Plagio tra opere audiovisive: quando raccontare la stessa storia non è illecito

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Abstract

Quando due opere raccontano la stessa storia, si può parlare di plagio? A partire dal caso “Felicia Impastato” e dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5625/2024, questo contributo chiarisce un principio centrale nel diritto d’autore: non sono i fatti a essere protetti, ma la forma con cui vengono espressi. Il confronto tra documentario e fiction consente di capire quando le somiglianze non sono sufficienti per configurare un plagio, quale ruolo ha la creatività – anche minima – e perché, nelle opere basate su eventi reali, la tutela incontra limiti precisi. Un tema che riguarda da vicino chi produce contenuti audiovisivi, soprattutto quando si muove su storie vere o personaggi noti.

Plagio tra opere audiovisive: il caso “Felicia Impastato”

La vicenda prende avvio quasi dieci anni fa (Tribunale di Roma, causa civile di primo grado avente RG n. 47823/2017), quando un produttore cinematografico cita in giudizio una primaria emittente televisiva nazionale accusandola di aver realizzato una fiction (“Felicia Impastato”, 2016) che riproduceva – almeno secondo la prospettazione attorea – numerose scene di un precedente film-documentario (“FELICIA La mafia uccideil silenzio pure”, 2010) dedicato alla figura di Felicia Bartolotta Impastato, madre di Peppino.

Secondo la società attrice, la fiction avrebbe ripreso in maniera sostanzialmente identica alcune sequenze dell’opera originaria, arrivando addirittura al plagio (in virtù di scene che si assumevano «indebitamente usurpate, senza alcuna autorizzazione o consenso, dalla convenuta»).

La difesa della società citata in giudizio, tuttavia, contestava radicalmente questa impostazione. Le due opere – sosteneva – potevano certamente avere lo stesso soggetto storico, ma differivano profondamente per struttura narrativa, linguaggio e costruzione drammaturgica. Inoltre, i fatti rappresentati erano di pubblico dominio e, in quanto tali, “non appropriabili” («entrambe le opere riportano taluni celebri episodi della vita della protagonista che, in quanto tali, non possono costituire oggetto di monopolio»).

Perché il Tribunale di Roma escluse il plagio (10/06/2021)

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva ritenuto necessario persino disporre una consulenza tecnica d’ufficio (“CTU”) al fine di confrontare le opere e valutare la sussistenza di eventuali elementi plagiari.

Il consulente aveva escluso l’esistenza di un plagio integrale, ipotizzando tuttavia che in alcune scene potesse ravvisarsi una forma di plagio parziale.

Il Tribunale era risultato però di diverso avviso, non ritenendo convincenti – e quindi condivisibili – le conclusioni della CTU. Dopo aver esaminato direttamente le opere e le scene contestate, i Giudici avevano ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza sul diritto d’autore: quando due opere raccontano gli stessi fatti storici, la tutela non può riguardare il contenuto degli eventi narrati, ma il modo in cui essi vengono espressi.

L’esame del Tribunale era stato puntuale, col giusto focus sulle sequenze specificamente contestate; a pag. 18 della sentenza di primo grado, per esempio, leggiamo che: «poiché nella fiction RAI le modalità esteriori di rappresentazione della scena della distribuzione dei garofani risultano dotate di propria autonomia ed originalità rispetto a quelle del docufilm di parte attrice, va esclusa anche in questo caso la sovrapposizione della scena e l’appropriazione del nucleo creativo dell’opera asseritamente plagiata».

In definitiva, la storia – soprattutto quando è reale – resta patrimonio di tutti; ciò che può essere protetto è soltanto la specifica forma espressiva adottata, nella misura in cui sia manifestazione apprezzabile della creatività dall’autore.

Sulla scorta di questo postulato fondamentale, il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria (peraltro piuttosto ingente: 200.000 Euro).

Quando una vicenda diventa patrimonio collettivo (App. Roma 5625/2024)

La decisione del Tribunale non ha convinto la società attrice, che – come in suo pieno diritto fare – ha quindi impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Roma. Nella prospettazione dell’attrice appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero fatti fuorviare da differenze strutturali in realtà poco significative tra le due opere, sottovalutando invece alcune (sempre a suo avviso) imperdonabili riprese nelle scelte creative.

I Giudici dell’appello, tuttavia, non hanno accolto questa obiezione.

Al contrario, hanno ritenuto corretto il modus operandi dal Tribunale, di cui hanno condiviso la valutazione complessiva: «le scene […] si presentano non solo come diversamente organizzate nelle due opere in contestazione, ma sono collocate in opere strutturalmente diverse come riconosciuto dallo stesso CTU. E, inoltre, rappresentano fatti oggettivamente verificatisi e, dunque, non monopolizzabili» (sent. n. 5625 del 2024, pagina 9).

Non solo: «il Collegio ritiene di poter condividere, all’esito della verifica dei fatti e delle diverse prospettive delle parti, che sia le frasi che le scene di cui si chiede la tutela, sono entrati a far parte della cultura e del patrimonio della collettività e, difettando profili di particolari sovrapposizioni nelle due distinte opere, non pare possibile ammetterle alla tutela autoriale» (sent. n. 5625 del 2024, pagina 10 – sottolineatura dello scrivente).

Creatività e forma espressiva: perché la stessa storia può essere raccontata in modi diversi

La sentenza offre anche l’occasione per ribadire un principio fondamentale: «in tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta», bastando invece «un atto creativo, pur se minimo, che sia comunque manifestazione nel mondo esteriore» (sent. n. 5625 del 2024, pagina 6 – sottolineatura dello scrivente).

Un’opera dell’ingegno, quindi, potrà essere protetta anche se introduce un contributo creativo minimo, purché sia riconoscibile come espressione personale dell’autore (in materia di fumetti, ho già avuto modo di affrontare il tema in questo contributo: “Giù le mani dagli archetipi (anche nelle opere collettive)!”).

Proprio per questo motivo – ci ricorda la Corte – la stessa idea (specialmente quando si fa riferimento a fatti e personaggi notori) può essere sviluppata in molte opere diverse, purché ciascuna di esse sia caratterizzata da una propria impronta espressiva.

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Il problema delle opere biografiche nel diritto d’autore

Quando si parla di fatti e personaggi notori, l’accostamento con gli archetipi di genere non è azzardato; è infatti ovvio come molti degli episodi oggetto di narrativa possano appartenere già al patrimonio collettivo. Non possono quindi essere oggetto di esclusiva.

Ciò che può essere protetto è soltanto l’insieme delle scelte creative (formali e stilistiche) attraverso cui l’autore decide di raccontare quella storia: la struttura narrativa, il taglio registico, la costruzione delle scene, il ritmo del racconto.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le sequenze contestate non fossero solo diversamente organizzate, ma anche inserite in opere complessivamente differenti dal punto di vista narrativo e strutturale. Inoltre, esse rappresentavano eventi storici realmente accaduti, e dunque non monopolizzabili.

La decisione conferma dunque un dato noto agli operatori del settore: dimostrare il plagio nel campo delle opere audiovisive può rivelarsi difficile, soprattutto quando le opere condividono una base fattuale comune; perché – quando personaggi e avvenimenti appartengono al pubblico dominio – il diritto d’autore continua a presidiare non la storia in sé, ma la forma unica con cui qualcuno decide di raccontarla.

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Data di pubblicazione: 24 Marzo 2026

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Avv. Daniele Camaiora

Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.

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