Abstract
Nel commercio internazionale, due lettere possono fare la differenza tra “conformità” e “responsabilità”. La marcatura “CE”, spesso percepita come un dettaglio tecnico, racchiude in realtà un significato giuridico preciso, incidendo direttamente sulla possibilità di immettere un prodotto sul mercato europeo e sulla fiducia che il consumatore ripone nelle sue caratteristiche.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre l’occasione per chiarire un equivoco ancora diffuso, ma già trattato precedentemente dagli ermellini: non tutte le marcature “CE” sono uguali, e l’utilizzo di segni ambigui può assumere rilevanza anche sul piano penale.
Dalla prassi commerciale al processo penale
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 16 marzo 2026, n. 9854) prende le mosse dal sequestro di numerosi giocattoli destinati alla vendita, sui quali era apposta una marcatura “CE” non riconducibile alla conformità agli standard europei, bensì alla dicitura “China Export”.
L’imputata era stata assolta in primo grado dal Tribunale, che aveva ritenuto la condotta non penalmente rilevante. Secondo il giudice, si trattava di una prassi commerciale diffusa e la somiglianza tra i segni, pur idonea a generare confusione, non integrava una vera e propria ipotesi di frode. A ciò si aggiungeva la circostanza che i prodotti risultavano, in concreto, sicuri, come attestato dalla documentazione tecnica prodotta dalla difesa.
Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica proponeva direttamente il ricorso in Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale, e quindi ai sensi dell’art. 606 c.p.p. comma 1, lett. b).
La rilevanza giuridica della marcatura CE
La questione si colloca quindi nell’ambito dei delitti contro l’industria e il commercio, con particolare riferimento all’art. 515 del codice penale (rubricato come “Frode nell’esercizio del commercio”). Oltre alla disciplina penalistica, nel caso in esame, rilevava quella europea in materia di sicurezza dei prodotti, e in particolare la direttiva 2009/48/CE, relativa ai giocattoli.
La direttiva europea è molto chiara sul tema, affermando che la marcatura CE, che indica la conformità di un giocattolo, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato, che coinvolge, in particolare i fabbricanti.
Su questa linea, la Corte ribadisce quindi che la marcatura CE non costituisce un mero elemento grafico, ma una dichiarazione giuridicamente rilevante. Essa consente la libera circolazione del prodotto nel mercato dell’Unione e, al tempo stesso, attesta che il produttore ha verificato la conformità del bene alle direttive applicabili, assumendosene la responsabilità. In questa prospettiva, la marcatura non rappresenta soltanto un requisito formale, ma incide direttamente sulla qualificazione del prodotto e sulla sua legittima immissione sul mercato.
Oltre la prassi commerciale: la lettura della Cassazione nel caso concreto
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza assolutoria del Tribunale di Sassari, ritenendo non condivisibile l’impostazione del giudice di primo grado.
Richiamando un orientamento consolidato, gli ermellini affermano che “ in tema di delitti contro l’industria ed il commercio, l’esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di China Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista”.
La Corte ribadisce, in linea con tale principio, che la rilevanza penale della condotta non dipende da una contraffazione formale del marchio, ma dalla sua idoneità a generare confusione circa la conformità del prodotto agli standard europei. In particolare, anche l’utilizzo di un segno solo apparentemente analogo, come nel caso della marcatura riferibile a “China Export”, è idoneo a incidere sulla rappresentazione che il consumatore ha circa le caratteristiche e la sicurezza del bene.
Non viene condiviso il ragionamento del Tribunale di Sassari secondo cui la diffusione della prassi commerciale escluderebbe la rilevanza penale della condotta. La Corte esclude che la frequenza di un comportamento nel mercato possa incidere sulla sua qualificazione giuridica, anche quando si tratti di un espediente diffuso nella commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi extra UE.
La decisione si pone in linea con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, rafforzando le implicazioni anche sul piano operativo. In particolare, emerge con chiarezza che la conformità sostanziale del prodotto non è sufficiente, dovendo essere formalizzata secondo le modalità previste dalla normativa europea. La marcatura CE assume, quindi, un ruolo essenziale nella qualificazione del bene, imponendo agli operatori economici un rigoroso controllo sulla correttezza delle marcature e della filiera di approvvigionamento, in particolare nei rapporti con fornitori extra UE.
Revisionato da: Jenny Ruà
Data di pubblicazione: 4 Maggio 2026
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Pablo Lo Monaco Dominguez
Laureato presso l’Università di Milano-Bicocca, praticante Avvocato appassionato di litigation e risarcimento del danno.
