Abstract
Imitare lo stile di un artista non basta, da solo, a integrare il plagio: il diritto d’autore protegge la forma creativa di opere determinate, non idee, tecniche o correnti artistiche. Il confine emerge dal confronto complessivo tra le opere e dalla presenza — o dall’assenza — di un autonomo significato artistico.
Il caso Vedova mostra poi che le conseguenze possono estendersi oltre l’autore materiale. Una galleria può rispondere se contribuisce alla diffusione delle opere plagiarie senza osservare la diligenza professionale; una fondazione può ottenere tutela non al posto dell’artista, ma per la lesione della propria reputazione.
Che cosa è accaduto nel caso Vedova?
Nel 2007 la Galleria Arte Moderna Fratelli Orler organizzò a Venezia una mostra-mercato dedicata alle opere del pittore Pierluigi De Lutti, promuovendone la vendita soprattutto attraverso televendite.
Le opere non venivano presentate come dipinti autentici di Emilio Vedova, una delle figure centrali dell’arte informale italiana. Il problema sollevato dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova era più sottile: secondo la Fondazione, quei lavori non si limitavano a richiamare uno stile o una corrente artistica, ma riprendevano gli elementi creativi di opere determinate di Vedova.
Il confronto riguardava, tra l’altro, “Oltre la tela”, che i giudici considerarono sostanzialmente sovrapponibile a “Ciclo ’62-BB9″. La contestazione interessava anche una serie di opere circolari, i cosiddetti “dischi”, nelle quali ricorrevano moduli compositivi e soluzioni espressive già presenti nelle opere dell’artista veneziano.
La Fondazione, erede universale di Vedova, agì contro l’autore e contro la galleria che aveva promosso e commercializzato i dipinti. Il Tribunale di Milano accertò il plagio, vietò la prosecuzione delle condotte contestate e ordinò la distruzione del materiale promozionale. Condannò inoltre l’artista e la galleria, in solido, al pagamento di 300.000 euro: 200.000 per il danno patrimoniale e 100.000 per quello non patrimoniale.
La Corte d’appello di Milano confermò la decisione. A rivolgersi alla Cassazione fu la galleria, sostenendo che le opere riprendessero soltanto lo stile di Vedova, liberamente imitabile. Contestò inoltre la propria responsabilità nella commercializzazione e il diritto della Fondazione a ottenere il risarcimento di un danno non patrimoniale.
Con la sentenza n. 2039/2018, la Cassazione respinse il ricorso. È un caso scuola perché obbliga a distinguere tre questioni: quando la ripresa di uno stile si trasforma in plagio; quando la galleria può rispondere di opere realizzate da altri; quale danno proprio può subire una fondazione incaricata di proteggere e promuovere l’opera di un artista.
Quando la ripresa dello stile diventa plagio?
La difesa della galleria muoveva da una premessa corretta: nessuno può appropriarsi in esclusiva di un’idea, di una tecnica o di una corrente artistica. Anche lo stile, considerato in astratto, resta liberamente utilizzabile. La legge sul diritto d’autore protegge invece la forma concreta attraverso la quale l’artista ha espresso la propria idea, purché contenga un apporto creativo personale e riconoscibile.
La somiglianza con uno stile, quindi, non basta: ciò che conta è l’appropriazione della forma creativa di opere determinate. Un altro artista può muoversi nello stesso linguaggio, utilizzare tecniche analoghe o partire dal medesimo spunto. Il plagio ricorre quando l’opera successiva riprende il nucleo creativo di quella precedente senza introdurre un sufficiente scarto semantico, vale a dire un significato artistico proprio e diverso.
Per accertare il plagio, non si procede contando meccanicamente somiglianze e differenze. La comparazione deve essere complessiva e sintetica, concentrata sugli elementi essenziali e sull’effetto unitario delle opere. Differenze marginali possono lasciare intatta la medesima identità espressiva; il plagio, del resto, può essere anche mascherato attraverso varianti soltanto apparenti. Non è neppure necessario che il pubblico confonda le due opere o le attribuisca allo stesso autore.
Nel caso Vedova, i giudici di merito ritennero che “Oltre la tela” riprendesse la struttura espressiva di “Ciclo ’62-BB9″: entrambe le opere erano costruite su due piani e presentavano le stesse masse cromatiche rosse e gialle, collocate nelle medesime posizioni. La riduzione delle dimensioni e l’impiego della spatola al posto del pennello non furono considerati sufficienti a produrre un significato artistico diverso.
Un giudizio analogo riguardò i “dischi”. La comparazione mise in evidenza la ripresa dei chiaroscuri, della forma, della disposizione degli elementi, della tecnica e del supporto. Anche in questo caso, secondo i giudici, le differenze non introducevano un’autonoma rielaborazione del messaggio artistico.
La Cassazione non attribuì dunque a Vedova un’esclusiva sul linguaggio dell’arte informale. Ritenne corretto il metodo seguito dai giudici di merito, fondato sulla consulenza tecnica e sull’esame diretto delle opere. La distinzione resta questa: la comune ispirazione è libera; la riproduzione della medesima identità espressiva, appena dissimulata da varianti secondarie, può costituire plagio.
Quando la galleria risponde del plagio?
Accertato il plagio, restava da stabilire se dovesse risponderne soltanto l’autore delle opere. La galleria sosteneva che attribuirle una responsabilità per avere commercializzato i dipinti avrebbe significato trasformarla in una sorta di garante assoluta della loro liceità.
La Cassazione respinse questa impostazione. In base alle regole sulla responsabilità solidale, rispondono del danno tutti coloro che abbiano fornito un contributo rilevante alla realizzazione dell’illecito. Tra questi può rientrare anche chi, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, espone, promuove e vende le opere plagiarie. La responsabilità solidale consente al danneggiato di chiedere l’intero risarcimento a ciascuno dei corresponsabili, salva la successiva ripartizione interna.
La commercializzazione, tuttavia, non rende automaticamente responsabile la galleria. Occorre accertare sia il suo contributo alla diffusione delle opere sia una condotta almeno colposa. La colpa della galleria va valutata secondo la diligenza qualificata richiesta a un professionista del mercato dell’arte: non ciò che avrebbe potuto riconoscere un comune acquirente, ma ciò che avrebbe dovuto rilevare un operatore esperto.
Nel caso Vedova, la galleria non aveva svolto un ruolo marginale. Aveva promosso, esposto e venduto una pluralità di opere attraverso una mostra-mercato e, soprattutto, mediante televendite che, secondo i giudici, ampliavano in modo particolare la diffusione delle opere. I giudici attribuirono rilievo anche alla notorietà dello stile di Vedova e al carattere palese dell’imitazione. La responsabilità fu quindi ricondotta al mancato rispetto della diligenza professionale, non alla semplice presenza delle opere sul mercato.
La Cassazione richiamò anche l’articolo 64 del Codice dei beni culturali, che impone a chi vende, espone o intermedia professionalmente opere d’arte di consegnare all’acquirente la documentazione sull’autenticità e sulla provenienza oppure, quando questa manchi, una dichiarazione contenente le informazioni disponibili. La disposizione non risolve direttamente il problema del plagio, ma conferma il livello di professionalità e affidamento richiesto agli operatori del settore.
La buona fede dichiarata, dunque, non bastava. Trattandosi però di responsabilità extracontrattuale, spettava alla Fondazione provare la colpa della galleria: i giudici la individuarono nel fatto che un operatore esperto avrebbe dovuto riconoscere un’imitazione ritenuta palese.
La galleria non è garante assoluta di ogni opera che commercializza, ma può rispondere in solido con l’autore quando contribuisce in modo rilevante alla diffusione del plagio e non riconosce, per negligenza professionale, una violazione che avrebbe dovuto rilevare.
Quale danno può subire una fondazione d’artista?
L’ultima questione riguardava il danno non patrimoniale riconosciuto alla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova. La galleria sosteneva che la Fondazione, in quanto persona giuridica, non potesse invocare il diritto morale dell’artista, né ottenere un risarcimento fondato sulla sua lesione.
L’obiezione sarebbe stata decisiva se la Fondazione avesse agito al posto di Vedova. L’articolo 20 della legge sul diritto d’autore protegge infatti la paternità e l’integrità dell’opera, mentre l’articolo 23 individua i soggetti che possono far valere tale diritto dopo la morte dell’autore. La Fondazione, però, non esercitava il diritto morale di Vedova: chiedeva tutela per un pregiudizio subito direttamente.
Il danno non patrimoniale non coincide necessariamente con una sofferenza fisica o emotiva. Anche una persona giuridica può essere lesa nella propria identità e reputazione, quando la condotta altrui riduce la considerazione e la fiducia di cui gode nel proprio contesto sociale ed economico. Quel pregiudizio può essere risarcibile.
La Cassazione precisò anche la natura del pregiudizio. I giudici di merito avevano parlato di danno all’“immagine” della Fondazione; più propriamente, secondo la Corte, si trattava di una lesione della sua reputazione. La diffusione delle opere plagiarie aveva leso la reputazione della Fondazione proprio nel ruolo affidatole dallo statuto: custodire l’opera di Vedova e diffonderne la corretta conoscenza. Per questa ragione fu confermato il risarcimento di 100.000 euro già riconosciuto nei precedenti gradi di giudizio.
Il riconoscimento, tuttavia, non opera automaticamente in favore di qualsiasi archivio o fondazione d’artista. L’ente deve dimostrare che la condotta contestata ha inciso sulla funzione che gli è effettivamente attribuita e ne ha danneggiato la credibilità. La fondazione non può limitarsi a far valere il danno subito dall’artista o dal mercato: deve dimostrare la lesione di un interesse che le appartiene direttamente.
Il caso Vedova mostra che le medesime opere plagiarie possono violare i diritti sull’opera, coinvolgere la responsabilità della galleria e ledere la reputazione della Fondazione. Lo stesso fatto può colpire più interessi giuridici, ma ciascun soggetto deve individuare e dimostrare il proprio danno.
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 10 Agosto 2026
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