Il mare che non appartiene a nessuno può diventare un bene giuridico globale? Cosa cambia con il Trattato sull’alto mare

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Abstract

Il Trattato sull’alto mare, BBNJ Agreement o High Seas Treaty, è entrato in vigore il 17 gennaio 2026. È il primo accordo globale giuridicamente vincolante dedicato specificamente alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree che non ricadono sotto la giurisdizione di un singolo Stato.

Il Trattato non trasforma l’oceano in una proprietà collettiva e non attribuisce alla natura una nuova soggettività. Introduce, però, regole comuni sulle risorse genetiche marine, sulle aree protette, sulle valutazioni di impatto ambientale e sulla cooperazione scientifica. È in questo senso, e con questa cautela, che la biodiversità delle aree oltre la giurisdizione nazionale può essere descritta come un bene giuridico globale: non perché appartenga a tutti, ma perché nessuno Stato può governarla da solo.

Che cosa sono le aree oltre la giurisdizione nazionale

Dire che una porzione di mare non appartiene a nessuno non significa che sia priva di diritto. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) disciplina da tempo le libertà dell’alto mare, la navigazione, la pesca, la ricerca scientifica, la tutela dell’ambiente marino e le responsabilità degli Stati.

Occorre, però, distinguere due spazi. L’alto mare comprende la colonna d’acqua sottratta alla sovranità e ai diritti sovrani degli Stati costieri. L’“Area”, nel linguaggio dell’UNCLOS, è invece il fondo marino e il relativo sottosuolo oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali. Il BBNJ Agreement li ricomprende entrambi nella formula “aree oltre la giurisdizione nazionale”. La distinzione conta: parlare genericamente di “mare” rischia di confondere regimi giuridici diversi.

Secondo Protected Planet, queste aree rappresentano circa il 61% della superficie marina globale. Soltanto l’1,45% risulta attualmente compreso in aree protette o in altre misure efficaci di conservazione per zona. Il dato misura la copertura formale, non dimostra da solo l’effettività della protezione. Anche la valutazione globale IUCN del 2024, secondo cui il 44% delle 892 specie esaminate di coralli costruttori di barriera delle acque calde è minacciato, descrive una crisi marina generale: non può essere presentata come una misurazione riferita soltanto all’alto mare.

Le aree oltre la giurisdizione nazionale non erano dunque un vuoto normativo. Erano governate da un mosaico di discipline e organismi competenti, tra gli altri, per navigazione, pesca, fondali e tutela regionale. Mancava, però, un accordo globale dedicato alla biodiversità capace di affrontare gli effetti cumulativi delle diverse attività e di coordinare decisioni rimaste fino ad allora settoriali.

I quattro pilastri del Trattato sull'alto mare

La novità non consiste in una proclamazione astratta sul valore del mare, ma nella costruzione di procedure comuni. Attraverso queste procedure gli Stati devono informarsi, valutare gli impatti, consultarsi e decidere. Il testo ufficiale dell’Accordo interviene su quattro blocchi precisi.

Risorse genetiche marine. Il Trattato disciplina le attività riguardanti le risorse genetiche raccolte nelle aree oltre la giurisdizione nazionale e le informazioni digitali sulle loro sequenze. Prevede notifiche prima della raccolta e nelle successive fasi di utilizzazione, un sistema di identificazione e tracciabilità e la condivisione equa dei benefici, monetari e non monetari. Il tema riguarda direttamente ricerca scientifica, biotecnologie e possibili applicazioni farmaceutiche.

Strumenti di gestione per zona. Gli Stati Parti possono proporre aree marine protette e altri strumenti territoriali di conservazione. Le proposte devono essere sostenute da informazioni scientifiche, sottoposte a consultazione e valutate dagli organi del Trattato. La decisione diventa così multilaterale, senza cancellare le competenze degli organismi internazionali e regionali già esistenti.

Valutazioni di impatto ambientale. Quando un’attività programmata e sottoposta alla giurisdizione o al controllo di una Parte può produrre effetti più che minori o transitori sull’ambiente marino, oppure quando tali effetti sono sconosciuti o scarsamente compresi, deve essere avviato uno screening. Se emergono ragionevoli motivi per ritenere possibili un inquinamento sostanziale o cambiamenti significativi e dannosi, occorre una valutazione di impatto completa. Il Trattato non impone quindi una valutazione completa per qualsiasi attività, ma introduce soglie, informazioni e procedure comuni.

Sviluppo delle capacità e tecnologie marine. L’Accordo prevede assistenza, formazione, cooperazione scientifica e trasferimento di tecnologie, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo. Senza capacità tecniche e accesso ai dati, infatti, la partecipazione formale alle decisioni non produrrebbe una reale parità.

Questi strumenti non attribuiscono alla Conferenza delle Parti una competenza generale su ogni attività economica svolta in alto mare. L’Accordo deve essere applicato in modo coerente con l’UNCLOS e senza pregiudicare gli strumenti e gli organismi internazionali già competenti. Aggiunge un livello di tutela e coordinamento; non sostituisce in blocco i regimi della pesca, della navigazione o dei fondali.

Il Trattato sull'alto mare crea davvero un “bene giuridico globale”?

“Bene giuridico globale” è una categoria interpretativa, non la formula adoperata dall’Accordo. Il testo richiama, tra i propri principi e approcci, il patrimonio comune dell’umanità. Lo affianca, però, alla libertà della ricerca scientifica marina e alle altre libertà dell’alto mare riconosciute dall’UNCLOS. Non afferma che tutta la biodiversità marina appartenga collettivamente all’umanità né istituisce un nuovo diritto di proprietà.

La trasformazione giuridica si vede altrove. Una risorsa che in passato poteva essere raccolta senza un sistema globale di tracciabilità entra ora in un circuito di notifiche e condivisione dei benefici. Un’area di particolare valore ecologico può essere sottoposta a una procedura multilaterale di protezione. Gli effetti di un’attività devono essere esaminati anche quando si producono lontano dal territorio dello Stato che la controlla.

La dimensione globale non dipende quindi da chi possiede il mare, ma da chi deve partecipare alle decisioni e rispondere delle conseguenze. La biodiversità diventa oggetto di un interesse giuridicamente organizzato: le Parti assumono obblighi di cooperazione, informazione, valutazione e conservazione che nessuna potrebbe realizzare efficacemente da sola.

La formula “bene giuridico globale” è utile solo se conserva questa distinzione. Descrive un interesse affidato a una governance collettiva; non una proclamazione normativa, una personalità giuridica della natura o un titolo di proprietà dell’umanità sull’oceano. Il confronto con il caso del resort costruito sulla rotta della grande migrazione nel Maasai Mara, approfondito in questo articolo “Maasai Mara: il caso del resort costruito sulla rotta della Grande Migrazione”, chiarisce la differenza: lì il problema riguarda anche i corridoi ecologici e i possibili diritti della natura; qui l’Accordo costruisce obblighi tra Stati senza attribuire soggettività giuridica all’oceano.

Quali conseguenze per Stati, ricerca scientifica e imprese

I destinatari immediati dell’Accordo sono gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica che ne diventano Parti. Ricercatori, università e imprese vengono raggiunti attraverso le misure legislative, amministrative e organizzative che ciascuna Parte deve adottare per le attività sottoposte alla propria giurisdizione o al proprio controllo.

Per chi raccoglie o utilizza risorse genetiche marine, gli obblighi informativi non sono teorici. Il meccanismo di condivisione delle informazioni deve ricevere notifiche sulla raccolta, sulla successiva utilizzazione e sui risultati della ricerca. Il 16 luglio 2026 il portale delle Nazioni Unite ha reso pubblica la notifica preventiva di raccolta BBNJ-MGR-TEMP-2026-001, presentata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2: è il primo caso pubblicato nel registro e un esempio concreto del sistema di tracciabilità previsto dall’Accordo.

Per chi programma attività capaci di incidere sull’ambiente marino, il punto centrale sarà lo screening. Non ogni progetto comporta automaticamente una valutazione completa; occorre verificare la natura dell’attività, il controllo esercitato dallo Stato, l’area interessata e la probabilità e gravità degli effetti. Anche quando la decisione finale resta allo Stato Parte, essa deve essere costruita attraverso informazioni, pubblicità e monitoraggio coerenti con l’Accordo.

Per gli operatori, la conformità non potrà essere valutata guardando soltanto al testo internazionale. Sarà necessario controllare se lo Stato competente è Parte, quali norme di attuazione ha adottato, quale organismo settoriale conserva la competenza e quali procedure siano già operative. Il Trattato costruisce il quadro; molti adempimenti concreti dipendono ancora dal livello europeo e nazionale.

Entrata in vigore non significa piena attuazione

L’entrata in vigore internazionale non rende automaticamente l’Accordo applicabile nello stesso modo in tutti gli ordinamenti. Dallo stato ufficiale delle adesioni presso la United Nations Treaty Collection risulta che, al 9 agosto 2026, l’Italia ha firmato il BBNJ Agreement il 22 settembre 2023, ma non ha ancora depositato uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. L’Unione europea, invece, è Parte dell’Accordo: ha depositato il proprio strumento di approvazione il 28 maggio 2025, sulla base della decisione (UE) 2024/1830 del Consiglio, adottata il 17 giugno 2024.

I due piani non coincidono. La dichiarazione di competenza dell’Unione distingue le materie attribuite all’UE da quelle rimaste agli Stati membri. Parallelamente, la proposta di direttiva COM(2025) 173, destinata a rendere uniforme l’attuazione europea del BBNJ Agreement, non ha ancora concluso il proprio iter legislativo. La posizione di un ricercatore o di un’impresa italiana dovrà quindi essere verificata tenendo insieme diritto internazionale, competenze europee e disciplina interna.

Anche l’architettura internazionale è ancora in costruzione. La prima riunione della Conferenza delle Parti deve tenersi entro un anno dall’entrata in vigore, quindi non oltre il 17 gennaio 2027. La Conferenza delle Parti, l’organo scientifico e tecnico, il comitato per l’accesso e la condivisione dei benefici, il meccanismo di conformità e il sistema finanziario dovranno tradurre il testo in criteri, decisioni e prassi. I lavori preparatori proseguiti nel 2026 mostrano che l’effettività dell’Accordo dipenderà dalla qualità di queste istituzioni, dalle risorse disponibili e dalla capacità di coordinarsi con gli organismi già operanti.

Il mare oltre le giurisdizioni nazionali non è diventato proprietà di tutti. È diventato, però, uno spazio nel quale la libertà di agire deve confrontarsi con responsabilità condivise e procedure comuni. È questo il significato più preciso della svolta: la biodiversità entra in un sistema giuridico che pretende informazioni, valutazioni e decisioni collettive.

Bibliografia

Nazioni Unite. Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction. New York: United Nations; 2023. Entrato in vigore il 17 gennaio 2026.
Nazioni Unite. United Nations Convention on the Law of the Sea – Part VII: High Seas. Montego Bay: United Nations; 1982.
High Seas Alliance. A momentous milestone for the ocean and global biodiversity. High Seas Treaty Fact Sheet; 2024.
International Union for Conservation of Nature. The IUCN Red List of Threatened Species.
Pollom RA, Cheok J, Pacoureau N, Gledhill KS, Kyne PM, Ebert DA, et al. Overfishing and climate change elevate extinction risk of endemic sharks and rays in the southwest Indian Ocean hotspot. PLoS One. 2024;19(9):e0306813. doi:10.1371/journal.pone.0306813.
International Union for Conservation of Nature. Over 40% of coral species face extinction – IUCN Red List. IUCN. 13 novembre 2024.

Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 9 Agosto 2026
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