contribuisce alla progettazione scriva personalmente il codice sorgente. Diventa però importante rendere riconoscibile e documentabile il proprio apporto.
Specifiche tecniche, architetture del sistema, diagrammi, prototipi, documenti progettuali nelle loro diverse versioni, repository e tracciamento delle modifiche possono contribuire a ricostruire chi abbia compiuto determinate scelte e quale grado di elaborazione avessero raggiunto prima dell’intervento del programmatore.
Sul piano contrattuale, poi, è altrettanto importante stabilire preventivamente a chi spettino il codice, il materiale preparatorio, la documentazione tecnica, le interfacce e gli altri asset sviluppati nel progetto.
Committente, software house, programmatori e consulenti possono infatti fornire contributi profondamente diversi. La titolarità del risultato non può essere ricostruita soltanto sulla base di chi abbia proposto per primo una funzionalità o individuato il problema che il software doveva risolvere: occorre verificare, caso per caso, quale contributo sia stato effettivamente prestato, in quale forma sia stato espresso e come siano stati regolati i relativi diritti.
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 29 Settembre 2026
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