Abstract
Il contributo esamina la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 11 novembre 2025, n. 8613, in tema di tutela delle fotografie e limiti delle eccezioni al diritto d’autore. La decisione qualifica una fotografia di cronaca come opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, l. 22 aprile 1941, n. 633 (“L.d.A.”), ribadendo la centralità della soglia minima di creatività quale discrimine rispetto alle fotografie semplici di cui agli artt. 87 ss. L.d.A. Sul versante delle eccezioni, il Tribunale esclude l’applicabilità della scriminante del diritto di cronaca ex art. 65, comma 2, L.d.A., chiarendo che il commento politico e la manifestazione del pensiero non legittimano automaticamente la riproduzione dell’immagine, soprattutto quando questa sia decontestualizzata e non necessaria alla funzione informativa. Il commento si sofferma infine sul quantum debeatur, evidenziando le criticità della liquidazione equitativa del danno e i riflessi di tale scelta sull’effettività della tutela autorale nel contesto della comunicazione digitale.
Lo sfruttamento a fini politici (non autorizzato) di una fotografia d’autore
La sentenza del Tribunale di Milano n. 8613/2025 trae origine dall’utilizzazione, sui social network, di una fotografia premiata di rilevanza internazionale, realizzata dal fotografo italiano Massimo Sestini, in assenza del consenso dell’autore.
La fotografia, scattata nel corso di un’operazione di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo nell’ambito dell’operazione Mare Nostrum, ritrae dall’alto un barcone di migranti ed è divenuta negli anni una delle immagini simbolo del fenomeno migratorio. Lo scatto ha ottenuto un ampio riconoscimento pubblico, aggiudicandosi il secondo premio nella categoria “General News” del World Press Photo Contest 2015, ed è stato successivamente diffuso e utilizzato in contesti editoriali e istituzionali.
In punto di fatto, Sestini ha allegato che la fotografia era stata utilizzata nel 2022 su più piattaforme social (Twitter, Facebook e Instagram) da un soggetto titolare di un profilo pubblico e politicamente esposto, a corredo di un post di contenuto politico, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione all’uso dell’immagine e senza indicazione del nome dell’autore.
L’utilizzo contestato non si limitava a una mera condivisione neutra, ma risultava funzionale a rafforzare un messaggio politico estraneo al contesto originario dello scatto. In particolare, la fotografia era accompagnata dalla didascalia “ULTIMA ORA – MIGRANTI: maxisbarco in Sicilia ci sono 5 morti” e seguita dal commento dell’utente:
«Più morti, più sbarchi, più soldi per i trafficanti significa più sofferenze per tutti.
Bisogna cambiare, si può cambiare.
Con il voto degli italiani, dal 25 settembre tornano sicurezza e coraggio».
Secondo la prospettazione di Sestini, tale condotta integrava uno sfruttamento dell’immagine a fini di comunicazione politica, idoneo a incidere non solo sui diritti di utilizzazione economica dell’opera, ma anche sul diritto morale dell’autore, attraverso l’associazione della fotografia a un messaggio politico non condiviso né autorizzato.
Il convenuto – soggetto pubblico politicamente esposto – ha sostenuto, invece, la liceità della pubblicazione, invocando l’interesse pubblico alla notizia e l’esercizio del diritto di cronaca e di commento. Su questi presupposti, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica della fotografia e, soprattutto, sui limiti entro cui l’uso di scatti fotografici di cronaca possa dirsi legittimo quando inserito in un contesto di commento politico.
La “soglia creativa” nella tutela delle fotografie giornalistiche
Preliminarmente, il Tribunale di Milano ricostruisce il sistema di tutela che l’ordinamento accorda alle fotografie, muovendo dalla distinzione, ormai consolidata, tra opere fotografiche e fotografie semplici. La fotografia oggetto di causa viene infatti esaminata alla luce dell’art. 2, n. 7, L.d.A., che include tra le opere protette dal diritto d’autore “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia”.
Come osserva il Collegio, in materia di diritto d’autore il legislatore distingue diverse ipotesi cui corrispondono differenti livelli di tutela. In particolare, la giurisprudenza individua tre categorie:
- le fotografie dotate di un particolare grado di creatività, tutelate come opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 2, n. 7, L.d.A., con applicazione della disciplina piena di cui agli artt. 12 ss., 20 ss. e 171 ss. L.d.A.;
- le fotografie semplici, meno artistiche, cui l’ordinamento riconosce una tutela attenuata attraverso i diritti connessi di cui agli artt. 87 ss. L.d.A.;
- immagini prive di qualsiasi apporto creativo, come le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali o prodotti simili, che restano escluse dalla tutela autorale ai sensi dell’art. 87, co. 2, L.d.A.
(Va peraltro ricordato che tale distinzione è oggi destinata a perdere parte della propria rilevanza sistematica alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. decreto semplificazioni, che hanno esteso la durata della tutela delle fotografie semplici da 20 a 70 anni, avvicinandole significativamente al regime delle opere dell’ingegno: sul punto v. La tutela delle fotografie semplici passa da 20 a 70 anni, Studio Legale Canella Camaiora).
In questo quadro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia non risiede nel valore estetico o nella qualità tecnica dello scatto, bensì nell’impronta personale dell’autore. Come affermato dalla Suprema Corte,
«il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata» (Cass. civ., sez. I, n. 33599 del 20 dicembre 2024).
Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle opere dell’ingegno in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, risolvendosi in una mera riproduzione della realtà esterna, anche se tecnicamente pregevole. Secondo la Corte di cassazione, esse
«si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell’autore» (Cass. civ., sez. I, n. 33599/2024).
In linea con tali principi, anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che il quid pluris creativo può cogliersi nella scelta del momento espressivo, dei mezzi tecnici e degli effetti utilizzati, quali – a titolo esemplificativo – la luce, l’inquadratura, la messa a fuoco e la prospettiva (Trib. Roma, sez. spec. impresa, 11 marzo 2021, n. 4361; Trib. Napoli, ord. 24 gennaio 2025, R.G. 26286/2024).
In difetto di tali profili di creatività, la fotografia resta assoggettata alla disciplina delle fotografie semplici di cui agli artt. 87 ss. L.d.A., con una tutela subordinata anche al rispetto degli obblighi informativi previsti dall’art. 90 L.d.A., relativi all’indicazione del nome del fotografo o della ditta da cui dipende, della data di produzione e del nome dell’autore dell’opera fotografata (in assenza di tali indicazioni, la riproduzione dell’immagine non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dagli artt. 91 e 98 L.d.A., salva la prova della mala fede del riproduttore, cfr. Corte d’appello di Milano, sez. spec. impresa, 3 maggio 2022, n. 1445).
Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la fotografia oggetto di causa sia qualificabile come opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, L.d.A., in quanto dotata di un apporto creativo riconoscibile e non meramente esecutivo (cfr. Trib. Milano, sez. spec. imprese, n. 2958/2025, resa sulla medesima fotografia).
Secondo il Tribunale, lo scatto si distingue immediatamente da una fotografia meramente riproduttiva, in quanto non si limita a documentare un evento reale, ma è il risultato di scelte espressive consapevoli imputabili all’autore.
- In primo luogo, rileva la tecnica di ripresa adottata, che consiste nell’inquadratura dall’alto del soggetto – una barca affollata di migranti – ottenuta posizionandosi su un elicottero e utilizzando la tecnica c.d. zenitale, vale a dire dall’alto verso il basso, in perfetta perpendicolarità tra punto di ripresa e soggetto fotografato. Tale scelta consente di definire ed esaltare tutti gli elementi della composizione, conferendo all’immagine una struttura visiva immediatamente riconoscibile.
- A ciò si aggiunge la selezione del momento dello scatto, che non appare casuale: la fotografia è realizzata in un istante in cui (quasi) tutti i migranti a bordo rivolgono lo sguardo verso l’alto, instaurando un rapporto diretto con il punto di ripresa. Anche questa circostanza, secondo il giudice, denota uno scatto studiato e ricercato, espressivo di un grado di creatività che travalica la mera abilità tecnica.
Il Collegio sottolinea, inoltre, che il fotografo ha saputo cogliere un particolare della vita reale dei migranti, arricchendolo attraverso la propria capacità tecnica e trasformandolo in un’immagine dotata di una forte forza evocativa, capace di rappresentare simbolicamente il dramma umano sotteso al fenomeno migratorio. In tal senso, la modalità di ripresa non si esaurisce nella rappresentazione del dato fattuale, ma veicola un messaggio ulteriore, riconducibile alla visione personale dell’autore.
La conclusione circa la natura creativa della fotografia è poi ulteriormente confortata, sul piano probatorio, dal riconoscimento ottenuto da parte di organismi tecnicamente qualificati:
- lo scatto si è aggiudicato il secondo premio nella categoria “General News” del World Press Photo Contest 2015 ed è stato utilizzato da National Geographic quale copertina del relativo mensile (1° giugno 2019).
Tali elementi, pur non costituendo un requisito della tutela autorale, sono valorizzati dal Tribunale come indici sintomatici della qualità espressiva dell’opera, già desumibile dalle sue caratteristiche intrinseche.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto che la fotografia in esame presenti un grado di creatività elevato, frutto dell’ingegno dell’autore, e debba pertanto essere qualificata come opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, L.d.A., con conseguente applicazione della disciplina piena del diritto d’autore.
Il diritto di cronaca: quando l’eccezione non opera (e perché)
Nel motivare l’esclusione della scriminante invocata dal convenuto, il Tribunale di Milano prende le mosse dal quadro normativo dell’art. 65 L.d.A., richiamandone implicitamente la funzione e i limiti. Come noto, tale disposizione introduce una deroga alle regole generali del diritto d’autore, consentendo la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere protette in nome dell’interesse pubblico all’informazione, ma solo a condizioni rigorose.
In particolare, l’art. 65, comma 2, l.d.a. consente l’utilizzo di opere protette esclusivamente:
-
- in occasione di avvenimenti di attualità;
- ai soli fini dell’esercizio del diritto di cronaca;
- nei limiti dello scopo informativo.
Si tratta, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, di un’eccezione di stretta interpretazione, che non può essere estesa oltre i casi in cui la riproduzione dell’opera sia necessaria per informare il pubblico su un fatto attuale.
È proprio su questo punto che il Tribunale concentra la propria valutazione negativa. Il giudice chiarisce infatti che, nel caso di specie, difettano le condizioni di applicabilità dell’esimente, poiché la condotta contestata non integra esercizio del diritto di cronaca, ma si colloca sul piano della manifestazione del pensiero. Come affermato testualmente nella sentenza,
«gli episodi oggetto di causa costituiscono legittima manifestazione del pensiero, ma non anche esercizio del diritto di cronaca, ipotesi che ricorre a fronte di un’attività di relazione o registrazione impersonale di fatti secondo la loro successione cronologica».
Il passaggio è dirimente. Il Tribunale non nega che il tema trattato sia di interesse pubblico, né mette in discussione la libertà di espressione del convenuto. Ciò che viene escluso è che l’utilizzo della fotografia possa essere ricondotto a un’attività informativa in senso proprio, ossia a una narrazione impersonale e cronologicamente ancorata dei fatti.
A ben vedere, nel caso concreto emerge anche un ulteriore elemento – lasciato sullo sfondo dal giudice, ma particolarmente significativo – rappresentato dalla distanza temporale e fattuale tra l’immagine e il post. La fotografia utilizzata risale infatti al 2014, mentre il post sui social è stato pubblicato nel 2022, in un contesto del tutto diverso e senza alcun collegamento diretto con uno specifico evento di attualità da documentare. L’immagine viene così decontestualizzata e riutilizzata come supporto visivo di un messaggio politico generale, perdendo qualsiasi funzione informativa immediata.
Questa distanza incide direttamente sull’applicabilità dell’art. 65 l.d.a.: quanto più l’immagine è lontana, nel tempo e nel contesto, dal fatto che dovrebbe documentare, tanto più risulta evidente che la sua riproduzione non è necessaria per informare, ma serve piuttosto a rafforzare, evocare o rendere più incisiva una presa di posizione. In tali ipotesi, l’eccezione non può operare, perché l’opera non è utilizzata per la cronaca, ma a fini di commento.
Ed è proprio qui che si colloca il confine tracciato dalla sentenza: il diritto di commento non implica automaticamente il diritto di riprodurre la fotografia. L’espressione di un’opinione, anche su temi di grande rilievo pubblico, non legittima di per sé l’uso dell’immagine quando questa non sia strettamente funzionale alla comprensione della notizia. Diversamente, l’art. 65 rischierebbe di trasformarsi in una licenza generalizzata all’uso delle immagini, soprattutto sui social network.
(Perché allora qui la fotografia è riprodotta?)
A questo punto, il lettore più attento potrebbe legittimamente chiedersi perché, in questo articolo, la fotografia oggetto di causa sia comunque riprodotta. La risposta è semplice – e sta tutta in un’altra eccezione.
In questo caso, l’immagine è utilizzata in forma degradata e con indicazione del credito, esclusivamente quale oggetto diretto di analisi giuridica, nell’ambito di un commento a una decisione giudiziaria. La riproduzione non serve a rafforzare un messaggio politico, né a evocare il contenuto simbolico dello scatto, ma a consentire al lettore di identificare l’opera di cui si discute. Si tratta, dunque, di un utilizzo riconducibile all’art. 70 L.d.A., che consente la riproduzione di opere protette nei limiti giustificati dallo scopo di critica, discussione e studio, purché senza concorrenza allo sfruttamento economico dell’opera.
In altre parole, qui la fotografia non “parla” al posto del testo: è il testo che parla della fotografia. E questa, giuridicamente, è tutta un’altra storia.
Il quantum debeatur: quando la tutela inciampa sul piano risarcitorio
Se sul piano della qualificazione giuridica dell’opera e dell’esclusione delle scriminanti la sentenza del Tribunale di Milano appare solida e condivisibile, è nella determinazione del quantum debeatur che emergono le maggiori criticità. Ed è proprio qui che il commento alla decisione non può arrestarsi alla mera presa d’atto del risultato finale, ma deve ricostruire il percorso logico–numerico seguito dal giudice.
Il Tribunale muove da una premessa corretta: accertata la violazione dei diritti di utilizzazione economica dell’autore, il danno sussiste in re ipsa, non gravando sull’attore l’onere di provarne l’esistenza. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice afferma infatti che la violazione dei diritti esclusivi “integra di per sé la prova dell’esistenza del danno”. Tuttavia, subito dopo questa affermazione di principio, la motivazione si sposta su un piano diverso, introducendo una serie di fattori riduttivi che incidono in modo decisivo sulla quantificazione finale.
In particolare, il Tribunale valorizza due elementi: da un lato, il fatto che l’attore non abbia allegato né provato per quanto tempo la fotografia sia rimasta visibile sui profili social del convenuto; dall’altro, l’assenza di una diffida preventiva alla rimozione dell’immagine. Su questa base, il Collegio ritiene “ragionevole” riconoscere una somma minima, liquidando il danno patrimoniale in € 700,00 per ciascuna pubblicazione illecita, fino a un importo complessivo di € 3.500,00 per cinque post.
Il passaggio è centrale, perché rivela un criterio di quantificazione sostanzialmente forfettario, non ancorato a parametri economici condivisibili. La sentenza non spiega, infatti, perché proprio € 700 rappresenterebbero il valore equitativo ragionevole dell’utilizzo di una fotografia di notorietà internazionale, né chiarisce il rapporto tra tale importo e le tariffe di mercato, le prassi di licensing o i criteri indicati dall’attore. Il numero compare nella motivazione come dato conclusivo, più che come risultato di un vero ragionamento economico.
Analoga impostazione emerge nella liquidazione del danno non patrimoniale per violazione del diritto morale d’autore, determinato in misura pari a circa un terzo del danno patrimoniale (circa € 1.200), senza che venga esplicitato il criterio che giustifica tale proporzione. La scelta appare più come un coefficiente pratico che come l’esito di una valutazione autonoma della lesione subita dall’autore in termini di paternità e associazione (morale) indebita dell’opera.
Infine, il Tribunale esclude integralmente il risarcimento per la violazione del diritto alla personalità e all’identità politica dell’autore, ritenendo la domanda affetta da “insuperabili carenze assertive prima ancora che probatorie”. Anche sotto questo profilo, la decisione adotta un approccio fortemente restrittivo, che finisce per neutralizzare ogni rilevanza risarcitoria dell’uso politicamente connotato dell’immagine.
Da un lato, il giudice afferma con decisione l’illiceità della condotta e la piena tutela autorale della fotografia;
dall’altro, riduce il risarcimento a un importo che rischia di apparire simbolico, soprattutto se rapportato all’impatto comunicativo dell’immagine e alla visibilità del soggetto che l’ha utilizzata.
Questa impostazione solleva un problema di fondo: la tutela del diritto d’autore può dirsi effettiva se, a fronte di un utilizzo illecito accertato, il risarcimento viene sistematicamente compresso sulla base di criteri che poco hanno a che fare con il valore reale dell’opera? Ancorare la liquidazione alla durata della permanenza online o all’assenza di una diffida preventiva significa applicare parametri pensati per contesti analogici a dinamiche – quelle dei social network – in cui il valore si concentra nell’immediatezza e nella forza simbolica dell’uso.
Il rischio, così, è che la violazione del diritto d’autore venga percepita come un costo prevedibile e sostenibile, più che come un comportamento effettivamente disincentivato dall’ordinamento.
Ed è proprio qui che il commento alla sentenza trova il suo senso più profondo: non nel contestare l’affermazione dei principi, ma nel segnalare come una tutela forte in astratto possa risultare debole nei fatti, se il momento della quantificazione economica non è sorretto da criteri coerenti con la realtà della comunicazione contemporanea.
(Il contributo ha beneficiato di una revisione editoriale e sistematica a cura dell’avv. A. Canella).
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Data di pubblicazione: 5 Gennaio 2026
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Joel Persico Brito
Laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Praticante avvocato appassionato di contenzioso e diritto dell’arbitrato.

