Abstract
Il licenziamento deve normalmente essere impugnato entro 60 giorni. Ma cosa accade quando una grave patologia rende il lavoratore incapace di comprendere l’atto o di attivarsi tempestivamente per contestarlo?
La risposta arriva dalla sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Il principio applicato dalla Cassazione nasce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2025: non serve la preventiva impugnazione stragiudiziale, ma entro 240 giorni dalla ricezione occorre depositare il ricorso oppure attivare una procedura di conciliazione o arbitrato.
Vediamo come cambiano termini, adempimenti e conseguenze per lavoratori e datori di lavoro.
Il caso: il licenziamento impugnato oltre i 60 giorni
La controversia nasce dall’assenza ingiustificata di una lavoratrice, che non si era presentata al lavoro per diversi giorni. Con raccomandata ricevuta il 21 agosto 2015, la società le aveva contestato l’illecito disciplinare e l’aveva invitata a fornire le proprie giustificazioni.
Non avendo ricevuto risposta, il datore di lavoro aveva disposto il licenziamento disciplinare senza preavviso.
La lavoratrice aveva impugnato tardivamente il recesso, sostenendo che una grave patologia psichica le avesse impedito, dall’estate del 2015 fino al maggio 2016, di comprendere quanto stava accadendo e di assumere decisioni consapevoli. Durante tale periodo era stata anche sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio.
Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato tardiva l’impugnazione. La decisione era stata confermata anche dalla Corte d’appello, secondo cui il termine decadenziale di 60 giorni non poteva essere sospeso a causa delle condizioni personali della destinataria della comunicazione.
La lavoratrice aveva quindi proposto ricorso per cassazione. La Sezione lavoro aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione se l’incapacità naturale potesse incidere sulla presunzione di conoscenza della comunicazione prevista dall’articolo 1335 del codice civile.
Esclusa la possibilità di risolvere il problema attraverso tale norma, le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 23874/2024, avevano sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte costituzionale la legittimità dell’articolo 6 della legge n. 604/1966.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2025, il medesimo giudizio è ripreso davanti alle Sezioni Unite, che hanno definitivamente deciso il ricorso con la sentenza in commento, n. 23486/2026.
Come si impugna normalmente un licenziamento
Prima di entrare nel merito di quanto deciso dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione, soffermiamoci un attimo su come funziona normalmente l’impugnazione del licenziamento.
La procedura è disciplinata dall’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e si articola, di regola, in due passaggi.
Il primo è quello dell’impugnazione c.d. stragiudiziale, da farsi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento. Con tale comunicazione il lavoratore manifesta per iscritto e in modo inequivocabile al datore la volontà di contestare il licenziamento.
L’impugnazione può essere effettuata direttamente dal lavoratore oppure tramite un avvocato. È consigliabile utilizzare uno strumento che consenta di provare con certezza il contenuto e la data di ricezione della comunicazione, come una PEC o una raccomandata con avviso di ricevimento.
La lettera inviata entro sessanta giorni, però, non conclude la procedura.
Entro i successivi 180 giorni dalla prima impugnazione, il lavoratore deve:
- depositare il ricorso davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro;
- oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di un tentativo di conciliazione o di arbitrato.
In questo caso, se non vi è accordo, il ricorso dovrà essere depositato entro i successivi sessanta giorni. Se questo secondo passaggio non viene compiuto, la prima impugnazione perde efficacia e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il licenziamento.
L’incapacità del lavoratore può fermare la decadenza?
Il sistema appena descritto presuppone che il lavoratore sia concretamente in grado di comprendere la comunicazione ricevuta e di manifestare tempestivamente la volontà di contestarla.
Il problema nasce dunque quando una grave patologia priva temporaneamente la persona della capacità di intendere o di volere. Nel caso esaminato, infatti, la lavoratrice – pur avendo ricevuto materialmente l’atto – non era in grado di comprenderlo né di attivarsi per difendere il proprio posto di lavoro.
Le Sezioni Unite, investite della questione, con l’ordinanza n. 23874/2024 hanno escluso che il problema potesse essere risolto attraverso l’articolo 1335 del codice civile. La comunicazione del licenziamento, infatti, si presume conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario. Ciò che rileva infatti è la sua oggettiva conoscibilità, e non la capacità soggettiva della persona di comprenderne il significato.
Attribuire all’incapacità naturale l’effetto di neutralizzare tale presunzione avrebbe inciso sulla disciplina generale di tutti gli atti recettizi.
Non essendo possibile risolvere la questione attraverso l’interpretazione delle norme generali, le Sezioni Unite hanno quindi sottoposto alla Corte costituzionale la legittimità dell’articolo 6 della legge n. 604/1966, chiedendo se se fosse legittimo far decorrere il termine di sessanta giorni anche nei confronti di un lavoratore che, per ragioni di salute accertate e a lui non imputabili, si trovasse in una condizione di incapacità.
La risposta della Corte costituzionale: quando si applicano i 240 giorni
Con la sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata, dichiarando parzialmente illegittimo l’articolo 6 della legge n. 604/1966.
La Corte ha infatti riconosciuto che il sistema dei sessanta giorni risponde a esigenze legittime: far emergere rapidamente il contenzioso, consentire un accertamento tempestivo dei fatti e tutelare l’affidamento del datore di lavoro sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento.
Un termine di decadenza, però, non può essere strutturato in modo tale da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto al quale si riferisce. Per il lavoratore incapace di intendere o di volere, l’obbligo di contestare il licenziamento entro sessanta giorni (termine che in alcune circostanze potrebbe risultare davvero troppo breve) può tradursi “in un vero e proprio ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale.
[…] il lavoratore, specie se versi in condizione di marginalizzazione sociale e non possa contare sull’aiuto di familiari, non essendo in grado di comprendere la portata dell’atto datoriale e di determinarsi in merito alle iniziative da assumere, viene a trovarsi nella impossibilità – se lo stato di perturbazione psichica perdura per l’intero termine – o comunque nella oggettiva difficoltà – se l’alterazione si verifica in pendenza di esso, così incidendo sulla possibilità di fruirne per intero –, di scongiurare, attraverso una valida e tempestiva impugnazione stragiudiziale, la consumazione del diritto alla tutela giurisdizionale”.
Per tali ragioni, la Corte costituzionale ha ritenuto la disciplina contraria agli articoli 3, 4, 24 e 35 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il principio di uguaglianza e ragionevolezza, il diritto al lavoro, il diritto di agire in giudizio e la protezione del lavoro.
La Consulta non ha però accolto la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite nell’ordinanza di rimessione, che aveva ipotizzato di far decorrere i 60 giorni dal momento in cui il lavoratore avesse recuperato la capacità di intendere e di volere. Una simile regola avrebbe lasciato il datore di lavoro esposto alla contestazione del licenziamento per un periodo potenzialmente molto lungo e non predeterminabile.
La Corte costituzionale ha quindi scelto un diverso punto di equilibrio.
“La riconduzione a legittimità della disposizione censurata deve, pertanto, essere assicurata escludendo, nella situazione suddetta, l’operatività dell’onere della previa impugnazione stragiudiziale, pur mantenendo fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo termine massimo per l’impugnazione giudiziale in misura di duecentoquaranta giorni, dato dalla somma del termine per la impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma dell’art. 6, paria sessanta giorni, e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, stabilito dal secondo comma in centottanta giorni.”
Quindi, quando il lavoratore si trova in una condizione di incapacità di intendere o di volere:
- al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento;
- oppure durante i 60 giorni successivi,
non opera l’obbligo della preventiva impugnazione stragiudiziale (quella dei 60 giorni).
Resta però fermo un termine massimo di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento, entro cui il lavoratore incapace deve compiere direttamente uno degli atti normalmente previsti per la seconda fase dell’impugnazione:
- depositare il ricorso davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro
- oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di un tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Qualora entro i 240 giorni venga tempestivamente richiesta una conciliazione o un arbitrato e la procedura venga successivamente rifiutata o non si raggiunga l’accordo necessario, resta applicabile l’ulteriore termine di 60 giorni previsto dall’articolo 6 della legge n. 604/1966 per il deposito del ricorso giudiziale.
Attenzione! Non ogni malattia, ricovero o situazione di fragilità permette di applicare questa disciplina. La semplice esistenza di una patologia non dimostra automaticamente l’incapacità: occorre verificare se essa abbia concretamente impedito alla persona di comprendere il licenziamento e di decidere come reagire.
La Cassazione chiude il caso: il ricorso resta tardivo
Ripercorriamo un attimo le tempistiche del caso concreto:
10 settembre 2015: ricezione della lettera di licenziamento;
19 maggio 2016: comunicazione con cui la lavoratrice contatta la società per giustificare l’assenza;
9 novembre 2016: proposizione del ricorso giudiziale.
Il termine di 240 giorni per depositare il ricorso in Tribunale – che decorre dalla ricezione della lettera, ossia dal 10 settembre 2015 – era quindi scaduto il 7 maggio 2016.
Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, la Cassazione – con la recente sentenza n. 23486/2026 del 18 luglio, ha di fatto applicato la regola introdotta dalla Corte costituzionale, rigettando il ricorso della lavoratrice e confermando la decisione della Corte d’appello, anche se con una motivazione diversa.
Dopo l’intervento della Corte costituzionale, alla lavoratrice doveva essere riconosciuta la possibilità di impugnare il licenziamento entro 240 giorni. Il risultato, però, non cambiava: anche il termine dei 240 giorni era ormai scaduto e l’impugnazione era tardiva.
Il punto di equilibrio individuato dalla Corte costituzionale e applicato dalla Cassazione è proprio questo: proteggere chi non era concretamente in grado di reagire, senza rendere il licenziamento contestabile senza limiti di tempo.
Revisionato da: Pablo Lo Monaco Dominguez
Data di pubblicazione: 10 Agosto 2026
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