Si può registrare un nome a dominio come marchio? Cosa cambia se si deposita anche “.it”, “.com” o “.biz”

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Abstract

Acquistare un nome a dominio non significa aver acquisito anche un marchio. Un’impresa può depositare come marchio una denominazione che coincide con il proprio indirizzo web, compresi il punto e l’estensione. Questo, però, non assicura che il segno venga registrato.

La questione decisiva è un’altra: il dominio, considerato nel suo insieme e in relazione ai prodotti o servizi rivendicati, è capace di indicarne l’origine imprenditoriale? In genere, elementi come “.it”, “.com” o “.biz” hanno una funzione tecnica e non rendono distintivo un nome che descrive semplicemente ciò che l’impresa offre.

Si può depositare come marchio anche l’estensione del dominio?

Sì. Il nome a dominio completo può essere depositato come marchio denominativo. Una domanda avente a oggetto, per esempio, “esempio.biz” non è esclusa solo perché contiene un punto e un’estensione internet.

L’articolo 7 del Codice della proprietà industriale e l’articolo 4 del Regolamento sul marchio dell’Unione europea ammettono alla registrazione parole, lettere, cifre e altri segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa e a essere rappresentati nel registro in modo chiaro e preciso. Un indirizzo web può quindi rientrare, in astratto, tra i segni depositabili.

Il deposito, però, non equivale alla registrazione. L’ufficio competente deve comunque verificare, tra l’altro, che il segno abbia capacità distintiva, non sia meramente descrittivo e non ricada negli altri impedimenti previsti dalla legge. Per questo occorre separare tre piani:

  • la registrazione del dominio, che assegna un indirizzo nella rete secondo le regole del relativo registro;
  • il deposito della domanda di marchio, che avvia un procedimento amministrativo;
  • la registrabilità e l’estensione della tutela, che dipendono dalle caratteristiche del segno, dai prodotti o servizi indicati e dagli eventuali diritti anteriori.

Come abbiamo spiegato nell’approfondimento sui nomi a dominio e le strategie digitali, dominio e marchio possono cooperare nella stessa identità commerciale, ma restano strumenti differenti. La disponibilità tecnica di un indirizzo web non attribuisce, da sola, un diritto esclusivo sul nome usato nel mercato.

Quanto contano il punto e l’estensione “.biz”?

Punto ed estensione vengono valutati insieme al resto del segno. Nella pratica, tuttavia, il loro contributo distintivo è normalmente modesto.

Il punto è un comune segno tipografico. Le estensioni “.it”, “.com” o “.biz” sono invece percepite, di regola, come indicazioni tecniche collegate alla struttura di un indirizzo internet: “.it” richiama il dominio nazionale italiano, mentre “.com” e “.biz” sono domini generici di primo livello. L’estensione non trasferisce capacità distintiva al nome che la precede.

Anche le Linee guida EUIPO chiariscono che una terminazione di dominio come “.com” si limita normalmente a indicare che un’informazione o un’attività è reperibile online e non rende registrabile un segno altrimenti descrittivo o privo di carattere distintivo. La stessa logica tende a valere per altre estensioni percepite come semplici componenti tecniche del dominio.

Il giudizio, però, resta legato ai prodotti e ai servizi indicati nella domanda. “Arancia.biz” potrebbe risultare descrittivo o comunque molto debole per un portale dedicato alla vendita di agrumi; “Arancia” potrebbe invece avere carattere arbitrario per servizi informatici che non presentano alcun legame con il frutto. In entrambi i casi, “.biz” incide poco: non salva il primo segno e non è ciò che rende distintivo il secondo.

La combinazione deve essere valutata nel suo insieme, ma l’accostamento di componenti deboli non produce automaticamente un marchio forte. È un principio che ricorre anche nei casi riguardanti marchi composti non sufficientemente fantasiosi. E, anche quando il segno complessivo supera l’esame, la tutela non attribuisce un monopolio sull’estensione o sulle parole descrittive considerate isolatamente.

Perché “PHOTOS.COM” non è stato registrato come marchio UE?

Il caso PHOTOS.COM è un esempio particolarmente chiaro. Il segno combinava il termine inglese “photos” con “.com”, riconoscibile come una comune estensione internet. La commissione di ricorso dell’EUIPO aveva ritenuto il segno descrittivo, privo di carattere distintivo e non divenuto distintivo attraverso l’uso.

Il Tribunale dell’Unione europea, nella causa T‑338/11, ha confermato il rifiuto per mancanza di carattere distintivo. Il pubblico avrebbe percepito PHOTOS.COM anzitutto come un nome a dominio e non come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi. “.com”, elemento tecnico e generico nella normale struttura di un indirizzo commerciale, non aggiungeva un’impressione distintiva alla combinazione. Poiché questo rilievo era sufficiente a respingere il ricorso, il Tribunale non ha esaminato autonomamente il motivo relativo al carattere descrittivo.

La lezione non è che i domini completi non possano diventare marchi. È che la forma grafica tipica di un indirizzo web non basta a cambiare la natura del nome. Se il pubblico legge il nucleo denominativo come una descrizione del prodotto, del servizio o di una sua caratteristica, il punto e l’estensione difficilmente correggeranno il problema.

Resta possibile invocare la distintività acquisita attraverso l’uso, prevista dall’articolo 13 del Codice della proprietà industriale e dall’articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento sul marchio dell’Unione europea. Occorre però dimostrare, con prove adeguate e riferite al mercato rilevante, che il pubblico abbia imparato a riconoscere proprio quel segno come indicazione di una specifica origine imprenditoriale. È una strada probatoriamente impegnativa, non una conseguenza automatica del traffico generato dal sito.

Conviene registrare il nome, il dominio completo o entrambi?

La scelta deve partire dal nucleo denominativo che l’impresa vuole presidiare e dal modo in cui il segno viene realmente usato.

Depositare il solo nome è spesso la soluzione più lineare quando quello stesso elemento compare su prodotti, packaging, insegne, profili social o campagne senza l’estensione. Se il nucleo è distintivo, il marchio denominativo evita di legare la tutela a un singolo dominio e segue più facilmente l’evoluzione della presenza digitale.

Depositare il dominio completo può essere utile quando il pubblico incontra stabilmente l’impresa con l’intera formula – per esempio “nome.it” – e la percepisce come segno identificativo. Il deposito dell’indirizzo completo documenta e protegge quella specifica configurazione, ma l’estensione non rimedia alla debolezza o descrittività del nome.

Depositare entrambe le versioni può avere senso quando uso effettivo, budget e rilevanza commerciale giustificano una protezione complementare. Non è, però, una regola universale: due domande comportano costi, classi e strategie di mantenimento da valutare separatamente.

Prima di decidere occorre definire territorio e prodotti o servizi di interesse, scegliere correttamente le classi e svolgere una ricerca sui diritti anteriori. La disponibilità del dominio non dimostra la disponibilità del marchio: possono esistere segni identici o simili registrati per attività rilevanti anche se l’indirizzo web è libero. Per questo la verifica dovrebbe seguire un metodo che vada dalla scelta del nome al presidio del mercato.

In sintesi, registrare come marchio un nome a dominio comprensivo di “.it”, “.com” o “.biz” è consentito. La domanda decisiva, però, non è se l’estensione possa comparire nel deposito, ma quale elemento il pubblico riconoscerà come indicazione di origine e quale perimetro di tutela servirà all’impresa.

Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 30 Luglio 2026
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Avv. Arlo Cannela

Arlo Canella

Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.

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