Abstract
Un resort costruito lungo le rotte della grande migrazione, uno dei principali corridoi migratori al mondo: è da qui che nasce il caso Maasai Mara. Il contenzioso riguarda la realizzazione di una struttura turistica in un’area ecologicamente sensibile. La vicenda evidenzia i limiti del diritto ambientale tradizionale, fondato su valutazioni di impatto e vincoli amministrativi, nel garantire una tutela effettiva degli ecosistemi. Due procedimenti sono stati stralciati nel 2026 senza una decisione sull’impatto ecologico del resort, mentre una nuova azione, più ampia, risulta ancora pendente. A partire da questo caso, l’articolo analizza l’evoluzione dei modelli giuridici, dal sistema dei vincoli al riconoscimento dei diritti della natura, mettendone in luce implicazioni, criticità e condizioni di effettività nel bilanciamento tra sviluppo economico e conservazione.
Un hotel minaccia la Grande Migrazione
Ogni anno, tra Tanzania e Kenya, si svolge uno dei fenomeni naturali più noti del pianeta: la Grande Migrazione tra la pianura del Serengeti e quella del Maasai Mara. Si tratta dello spostamento stagionale che coinvolge oltre 1,2 milioni di gnu, circa 200.000 zebre e centinaia di migliaia di gazzelle, che ogni anno percorrono fino a 800 chilometri per spostarsi da un luogo all’altro.
Non si tratta solo di uno spettacolo naturale. La migrazione è un processo ecologico che regola la crescita della vegetazione, favorisce la dispersione dei semi e contribuisce all’equilibrio tra predatori e prede nelle praterie della savana.
Uno studio pubblicato su Science nel 2024, basato su otto anni di fototrappolaggio, dati GPS e analisi del DNA fecale, ha individuato un meccanismo di “push–pull” tra zebre, gnu e gazzelle. Zebre e gnu si spostano in modo più coordinato di quanto suggerisse il modello classico; le gazzelle seguono invece con un ritardo medio più marcato, beneficiando delle condizioni di pascolo create dagli erbivori più grandi. Pioggia e incendi possono rafforzare o interrompere queste relazioni. Lo studio riguarda il Serengeti e non misura l’impatto del resort. Dimostra però che la funzionalità di una migrazione dipende non soltanto dalla possibilità fisica di attraversare un territorio, ma anche dalla continuità delle risorse, dei tempi e delle interazioni ecologiche che orientano il movimento delle diverse specie.
Nel 2025 l’apertura di un resort di lusso lungo il Sand River, nel Maasai Mara, ha sollevato il timore che la struttura possa interferire con gli spostamenti della fauna. L’esistenza e l’entità di questa interferenza restano tuttavia controverse e non sono state accertate nel merito dalle decisioni giudiziarie intervenute finora.
La struttura, sviluppata da Lazizi Mara Limited e operata con il marchio Ritz-Carlton, ha ottenuto un’autorizzazione ambientale nel maggio 2024 (EIA Licence No. NEMA/EIA/PSL/32348) ed è entrata in funzione nell’agosto 2025, in prossimità di aree considerate strategiche per la dispersione della fauna tra Kenya e Tanzania.
Proprio nei giorni precedenti all’apertura, nell’agosto 2025, Hon. Dr. Joel Maitamei Ole Dapash, esponente Maasai e ambientalista, ha promosso un ricorso davanti alla Environment and Land Court di Narok (Petition E003 del 2025), chiedendo la sospensione del progetto e la rimozione delle strutture. Secondo il ricorrente, la localizzazione del resort lungo un corridoio migratorio potrebbe compromettere in modo irreversibile la funzionalità dell’ecosistema.
Lazizi Mara Limited, Marriott e le autorità coinvolte hanno contestato questa ricostruzione, sostenendo che il progetto fosse stato autorizzato e sottoposto alle valutazioni previste. Il Kenya Wildlife Service ha inoltre affermato che gli gnu non seguono un unico passaggio rigidamente delimitato, ma attraversano un fronte di circa 68 chilometri lungo il confine tra Kenya e Tanzania. NEMA (National Environment Management Authority) ha dichiarato che l’autorizzazione e il successivo audit non avrebbero rilevato interferenze incompatibili con la migrazione.
Si tratta di posizioni istituzionali e difensive, non di un accertamento giudiziario definitivo. L’assenza di un unico tracciato fisso, inoltre, non esclude di per sé che determinate aree possano avere una funzione ecologica rilevante per gli spostamenti delle mandrie.
La controversia porta così al centro del dibattito interessi diversi: sviluppo economico, tutela dell’ecosistema, aspettative delle comunità locali e sostenibilità di lungo periodo del turismo.
Il caso arriva in tribunale. Le parti si confrontano su basi apparentemente solide: autorizzazioni rilasciate, piani di gestione, dati ecologici, diritti delle comunità locali.
Eppure, proprio quando il conflitto sembra pronto a essere risolto sul piano giuridico, emerge una difficoltà inattesa.
Come è possibile che una controversia di questo tipo — fondata su dati scientifici, norme ambientali e interessi rilevanti — non trovi una risposta chiara nel diritto?
È da questa domanda che occorre partire.
Com’è possibile che la Grande Migrazione sia a rischio?
Il diritto ambientale moderno nasce con un’impostazione antropocentrica. L’ambiente viene protetto non perché possieda diritti propri, ma perché la sua integrità incide sulla salute, sulla sicurezza e sulle condizioni di vita degli esseri umani.
Questo approccio si riflette nella maggior parte delle normative ambientali.
In Kenya, ad esempio, l’Environmental Management and Coordination Act (1999) prevede che molti progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale (Environmental Impact Assessment, EIA) prima della realizzazione. Lo scopo è prevenire danni agli ecosistemi e garantire un uso sostenibile delle risorse naturali. Insomma, si tutela l’ambiente, ma alla fine del ciclo si sta comunque tutelando l’umanità.
Questo schema si ritrova anche nel diritto internazionale. La Convention on Biological Diversity del 1992 promuove la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità. La Convention on Migratory Species del 1979 crea invece un quadro di cooperazione tra gli Stati attraversati dalle specie migratorie. La CITES riguarda il commercio internazionale di specie selvatiche e, sebbene non costituisca la fonte principale per la protezione dei corridoi migratori, è evidente come sia parte della struttura di protezione di fauna e flora a livello globale.
Inoltre, Il Wildlife Conservation and Management Act del 2013 definisce il “corridoio” come un’area utilizzata dalla fauna durante gli spostamenti periodici e impone alla strategia nazionale di prevedere misure per proteggere rotte migratorie, corridoi e aree di dispersione. La legge riconosce quindi la connettività ecologica come oggetto di tutela, senza attribuire alla migrazione una soggettività giuridica autonoma.
Queste norme svolgono una funzione importante. Tuttavia mostrano anche un limite strutturale: la natura è un parametro, un vincolo, non è mai titolare di diritti propri.
La frammentazione delle competenze e l’inadeguatezza di alcuni strumenti normativi possono determinare ritardi: si interviene così quando il danno è già in corso. E non ogni danno, soprattutto se ambientale, è reversibile.
Il diritto interviene quando emerge un impatto concreto. Più raramente agisce prima che l’alterazione diventi irreversibile. Il che ci porta a riflettere su approcci diversi da quello a posteriori, reattivo.
Esistono esperienze giuridiche diverse? Si può ipotizzare di attribuire alla natura diritti propri, sia pur delegandone l’attivazione a soggetti specifici? Ciò al fine di rovesciare l’impostazione corrente?
E se la natura avesse diritti propri?
Negli ultimi anni alcuni ordinamenti hanno iniziato a riconoscere personalità giuridica a elementi della natura.
- Il caso più noto è quello della Nuova Zelanda. Con il Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act del 2017, il fiume Te Awa Tupua, insieme vivente e indivisibile, è riconosciuto come persona giuridica dotata dei diritti, poteri, doveri e responsabilità. È rappresentato da due guardiani — uno nominato dallo Stato e uno dalle comunità Māori — che agiscono in sua rappresentanza nei procedimenti amministrativi e giudiziari.
Esperienze simili si sono sviluppate anche in altri ordinamenti.
- In Ecuador, la Costituzione del 2008 riconosce i diritti della natura e consente a chiunque di agire per la tutela degli ecosistemi.
- In Colombia, la Corte costituzionale ha riconosciuto la soggettività giuridica del fiume Atrato, attribuendo allo Stato e alle comunità locali specifici obblighi di protezione (sentenza T-622/16 della Corte costituzionale colombiana).
Il tema è emerso anche in Europa.
- Nel 2022 la Spagna ha approvato la Ley 19/2022, che riconosce personalità giuridica alla laguna del Mar Menor e al suo bacino e attribuisce all’ecosistema diritti alla protezione, conservazione, mantenimento e ripristino. Cittadini, associazioni e istituzioni possono agire in giudizio in sua rappresentanza. Nel novembre 2024 il Tribunal Constitucional ha confermato la legittimità costituzionale di questo modello.
In tutti questi casi il passaggio è chiaro: la natura non è più solo oggetto di tutela, ma diventa titolare di diritti.
L’idea ha radici risalenti. Già nel 1972 il giurista statunitense Christopher D. Stone, nel saggio Should Trees Have Standing?, sosteneva che foreste, fiumi ed ecosistemi dovrebbero poter essere rappresentati in giudizio, come avviene per altri soggetti che non possono agire direttamente.
Il riconoscimento di diritti propri introduce quindi una prospettiva diversa: l’ecosistema può entrare nel processo decisionale come interesse autonomo, non solo mediato da altri soggetti.
Questo passaggio, tuttavia, apre anche alcune questioni. Il funzionamento concreto di questi modelli dipende dalla rappresentanza, dagli strumenti di attivazione e dal modo in cui questi diritti si confrontano con altri interessi in gioco.
Ed è proprio su questo terreno che si misura la loro effettiva portata: se la natura fosse un soggetto di diritto, come cambierebbe il modo in cui vengono prese le decisioni?
Se la natura avesse diritti, chi la rappresenterebbe?
Se una migrazione, un ecosistema o una risorsa naturale fossero titolari di diritti propri, il modo in cui il diritto interviene cambierebbe in modo significativo.
Un progetto potrebbe rispettare formalmente la normativa ambientale e ottenere le autorizzazioni necessarie, ma essere comunque contestato se incompatibile con i diritti dell’ecosistema coinvolto. Le autorizzazioni ambientali non sarebbero più soltanto verifiche amministrative, ma potrebbero incontrare limiti giuridici ulteriori, legati alla tutela di un soggetto distinto.
Questo passaggio, tuttavia, non chiarisce chi è in grado di attivare questi diritti e con quali strumenti.
Un diritto, per produrre effetti, deve essere fatto valere. La sua efficacia dipende quindi dalla capacità dei soggetti che lo rappresentano di intervenire in modo tempestivo e continuativo. In assenza di questa attivazione, il rischio è che il riconoscimento formale resti inerte.I sistemi fondati su vincoli normativi operano secondo una logica diversa. Le regole valgono per tutti e in via preventiva, anche in assenza di un’azione specifica. Tuttavia, questi stessi vincoli possono risultare flessibili, negoziabili o, in alcuni casi, aggirabili.
La questione, quindi, non riguarda soltanto la scelta tra modelli alternativi. Riguarda la loro effettività.
Allo stesso tempo, il riconoscimento di diritti propri può introdurre una capacità di reazione che i vincoli normativi, da soli, non sempre garantiscono. Un ecosistema rappresentato in giudizio può mettere in discussione decisioni già adottate, soprattutto quando emergono nuove evidenze scientifiche o quando l’equilibrio tra interessi si rivela, nel tempo, insostenibile.
In questo senso, i diritti operano anche come strumento di controllo dinamico: consentono di riaprire il confronto e di sottoporre a verifica scelte che, pur formalmente legittime, possono produrre effetti incompatibili con la conservazione dell’ecosistema.
Nel caso del Maasai Mara, il problema è la difficoltà di tradurre la tutela dell’ecosistema in un limite stabile e operativo. Il turismo porta sviluppo economico, spesso anche per le comunità locali. Allo stesso tempo, la conservazione degli equilibri ecologici rappresenta una condizione per la sostenibilità di quelle stesse attività nel lungo periodo.
Non si tratta di interessi necessariamente contrapposti, ma di interessi che si collocano su piani temporali diversi. Il diritto è chiamato a bilanciarli, ma può farlo solo nella misura in cui questi interessi sono rappresentati. La natura, anche quando è protetta, raramente partecipa direttamente a questo bilanciamento.
Il riconoscimento di diritti propri non elimina questa difficoltà, ma la sposta. Non è più solo una questione di limiti da imporre, ma di soggetti che devono essere in grado di agire, rappresentare e sostenere nel tempo l’interesse dell’ecosistema.
Nel caso del Maasai Mara, questo limite emerge con chiarezza anche sul piano processuale. La controversia è stata introdotta davanti alla Environment and Land Court di Narok come Petition E003 del 2025. Dopo il tentativo del ricorrente di ritirare il procedimento nel dicembre 2025, la Corte è arrivata alla decisione del 26 febbraio 2026: ha respinto l’istanza cautelare e ha stralciato l’intera petition per il mancato previo utilizzo dei rimedi specialistici previsti dalla legge.
La decisione non ha riguardato il merito ecologico del progetto. Il giudice ha accolto l’eccezione preliminare relativa alla giurisdizione, rilevando che non erano stati prima utilizzati i rimedi previsti dalla normativa ambientale, faunistica e urbanistica. Le misure cautelari dirette a impedire l’apertura erano inoltre ormai prive di utilità, perché il resort era già operativo al momento della decisione.
Ne consegue che non vi è stato, in sede giudiziaria, un accertamento sul punto centrale della controversia: se e in che misura il resort incida sui corridoi della Grande Migrazione.
La stessa difficoltà si è ripresentata pochi mesi dopo. Il 2 luglio 2026 la Environment and Land Court ha chiuso anche il ricorso presentato dalla East Africa Tour Guides Drivers Association, senza esaminare gli effetti del resort sulla migrazione. Secondo il giudice, prima di rivolgersi alla Corte l’associazione avrebbe dovuto utilizzare gli organismi amministrativi competenti in materia ambientale, faunistica e urbanistica. Inoltre, quando il caso è stato deciso, il resort era già stato completato ed era entrato in funzione: bloccarlo in via provvisoria avrebbe significato, di fatto, concedere subito gran parte di ciò che l’associazione chiedeva di ottenere con la decisione finale.
Neppure questa seconda pronuncia ha quindi stabilito se il resort ostacoli davvero la Grande Migrazione. Il giudice non ha deciso nemmeno se le autorizzazioni fossero compatibili con il piano di gestione del Maasai Mara. Le questioni più importanti — l’impatto ecologico della struttura, la validità dei permessi e l’effettivo coinvolgimento delle comunità interessate — sono rimaste aperte.
Il contenzioso, tuttavia, non si è esaurito. Nel luglio 2026 East Africa Law Society, Natural Justice, JustAct e Africa Centre for Peace and Human Rights hanno promosso una nuova azione, questa volta estesa anche ad altre strutture turistiche presenti nel Maasai Mara. I ricorrenti chiedono il blocco di nuove costruzioni e ampliamenti nelle zone ecologicamente sensibili, un audit delle strutture esistenti e una verifica degli impatti cumulativi sul sistema migratorio. Alla data di pubblicazione di questo articolo, il procedimento risulta ancora pendente e le relative allegazioni non sono state accertate dal giudice.
Il caso è arrivato due volte davanti ai giudici, ma senza una decisione sull’impatto del resort. Il nuovo ricorso del luglio 2026 potrebbe finalmente affrontare la questione più ampia: fino a che punto lo sviluppo turistico è compatibile con la tutela del Maasai Mara e della Grande Migrazione?
Il punto, infatti, non è soltanto proteggere la natura, ma capire chi possa difenderla e quando. Se il controllo interviene quando le strutture sono già operative, anche regole molto avanzate rischiano di arrivare troppo tardi.
E, soprattutto, chi è realmente in grado di rappresentare l’interesse dell’ecosistema quando questo entra in tensione con altri interessi legittimi.
Bibliografia
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Nuova Zelanda, Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017.
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Dapash v Marriot International Inc & 4 others, Environment and Land Petition E003 of 2025, [2026] KEELC 1089 (KLR), ruling del 26 febbraio 2026.
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Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622/16, 10 novembre 2016.
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Kenya Wildlife Service, Statement on claims of wildebeest migration blockage in the Maasai Mara National Reserve, 27 novembre 2025.
National Environment Management Authority, Clarification on Ritz-Carlton Masai Mara.
Reuters, “Kenyan activists launch new court case against luxury lodges in Maasai Mara reserve”, 2 luglio 2026.
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 8 Agosto 2026
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