Abstract
Il format editoriale, in quanto schema organizzativo di contenuti, non integra il requisito della forma espressiva richiesto dalla L. 633/1941 e resta quindi escluso dalla tutela autoriale. Ciò implica che anche modelli editoriali originali e riconoscibili possono essere replicati senza violare il diritto d’autore. La Cassazione (ord. 10 febbraio 2025, n. 3393) ribadisce la distinzione tra idea e opera, escludendo protezione per metodologie narrative anche innovative. La tutela nasce solo con la concreta espressione. Ne deriva uno spostamento verso strumenti alternativi, quali concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) e design.
Il format è protetto dal diritto d’autore?
Nella pratica editoriale, il format è ciò che rende riconoscibile una serie: un insieme di scelte ricorrenti – impaginazione, struttura dei contenuti, relazione tra testi e immagini – che consente al pubblico di identificare immediatamente il prodotto.
Il problema nasce quando si tenta di proteggere questo “meccanismo” con il solo diritto d’autore.
È un errore diffuso ritenere che una struttura creativa e innovativa possa essere automaticamente qualificata come opera dell’ingegno ai sensi dell’art. 2 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). In realtà, il diritto d’autore non tutela l’idea organizzativa o il metodo editoriale in sé, ma solo la sua concreta espressione.
Ed è proprio qui che il format editoriale mostra il suo limite: manca il requisito essenziale della “forma espressiva”. Finché resta uno schema ripetibile o una metodologia narrativa, il format non si traduce in un’opera percepibile e identificabile. In altre parole, resta un’idea e, come tale, non è protetto.
Questo principio è stato ribadito con chiarezza dalla Cassazione (ord. 10 febbraio 2025, n. 3393), intervenuta su una controversia relativa alla collana “Carte in tavola”. Il caso riguardava una serie di cofanetti composti da schede illustrate, la cui sequenza ricostruiva una fiaba.
Sia il Tribunale di Firenze, con sentenza del 6 maggio 2022, sia la Corte di Appello fiorentina avevano riconosciuto la paternità del progetto grafico, con condanna al risarcimento del danno.
La Cassazione ha però ribaltato questa impostazione, chiarendo che: la creatività, poi, consiste non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore […] le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione.
Su questo presupposto, la Corte d’Appello di Firenze, in sede di rinvio (sentenza del 9 febbraio 2026), si è adeguata al principio di diritto e ha escluso la tutela del format in quanto tale. Il punto, quindi, è operativo: una collana costruita secondo uno schema ricorrente può essere riconoscibile sul mercato, ma questo non basta a renderla automaticamente protetta dal diritto d’autore.
Da qui nasce la vera domanda per chi sviluppa progetti editoriali: se un concorrente replica lo stesso schema, posso davvero impedirglielo?
Quando un’opera è protetta dal diritto d’autore?
Come anticipato, il diritto d’autore tutela solo ciò che si manifesta in una forma espressiva concreta. Non basta avere un’idea, anche se originale o innovativa: è necessario che quell’idea si traduca in un’opera percepibile, in cui sia riconoscibile la scelta creativa dell’autore.
Questo è il confine fondamentale: restano fuori dalla tutela le soluzioni astratte, i metodi e gli schemi di funzionamento, anche quando appaiono nuovi o particolarmente creativi.
Si tratta della classica distinzione tra idea e forma, che i giudici applicano in modo costante quando valutano l’esistenza del diritto d’autore.
Il principio non è solo teorico. È espresso anche nelle fonti normative. L’art. 2 del WIPO Copyright Treaty chiarisce che la protezione riguarda le espressioni e non “idee, procedure, metodi di funzionamento o concetti in quanto tali”.
Allo stesso modo, l’art. 6 l.d.a. stabilisce che il diritto nasce con la creazione dell’opera, cioè nel momento in cui l’idea prende forma.
In concreto, questo significa che non si può rivendicare la paternità di un’opera per il solo fatto di averla pensata. Serve la realizzazione. Attenzione, però: “forma” non significa necessariamente opera scritta. L’art. 14 l.d.a. disciplina “Il diritto esclusivo di trascrivere [il quale] ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta”. È il caso tipico di una performance o di un discorso. La tutela nasce già al momento dell’esecuzione, anche prima della fissazione su un supporto, riconoscendo all’autore anche il diritto di trascriverla.
Il confronto con il diritto statunitense aiuta a chiarire ulteriormente il punto. Negli Stati Uniti è centrale il principio della fixation: per ottenere la protezione, l’opera deve essere fissata su un supporto tangibile (17 U.S.C. § 102(a)).
Nel sistema italiano, invece, la tutela può nascere anche senza una fissazione materiale, ma resta fermo il requisito essenziale: l’opera deve essere espressa, non semplicemente pensata.
È proprio su questa base che si comprende la posizione della Cassazione: un format editoriale, finché resta uno schema o una metodologia, non supera la soglia della forma espressiva e quindi non può essere protetto dal diritto d’autore.
Perché un format editoriale non è considerato un’opera protetta?
Applicando questi principi, la Cassazione ha chiarito un punto decisivo: l’innovazione del format non basta per ottenere tutela.
Nel caso commentato, il giudice di primo grado aveva attribuito rilievo proprio alla novità della metodologia narrativa, riconoscendo la paternità del progetto. Secondo la Cassazione, però, questo approccio è errato: il diritto d’autore non nasce dall’idea innovativa, ma dalla sua traduzione in una forma espressiva concreta.
Il format editoriale, infatti, è – per sua natura – un insieme di regole: impaginazione, struttura, sequenza dei contenuti. È una metodologia narrativa che può essere descritta e replicata, ma che non coincide ancora con un’opera.
Finché resta a questo livello, il format non supera la soglia richiesta dal diritto d’autore. Resta un’idea organizzativa, e come tale è esclusa dalla tutela, anche alla luce dei principi internazionali che limitano la protezione alle sole espressioni.
In concreto, anche un format originale e riconoscibile può essere replicato da terzi senza violare il diritto d’autore, se ciò che viene ripreso è lo schema e non le singole opere.
Questo non significa, però, che il format sia sempre privo di tutela. Significa che la tutela non può essere cercata – o non può bastare – nel diritto d’autore.
Come si può tutelare un format editoriale?
Quando si tenta di estendere la tutela dall’opera già realizzata (il singolo volume o la collana) al format editoriale nel suo complesso – cioè al modo in cui gli elementi si combinano e rendono riconoscibile il prodotto – il diritto d’autore si arresta sul confine tra idea e forma.
È proprio in questo passaggio che si gioca la protezione reale del format (approfondisci: Come proteggere l’idea per un “format televisivo” – Canella Camaiora).
Nella pratica, infatti, conviene affiancare – e talvolta preferire – strumenti diversi, più adatti a colpire l’imitazione della veste complessiva del prodotto.
Una prima leva è la concorrenza sleale confusoria (art. 2598, comma 1, n. 1 c.c.). Questa tutela interviene quando un concorrente adotta soluzioni idonee a creare confusione sul mercato, ad esempio replicando l’impostazione grafica, la struttura o gli elementi distintivi della serie in modo tale da far credere al pubblico di trovarsi davanti allo stesso prodotto o a uno collegato.
Accanto a questa, può essere decisiva la tutela del design. Quando il valore del format si concentra nella fisionomia estetica – come nel caso di cofanetti, schede illustrate, impaginazioni ricorrenti o combinazioni visive riconoscibili – il design consente di proteggere l’aspetto del prodotto e di agire contro le riproduzioni che producono la stessa “impressione generale”.
In concreto, chi sviluppa un format editoriale non può limitarsi al diritto d’autore, ma deve costruire una strategia di tutela che colpisca l’imitazione nel suo effetto complessivo.
Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 22 Aprile 2026
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Gabriele Rossi
Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.
