Il valore di un’opera d’arte dopo la prima vendita: il diritto di seguito

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Abstract

Nel mercato dell’arte, la rivendita di un’opera può generare nuovo valore economico, con effetti rilevanti sia per l’artista sia per gli operatori professionali coinvolti. Il diritto di seguito garantisce all’autore una partecipazione a tale valore nel tempo, ma la sua applicazione presenta profili delicati sul piano giuridico. Conoscerne il funzionamento è essenziale sia per gli artisti, che possono così ottenere il giusto riconoscimento del proprio lavoro creativo, sia per gallerie e case d’asta, chiamate a gestire correttamente obblighi spesso sottovalutati.

 

Il diritto di seguito nell’ordinamento italiano

Il diritto di seguito consiste nel riconoscimento della titolarità dell’artista – o dei suoi aventi causa – di un corrispettivo per la rivendita delle sue opere d’arte, anche laddove non partecipasse direttamente alla transazione.

Esso è disciplinato dagli artt. 144 ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (L.d.A.), come riscritti dal D.Lgs. 13 febbraio 2006 n. 118 in attuazione della direttiva UE 2001/84/CE.  L’art. 144, in particolare, prevede che “Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore”.

Dalla suddetta disposizione si evince, anzitutto, che il diritto di seguito matura:

  • in relazione alle opere d’arte e ai manoscritti d’autore;
  • solo dopo la prima cessione.

Sul primo punto, è importante osservare che il diritto di seguito non concerne tutte le opere d’arte, ma solo gli originali delle opere delle arti figurative (e.g.: i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie), gli originali dei manoscritti e le relative copie prodotte dall’autore stesso che siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.

Rispetto al secondo punto, stabilire il momento nel quale interviene tale prima cessione non è affatto scontato, soprattutto se si considera che, nel mercato dell’arte, l’opera può essere immessa nel circuito economico anche attraverso modalità diverse dalla vendita. Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 23935/2023, chiarendo che la vendita non rappresenta l’unica forma di utilizzazione economicamente rilevante dell’opera. Secondo i giudici, infatti, anche l’esposizione dell’opera in una mostra o in una galleria aperta al pubblico integra un esercizio del diritto di pubblicazione e, più in generale, una modalità di sfruttamento economico, in quanto diretta alla valorizzazione dell’opera e al suo inserimento nel mercato artistico, a prescindere dall’effettiva conclusione di una compravendita.

L’esposizione in una pubblica mostra o in un museo costituisce infatti, per le opere d’arte figurative, una modalità tipica di pubblicazione, idonea a rendere l’opera conoscibile a un pubblico indeterminato e a generare un ritorno economico, quantomeno in termini di promozione e accrescimento del valore dell’opera stessa.

In seguito a una simile esposizione, l’opera può quindi circolare liberamente e lecitamente, senza che l’autore possa più far valere pretese esclusive sulla sua circolazione materiale.

Tale effetto, tuttavia, non incide in alcun modo sul diritto di seguito, inteso come diritto a ricevere una percentuale del prezzo di rivendita dell’opera: Pur a fronte dell’avvenuta esposizione e dell’immissione dell’opera nel circuito artistico, l’autore resta titolare delle ulteriori facoltà riconosciute dall’ordinamento, tra cui, in particolare, il diritto di seguito, che continua ad operare sulle successive rivendite dell’opera. Ne consegue che, anche quando l’opera sia già stata esposta al pubblico come forma di sfruttamento economico, restano dovuti all’autore i compensi previsti dagli artt. 144 ss. L.d.A. in occasione delle vendite successive realizzate con l’intervento di professionisti del mercato dell’arte.

In sostanza, si può quindi affermare che per “vendita successiva”, ai sensi dell’art. 144 L.d.A., si intende quella in cui interviene, come venditore, compratore o intermediario, un professionista del mercato dell’arte (galleria, casa d’asta, mercante), il quale acquista un’opera d’arte dall’autore e la rivende a terzi.

Di conseguenza, la norma esclude l’applicabilità del diritto di seguito nelle transazioni fra privati (a meno che non operi un professionista) e nelle situazioni di possesso di un’opera d’arte per causa diversa da una cessione successiva alla prima nel senso sopra chiarito. In particolare, come chiarito anche dal Vademecum della SIAE appositamente dedicato a questo tema, l’erede che sia venuto in possesso dell’opera mortis causa e sia anche titolare esclusivo del diritto di seguito non solo è titolato e riscuotere il compenso in misura percentuale stabilito (vd. Trib. Roma, Sent. n. 21834/2016), ma non è neanche tenuto al pagamento del diritto stesso. In quest’ultimo caso, l’erede dovrà fornire al professionista del mercato dell’arte a cui ha effettuato la vendita, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata in cui afferma che ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • l’erede ha ricevuto l’opera per successione;
  • l’opera non è mai stata oggetto di vendita o donazione;
  • l’erede è unico titolare del diritto di seguito sull’opera.

La normativa italiana impone una soglia minima di applicabilità: il diritto di seguito è dovuto solo se il prezzo di vendita netto (al netto dell’IVA) non è inferiore a €3.000. I compensi spettanti all’autore sono percentuali sul prezzo di vendita, con aliquote decrescenti per scaglioni e un importo massimo di €12.500 in totale.

In particolare, l’art. 150 Ld.A. prevede le seguenti quote per il calcolo del diritto di seguito, dipendenti dal prezzo di vendita finale dell’opera:

  • 4% sulla parte del prezzo da €3.000 a €50.000;
  • 3% sulla parte tra €50.000,01 e €200.000;
  • 1% tra €200.000,01 e €350.000;
  • 0,5% tra €350.000,01 e €500.000;
  • 0,25% oltre €500.000.

Chiarito l’ambito di applicazione del diritto di seguito, bisogna chiarire che sono previste anche particolari eccezioni: infatti, tale compenso in misura percentuale non è dovuto all’autore se l’opera viene rivenduta entro tre anni dall’acquisto diretto da parte del professionista a un prezzo inferiore €10.000 (art. 144 comma 3 L.d.A.).

Dopo la morte dell’autore il diritto compete ai suoi eredi per 70 anni; in difetto di eredi entro il sesto grado, il compenso non reclamato decade in favore dell’Ente Nazionale di Assistenza per i Pittori e Scultori (ENAP).

Il ruolo della SIAE

La gestione del diritto di seguito è affidata alla SIAE, che agisce non come semplice intermediario contrattuale, ma in forza di una specifica attribuzione normativa. Ai sensi degli artt. 152 e 153 L.d.A., il compenso dovuto all’autore per effetto della rivendita dell’opera non può essere corrisposto direttamente all’avente diritto, ma deve essere versato alla SIAE, anche qualora l’autore non sia iscritto alla società. Il ruolo della SIAE, pertanto, non è facoltativo né derogabile per accordo tra le parti, ma costituisce un passaggio obbligato nel meccanismo di funzionamento del diritto di seguito.

Il compenso è, primariamente e per ragioni operative, a carico del venditore professionista: In pratica, il venditore trattiene dalla somma versata all’artista la quota spettante all’autore e la versa alla SIAE entro i termini normativamente previsti.

Tuttavia, tale obbligo di denuncia della transazione si estende a tutti i soggetti che vi intervengono professionalmente (compresi, quindi, l’acquirente e l’intermediario).

L’omessa denuncia della vendita o il mancato versamento del compenso espone l’operatore a responsabilità rilevanti. In particolare, la legge prevede una responsabilità solidale tra venditore, acquirente e intermediario professionale, con la conseguenza che ciascuno di essi può essere chiamato a rispondere dell’intero importo dovuto.

In presenza di una vendita soggetta a diritto di seguito, questi soggetti sono tenuti a comunicare alla SIAE i dati dell’operazione entro il termine di 90 giorni, come stabilito dal regolamento di attuazione della L. n. 633/1941 (art. 44). In questo modo, si consente tra l’altro l’individuazione dell’autore o dei suoi aventi causa e la corretta liquidazione del compenso, di cui si tiene traccia anche nell’apposito elenco curato dalla SIAE stessa.

Si tratta di incombenti tutt’altro che banali, dal momento che le sanzioni previste in caso di inadempimento sono piuttosto onerose e i poteri di controllo e di accertamento attribuiti alla SIAE sono rigidi, potendo anche avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per verificare il rispetto degli obblighi connessi al diritto di seguito.

Per favorire una corretta applicazione della disciplina, la SIAE ha nel tempo predisposto strumenti informativi e operativi dedicati agli operatori del mercato dell’arte, tra cui il già citato Vademecum. Tali strumenti mirano a ridurre le incertezze applicative e a prevenire irregolarità che, nella prassi, derivano spesso non da intenti elusivi, ma da una scarsa conoscenza della normativa di riferimento.

E cosa succede in caso di vendita internazionale dell’opera?

Quando la rivendita di un’opera d’arte presenta elementi di internazionalità, l’applicabilità del diritto di seguito va valutata alla stregua tanto della cittadinanza e/o della residenza abituale dell’autore, quanto del luogo in cui la vendita viene effettuata.

Anzitutto, l’art. 146 L.d.A. prevede che il diritto di seguito “è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell’Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa” e che lo stesso trattamento previsto per gli autori che sono cittadini italiani è riservato anche “agli autori di paesi non facenti parte dell’Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia”.

Esso va letto congiuntamente agli artt. 185 ss. L.d.A., che regolano le condizioni di reciprocità per il riconoscimento dei diritti d’autore nei rapporti con ordinamenti stranieri.

All’interno dell’Unione europea, la materia è stata armonizzata dalla direttiva 2001/84/CE, recepita nell’ordinamento italiano, con la conseguenza che il diritto di seguito spetta a tutti gli autori cittadini di uno Stato membro ed è riconosciuto automaticamente negli altri Stati dell’Unione. In questo contesto, il principio di reciprocità non trova applicazione, in quanto superato dal principio di non discriminazione ex art. 18 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: il diritto di seguito si applica alle vendite soggette alla disciplina anche quando l’autore non sia cittadino italiano e anche quando la rivendita avvenga in un diverso Stato membro dell’UE, purché ricorrano gli altri presupposti previsti dalla legge.

Diverso è il caso in cui l’operazione presenti un collegamento con Stati non appartenenti all’Unione europea. In tali ipotesi, l’art. 146 L.d.A. subordina l’applicazione del diritto di seguito al principio di reciprocità, in forza del quale il diritto è riconosciuto agli autori stranieri solo se la legislazione dello Stato di appartenenza prevede una tutela analoga a favore degli autori italiani e dei loro aventi causa. La verifica della reciprocità diventa dunque un passaggio essenziale, sia quando l’autore è cittadino di un paese terzo, sia quando la rivendita dell’opera avviene all’estero in un ordinamento che non riconosce il diritto di seguito.

Resta ferma, tuttavia, un’importante eccezione prevista dal legislatore: il diritto di seguito si applica anche agli autori cittadini di paesi terzi che siano abitualmente residenti in Italia. In tali casi, indipendentemente dalla disciplina vigente nello Stato di cittadinanza o dal luogo della rivendita, all’autore è riservato lo stesso trattamento previsto per gli autori italiani, con conseguente diritto a percepire il compenso sulle successive rivendite delle proprie opere d’arte.

Insomma, Il diritto di seguito rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento cerca di riequilibrare il rapporto tra creazione artistica e mercato, consentendo all’autore di partecipare nel tempo alla valorizzazione economica delle proprie opere. In un contesto in cui la circolazione dell’arte è sempre più rapida, internazionale e spesso mediata da operatori professionali, questo istituto assume un ruolo centrale non solo nella tutela degli artisti, ma anche nella corretta organizzazione delle dinamiche di mercato.

In questo scenario, il diritto di seguito non deve essere percepito come un mero adempimento formale, ma come parte integrante di una gestione consapevole e professionale delle opere d’arte. Per gli artisti, significa tutelare il valore del proprio lavoro anche nel lungo periodo; per gallerie, case d’asta e imprese creative, significa operare in modo trasparente e conforme alle regole di un mercato sempre più attento alla correttezza giuridica.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 6 Marzo 2026

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Joel Persico Brito

Laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Praticante avvocato appassionato di contenzioso e diritto dell’arbitrato.

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