Quando il design diventa arte: il ruolo dei progetti culturali nel riconoscimento del valore artistico

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Abstract

Quando un oggetto di design può essere qualificato come opera e beneficiare della tutela del diritto d’autore?

A questa domanda risponde la giurisprudenza, che ha progressivamente elaborato criteri utili a individuare quando la forma di un prodotto possa assumere un valore artistico. In tale prospettiva, viene evidenziato come mostre, musei, eventi e iniziative culturali svolgano una funzione determinante nel processo di riconoscimento del valore artistico, contribuendo a trasformare il design da prodotto industriale a espressione culturale.

Quando un oggetto di design può essere considerato un’opera?

Il design ha ad oggetto la tutela della forma estetica del prodotto, ossia di tutto ciò che, secondo la dottrina anglosassone, “appeals to the eyes” cioè è percepibile visivamente. Rileva, dunque, l’aspetto esteriore dell’oggetto: la forma di una sedia, il profilo di una lampada, le linee di una carrozzeria o il motivo decorativo di un tessuto.

Non rileva, invece, una valutazione estetica in termini di bellezza o gradevolezza – necessariamente soggettiva – ma esclusivamente l’apparenza in quanto tale, quale elemento oggettivamente percepibile e distintivo del prodotto.

Per poter accedere alla registrazione – tutela tipica prevista dal Codice della Proprietà Industriale – e beneficiare del relativo diritto esclusivo, il design oltre ad attenere “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento” (art. 31 c.p.i.), deve possedere i requisiti della novità e del carattere individuale (approfondisci: Il valore del design: come la forma estetica può diventare un asset strategico). Non è invece richiesto che esso sia “artistico” o “utile”.

Tradizionalmente, infatti, ciò che è utile rientra nell’ambito della tutela brevettuale (approfondisci: Brevetto, Modello di Utilità o Design Registrato? – Canella Camaiora), mentre ciò che è artistico è oggetto di protezione da parte del diritto d’autore. Tuttavia, questa distinzione oggi non è più rigida.

Il principio del cumulo delle tutele è ormai pacificamente riconosciuto, con la conseguenza che un medesimo oggetto può essere protetto contemporaneamente come design, come invenzione tecnica e, ove ne ricorrano i presupposti, anche come opera dell’ingegno.

Proprio in virtù di tale natura ibrida, la forma estetica di un prodotto può accedere anche alla tutela autoriale. L’art. 2, n. 10 della Legge sul Diritto d’Autore include infatti tra le opere protette le “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Ne consegue che, per qualificare un oggetto come “opera di design”, non è sufficiente il rispetto dei requisiti di novità e individualità previsti dal Codice della Proprietà Industriale, ma è necessario un quid pluris che si concretizza in:

  1. carattere creativo, inteso come espressione della personalità dell’autore;
  2. valore artistico, criterio dibattuto e ancora richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza italiana, che implica un riconoscimento che va oltre la funzione industriale del prodotto (approfondisci: Quel “valore artistico” che l’Unione Europea non chiede (ma l’Italia sì) – Canella Camaiora).

Sul punto si è recentemente pronunciato il Tribunale di Napoli, con sentenza 29 febbraio 2024, n. 2410, in materia di disegni tessili, ribadendo i requisiti necessari affinché un design possa diventare opera tutelata dal diritto d’Autore ( approfondisci: Disegni tessili e tutela giuridica: tra diritto d’autore, concorrenza sleale e protezione industriale).

La tutela della forma, dunque, attraversa oggi più ambiti giuridici e concettuali: può essere al tempo stesso prodotto industriale e, nei casi più rilevanti, una vera e propria opera d’arte.

Che cosa si intende per valore artistico nel design?

Come anticipato, il valore artistico rappresenta il secondo elemento essenziale affinché un oggetto possa essere qualificato come opera di design e, in quanto tale, accedere alla tutela del diritto d’autore.

Per valore artistico si intende quella qualità che consente a un prodotto industriale di suscitare un apprezzamento estetico autonomo, idoneo a prevalere rispetto alle sue caratteristiche funzionali.

Non è quindi sufficiente che il prodotto presenti una forma gradevole o originale, ma è richiesto un livello qualitativo più elevato, tale da distinguerlo in modo significativo dalle forme comuni presenti sul mercato.

Proprio per evitare valutazioni meramente soggettive, la giurisprudenza (tra cui Cass. Civ. n. 23292/2015; Cass. Civ. n. 7477/2017; e ultima quella del tribunale di Napoli nella sentenza n. 2410/2024 poc’anzi richiamata) ha progressivamente elaborato una serie di parametri utili a verificare la sussistenza del valore artistico nei prodotti di design.

Tra questi assumono particolare rilievo:

  • il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche da parte di ambienti culturali ed istituzionali;
  • l’esposizione in mostre e musei;
  • la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale;
  • la partecipazione a manifestazioni artistiche;
  • l’attribuzione di premi da parte di critici esperti del settore;
  • e, in alcuni casi, il raggiungimento di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla mera funzionalità del prodotto.

In sintesi, il giudizio sul valore artistico si fonda, in larga misura, sul grado di riconoscimento che l’oggetto di design riceve all’interno del sistema culturale. Non è invece decisivo che l’opera venga realizzata da un artista già affermato. Sul punto, la Cassazione ha infatti affermato che “non necessariamente un noto artista produce sempre in ogni caso opere di valore artistico, così come al contrario, è ben possibile che artisti ancora non riconosciuti per tali producono opere aventi il predetto valore” (Cass. Civ. n. 23292/2015).

Ed è proprio in questo passaggio che emerge con chiarezza la connessione con i progetti culturali. Mostre, esposizioni, eventi, musei e iniziative culturali non si limitano a esporre oggetti di design, ma contribuiscono attivamente alla loro qualificazione come opere, inserendoli in un contesto interpretativo, critico e simbolico.

In tale prospettiva, assumono particolare rilievo anche le grandi manifestazioni espositive e fieristiche.

Il ruolo delle esposizioni: alcuni esempi

La connessione tra design e dimensione culturale non rimane confinata a un piano teorico, ma trova concreta espressione nei contesti in cui l’oggetto di design viene progressivamente sottratto alla sua originaria funzione industriale per essere inserito in un sistema di valori culturali.

Rientrano in questa prospettiva i progetti culturali, intesi come l’insieme delle iniziative che promuovono la produzione, la diffusione e la valorizzazione della cultura, quali esposizioni artistiche, festival di musica o di teatro, percorsi di educazione artistica e culturale, nonché progetti di valorizzazione del patrimonio locale. In tutti questi contesti, il design non è più solo prodotto ma diventa elemento attivo nella costruzione di significati culturali, contribuendo alla definizione dell’identità estetica contemporanea.

Particolare rilievo assumono le grandi manifestazioni espositive, che costituiscono al tempo stesso luoghi di visibilità per operatori e critici e contesti istituzionali idonei a legittimare il valore artistico degli oggetti esposti. Emblematiche sono, in tal senso, le esposizioni – permanenti o temporanee – presso la Triennale di Milano, in cui trovano spazio icone del design come la Lampada Arco dei Fratelli Piergiacomo e Achille Castiglioni o la Superleggera di Gio Ponti.

Analogamente, in ambito internazionale, numerosi oggetti di design hanno acquisito lo status di opere anche grazie alla loro presenza in contesti museali di rilievo. Si pensi, ad esempio, alla Carlton Room Divider di Ettore Sottsass, divenuto un vero e proprio manifesto culturale del movimento Memphis e successivamente esposto in numerose collezioni museali, tra cui il The Met.

Ne deriva l’importanza, anche in chiave strategica, di distinguere tra un design meramente industriale e un design che possa aspirare anche alla tutela autoriale. Questa distinzione assume un rilievo concreto per imprese, designer e operatori del settore, poiché incide direttamente sulla durata e sull’ampiezza della protezione giuridica.

In particolare, quando un oggetto di design presenta anche i requisiti del carattere creativo e del valore artistico, può beneficiare della tutela del diritto d’autore anche successivamente alla scadenza della protezione come disegno o modello.

In tal modo, pur entrando nel pubblico dominio sotto il profilo della tutela industriale, la forma può restare protetta per un periodo ben più lungo in virtù della tutela autoriale (per saperne di più: Il diritto d’autore in Italia: cosa protegge e come funziona – Canella Camaiora).

Diventa quindi essenziale, già nelle fasi di progettazione e valorizzazione del prodotto, comprendere se e in che misura un oggetto di design possa essere inserito in un contesto culturale idoneo a rafforzarne il riconoscimento come opera. Mostre, eventi, pubblicazioni e iniziative culturali non rappresentano infatti solo occasioni di visibilità, ma possono incidere in modo determinante sulla qualificazione giuridica del design e sul livello di tutela conseguibile.

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Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2026
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Francesca Rainieri

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