Quando il significato batte la somiglianza: il principio di neutralizzazione nel caso FERRE / GIANFRANCO FERRÉ

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Abstract

Una recente decisione della Commissione dei Ricorsi UIBM torna su uno dei temi più interessanti – e spesso sottovalutati – nel diritto dei marchi: il peso della dimensione concettuale nel giudizio di confondibilità. Il caso FERRE/GIANFRANCO FERRÉ offre uno spunto per approfondire il principio di neutralizzazione, mostrando come, in presenza di un significato chiaro e immediatamente percepibile, anche segni apparentemente simili possano convivere senza generare confusione.

Dall’opposizione del marchio fino alla decisione della Commissione dei Ricorsi

La sentenza n. 28/2026 della Commissione dei Ricorsi UIBM nasce da una vicenda oppositiva piuttosto lineare, ma giuridicamente interessante. La società Gianfranco Ferré S.p.A. DMCC aveva depositato domanda di registrazione per il marchio figurativo “GIANFRANCO FERRÉ”, rivendicando una vasta gamma di prodotti e servizi.

A tale domanda si opponeva una società turca, titolare del marchio UE denominativo “FERRE”, sostenendo la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i., anche in ragione dell’identità o affinità dei prodotti e servizi rivendicati.

L’UIBM accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo che la coincidenza della componente “FERRE” determinasse un’elevata somiglianza tra i segni, tale da giustificare il rigetto della domanda per diverse classi merceologiche.

La società richiedente proponeva quindi ricorso, contestando, tra l’altro, la valutazione della somiglianza tra i segni. La Commissione dei Ricorsi, accogliendo il ricorso, ha completamente ribaltato l’impostazione dell’Ufficio. Pur riconoscendo una certa somiglianza visiva e fonetica, ha attribuito rilievo decisivo alla dimensione concettuale del segno “GIANFRANCO FERRÉ”, ritenuto immediatamente riconoscibile dal pubblico come il nome di uno stilista di fama internazionale. Tale riconoscibilità è stata considerata idonea ad escludere il rischio di confusione con il marchio “FERRE”, privo, invece, di un significato determinato.

Il principio di neutralizzazione: funzione, presupposti e applicazione nella giurisprudenza europea

Il cuore della decisione è rappresentato dall’applicazione del principio di neutralizzazione, istituto di matrice giurisprudenziale euro-unitaria che incide profondamente sulla valutazione del rischio di confusione.

Come noto, il giudizio di confondibilità si fonda su una valutazione globale che tiene conto, tra gli altri fattori, della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni. In questo contesto, il principio di neutralizzazione introduce una possibile “rottura” dell’equilibrio: in presenza di determinate condizioni, la differenza concettuale tra i segni può neutralizzare le somiglianze percepite sotto il profilo visivo e fonetico.

L’origine di tale principio si rinviene nella giurisprudenza del Tribunale e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, a partire dal noto caso Picaro/Picasso (Trib. UE, 2004), poi confermato dalla CGUE nella sentenza Ruiz-Picasso (C-361/04, 2006). In tali pronunce si afferma che, quando uno dei segni possiede un significato chiaro e immediatamente percepibile per il pubblico di riferimento, tale contenuto semantico può prevalere sulle eventuali somiglianze formali.

La giurisprudenza successiva ha ulteriormente chiarito i presupposti applicativi del principio. In particolare:

  • la neutralizzazione opera quando almeno uno dei segni ha un significato determinato e facilmente riconoscibile;
  • il segno comparato deve essere privo di significato analogo o evocare un concetto diverso;
  • la divergenza concettuale deve essere tale da incidere concretamente sulla percezione del pubblico.

In questa linea si collocano, tra le altre, le decisioni Mundipharma (T-256/04) e, soprattutto, Messi/Massi (T-554/14), che ha riconosciuto come la notorietà di un nome proprio possa determinare una chiara differenziazione concettuale tra segni altrimenti simili.

Proprio quest’ultimo approdo è stato centrale nel caso FERRE / GIANFRANCO FERRÉ, in cui la Commissione ha valorizzato il fatto che il marchio richiesto non fosse un semplice patronimico, ma un nome completo associato a un personaggio celebre. Tale elemento, infatti, genera un’immediata identificazione da parte del pubblico, conferendo al segno una forza semantica autonoma.

Di contro, il marchio “FERRE” è stato ritenuto privo di un contenuto semantico definito.

Questa asimmetria determina una “forte discordanza concettuale” che, secondo la Commissione, neutralizza le somiglianze visive e fonetiche tra i segni.

L’effetto è radicale: una volta operata la neutralizzazione, il rischio di confusione viene meno, rendendo superflua anche l’analisi degli ulteriori fattori del giudizio globale.

Il ruolo della dimensione semantica nei marchi

La decisione della Commissione dei Ricorsi si presta a una riflessione più ampia sul ruolo della componente concettuale nel diritto dei marchi.

Tradizionalmente, l’analisi della somiglianza tra segni tendeva a concentrarsi sugli aspetti visivi e fonetici, soprattutto nei casi in cui vi fosse una coincidenza testuale rilevante. Tuttavia, l’evoluzione della giurisprudenza europea dimostra come la dimensione semantica possa assumere un ruolo non solo integrativo, ma decisivo. Il principio di neutralizzazione rappresenta, in questo senso, uno strumento che consente di evitare che somiglianze meramente formali conducano automaticamente a un giudizio di confondibilità, quando il pubblico è in grado di cogliere immediatamente una differenza di significato.

La decisione in commento conferma quindi un orientamento ormai consolidato: la tutela del marchio non può prescindere dalla percezione concreta del pubblico. E quando il significato è chiaro e univoco, esso può prevalere sulla forma.

In definitiva, il caso FERRE/GIANFRANCO FERRÉ dimostra che, nel diritto dei marchi, non sempre la somiglianza porta alla confusione. A volte, è il significato a fare la differenza.

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Revisionato da: Francesca Rainieri
Data di pubblicazione: 8 Luglio 2026
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Pablo Lo Monaco Dominguez

Laureato presso l’Università di Milano-Bicocca, praticante Avvocato appassionato di litigation e risarcimento del danno.

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