Abstract
Quanto vale un’opera d’arte? I fattori che determinano il prezzo sono sicuramente molteplici, dalla firma alle dimensioni, ma non si può non dare il giusto peso alla datazione.
Nel mercato dell’arte la datazione inesatta può incidere sul prezzo, sulla circolazione internazionale dell’opera e, in alcuni casi, persino sulla validità del contratto di compravendita.
Quando però l’opera d’arte è risalente, o ha un elevato valore artistico, il discorso deve allargarsi anche alla Pubblica Amministrazione e – in particolare – al Ministero della Cultura che può porre vincoli all’esportazione o, addirittura, alla vendita e commercializzazione del bene.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4527/2026 sul dipinto raffigurante “Madonna con Bambino” chiarisce i limiti dell’Amministrazione Pubblica, sia nell’esercizio dell’autotutela sia della disclosure che il privato deve effettuare.
L’errore del Ministero e la decisione del Consiglio di Stato
Può accadere che un dipinto sia venduto con una datazione prudente, un’attribuzione generica o una descrizione poi smentita da perizie e restauri successivi.
Il caso più frequente è la vendita da parte di un proprietario poco accorto a una casa d’aste, o a un collezionista con l’occhio fino. Quando poi si viene a scoprire il valore reale dell’opera, si riempiono le aule di tribunale con richieste di risarcimento e azioni di annullamento.
Ma cosa succede se l’errore lo commette il Ministero della Cultura?
In un caso deciso di recente dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4527/2026, che ha raggiunto anche la cronaca generalista (ne ha parlato, tra i tanti, il Corriere della Sera qui “Scambiano il «3» per un «8» e non riconoscono il dipinto, così l’opera d’arte italiana del Trecento finisce all’estero e sarà venduta: «Valutata 38.000 euro ne vale più di 500.000»”), un quadro è stato acquisito in Italia per 38.558 euro, salvo essere esportato in Svizzera e poi bandito all’asta da Christie’s per un valore di mezzo milione più alto.
La società proprietaria aveva acquistato all’asta Pandolfini, nel 2019, un dipinto a tempera su tavola raffigurante la Madonna col Bambino, presentato come “Scuola italiana, sec. XIX”.

MADONNA CON BAMBINO, tempera su tavola - Dipinto da Alfonso Martorelli Fiori Bologna anno 1350 - dettaglio
Nel 2020 veniva richiesta all’Ufficio Esportazione di Genova l’attestato di libera circolazione per trasferire l’opera in Svizzera (la procedura è stata di recente descritta anche qui “Il Dalì che non partì: considerazioni sul diritto di esportazione delle opere d’arte”). L’amministrazione rilasciava il titolo dopo pochi mesi, dopo avere rilevato l’iscrizione “anno 1850” e dopo avere qualificato il dipinto come opera di qualche interesse devozionale, ma di qualità modesta. Solo dopo un restauro eseguito all’estero nell’ottobre 2022 emergeva sul retro la dicitura “anno 1350”, dato idoneo a mutare radicalmente il rilievo storico-artistico dell’opera.
Il Ministero della Cultura interveniva quindi in autotutela, annullando l’attestato già rilasciato, negando il nuovo titolo e avviando il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale chiedendo la sospensione della vendita.
Dopo la decisione del TAR, che dava ragione al proprietario dell’opera, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero, ritenendo tardivo l’intervento e non provata una condotta dolosa o rimproverabile della proprietà.
Secondo il Consiglio di Stato, la revisione in autotutela non poteva fondarsi sul solo errore oggettivo di datazione, in assenza di prova che la proprietà avesse fornito indicazioni false in modo consapevole o comunque rimproverabile. Infatti, gli elementi allegati dalla proprietà coincidevano con quelli risultanti dalla casa d’aste di acquisto (Pandolfini), compreso il valore dichiarato.
È dunque dovere della Pubblica Amministrazione eseguire tutti gli accertamenti del caso prima di concedere le autorizzazioni all’esportazione, salvo la falsa rappresentazione dei fatti da parte del richiedente.
La regolamentazione italiana
L’esportazione definitiva di determinate cose di interesse culturale, come quadri o statue con più di 70 anni, il cui autore sia non più in vita, passa attraverso l’art. 68 del Codice dei beni culturali. La norma prevede che chi intende far uscire definitivamente dal territorio della Repubblica le cose indicate dall’art. 65, comma 3, debba presentarle al competente ufficio di esportazione, indicandone il valore venale, per ottenere l’Attestato di Libera Circolazione (ALC). L’ufficio rilascia o nega il titolo con motivato giudizio entro 40 giorni.
Questo procedimento esprime un potere pubblico forte, perché la circolazione internazionale è collegata alla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, valore riconosciuto dall’art. 9 Cost.
Tuttavia, il potere dell’amministrazione si esercita attraverso una valutazione tecnica regolata nei modi e nei tempi. L’ufficio deve accertare se la cosa presenti interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del Codice e deve attenersi agli indirizzi ministeriali del D.M. 6 dicembre 2017, n. 537:
- Qualità artistica dell’opera;
- Rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo);
- Rilevanza della rappresentazione;
- Appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale;
- Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
- Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni.
Quando l’Amministrazione Pubblica ritiene di aver commesso un errore, può ricorrere all’istituto dell’Autotutela, art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che consente l’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo in presenza di ragioni di interesse pubblico, entro un termine tassativo di sei mesi (dodici nella previgente formulazione).
Dopo questo termine, l’Autotutela è efficace solo se la decisione era stata presa sulla base di informazioni false o mendaci. Ma così non era per la datazione della Madonna con Bambino.
Perché il Consiglio di Stato ha dato torto al Ministero
Il Consiglio di Stato concentra la ratio decidendi su un punto preciso: la falsa rappresentazione rilevante per superare il limite temporale dell’autotutela deve essere conosciuta, dolosa o almeno palesemente rimproverabile. In assenza di tale elemento, la successiva emersione di una diversa datazione non basta a spostare sul proprietario il rischio dell’errore amministrativo.
La società aveva correttamente prodotto:
- foto dell’opera,
- una descrizione dettagliata del quadro,
- la ricostruzione della provenienza,
- una dichiarazione di valore stimato.
Peraltro, tutti dati coerenti con quelli risultanti dall’acquisto all’asta Pandolfini.
I nuovi elementi, invece, erano emersi solo dopo il restauro eseguito all’estero, oltre tre anni dopo l’acquisto e oltre due anni dopo il rilascio dell’attestato.
I giudici hanno ricondotto l’errore del Ministero nel rilasciare l’ALC alla sfera dell’istruttoria amministrativa, proprio perché era stata la Commissione stessa ad escludere la necessità di ulteriori approfondimenti.
Come evitare il blocco alla circolazione delle opere d’arte
Se si ha un’opera d’arte e, per qualsiasi ragione, si ha necessità di venderla o di portarla fuori dall’Italia, la procedura nazionale è particolarmente complessa e prevede tanti distinguo in ragione della natura dell’opera, del suo valore e dell’interesse che lo Stato può rivendicare nella stessa.
L’errore nell’individuazione della procedura – e dei permessi – corretta può comportare pesanti sanzioni, vincoli e contestazioni amministrative anche a distanza di anni. Le conseguenze possono essere particolarmente rilevanti: dal sequestro del bene e dall’applicazione di sanzioni amministrative fino, nei casi di esportazione illecita di beni culturali previsti dalla legge, alle sanzioni penali della multa fino a 80.000 euro e alla reclusione da due a otto anni (art. 518-undecies c.p.).
Per questo, il primo step è sempre quello di svolgere una due diligence tesa ad accertare natura e valore dell’opera.
Nel caso in cui fosse richiesto il rilascio dell’ALC, sarà necessario predisporre una documentazione ricca di dettagli per poter fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso, incluse foto dell’opera, attestazioni di stima economica e, da ultimo, la presentazione fisica dell’opera.
Si tratta di un processo complesso che mira alla conservazione del patrimonio artistico-culturale del Paese. Seguirne le regole correttamente vuol dire anche ridurre rischi, incertezze e dare solidità ai contratti di compravendita conclusi.
Revisionato da: Jenny Ruà
Data di pubblicazione: 1 Luglio 2026
© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Gabriele Rossi
Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.
