Abstract
L’articolo analizza la ratio e i limiti dell’utilizzo del congedo parentale alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24922 del 9 settembre 2025, relativa al caso di un dipendente licenziato per abuso dello strumento.
Dopo aver richiamato i passaggi essenziali della vicenda processuale, il contributo esamina i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sviamento della finalità del congedo, evidenziando il parallelismo con l’uso improprio dei permessi ex legge n. 104/1992.
Viene inoltre richiamata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6993 del 18 marzo 2025, che ha escluso l’abuso in presenza di circostanze familiari eccezionali, sottolineando come la valutazione debba essere effettuata caso per caso.
Il caso: congedo parentale e attività lavorativa nello stabilimento balneare della moglie
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 9 settembre 2025, n. 24922, trae origine dal licenziamento disciplinare intimato nell’ottobre 2020 a un dipendente accusato di avere abusato del congedo parentale fruito nell’estate del 2019.
In primo grado il lavoratore aveva ottenuto una pronuncia favorevole. Tuttavia, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione, ha ritenuto legittimo il licenziamento, accertando che il dipendente avesse utilizzato il congedo in modo incompatibile con la finalità dell’istituto.
Secondo quanto ricostruito dai giudici, nel periodo dal 2 al 16 agosto 2019 il lavoratore non si sarebbe dedicato alla cura del figlio di tre anni, ma avrebbe svolto attività lavorativa presso lo stabilimento balneare gestito dalla moglie.
La Corte territoriale ha ritenuto provato che tale comportamento avesse determinato un vero e proprio sviamento della finalità del congedo parentale. In particolare, era stato accertato come il lavoratore non avesse garantito il soddisfacimento dei bisogni affettivi del figlio né la sua piena integrazione nella vita familiare durante il periodo di astensione dal lavoro.
Al contrario, l’assenza del padre aveva reso necessario il ricorso a forme di assistenza esterna, proprio per sopperire alla mancanza di quel rapporto diretto genitore-figlio che l’istituto del congedo parentale è destinato a tutelare.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 32 del d.lgs. 151/2001 e dell’art. 2119 c.c., sostenendo che l’abuso del congedo parentale potrebbe configurarsi solo in presenza di attività diverse dall’accudimento dei figli caratterizzate da sistematicità e continuità tali da occupare una parte significativa dell’intero periodo di congedo.
Nel caso concreto, il ricorrente ha osservato che, su 46 giorni complessivi di congedo parentale, l’attività presso il lido era stata riscontrata soltanto in cinque giornate.
La Corte di Cassazione ha tuttavia respinto tale censura.
L’abuso del congedo parentale secondo la Cassazione
Richiamando giurisprudenza ormai consolidata, la Cassazione ha ribadito che il congedo parentale costituisce sì un diritto potestativo del lavoratore, ma il suo esercizio non può essere arbitrario e resta soggetto al controllo circa la coerenza con la finalità per cui l’ordinamento lo riconosce.
Secondo la Corte, il diritto deve essere esercitato per la cura diretta del bambino. Lo svolgimento di attività estranee a tale finalità integra quindi un abuso del diritto, in quanto rende ingiustificata la sospensione della prestazione lavorativa.
Particolarmente significativo è il richiamo operato dalla Corte all’orientamento consolidato in materia di permessi per assistenza alle persone con disabilità ex legge n. 104/1992.
Come osservano i giudici di legittimità, il beneficio:
“comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela;
ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile (o accudimento della prole) difetti, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto”.
La condotta abusiva non incide soltanto sul datore di lavoro – che subisce una sottrazione ingiustificata della prestazione lavorativa – ma anche sull’intervento assistenziale dell’ente previdenziale (come l’INPS), che eroga l’indennità economica prevista per il congedo.
La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che non ogni attività svolta durante il congedo parentale integra automaticamente un illecito disciplinare.
Con l’ordinanza Cass. 18 marzo 2025, n. 6993, la Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, pur avendo chiesto e ottenuto il congedo parentale per la cura del figlio minore, negli ultimi giorni del periodo di astensione si era recato nel proprio paese di origine a causa dell’improvviso aggravamento delle condizioni di salute della madre.
In tale occasione la Corte ha escluso l’abuso in ragione delle peculiari circostanze concrete, valorizzando il carattere eccezionale e limitato della deviazione e il fatto che l’obiettivo principale dell’assistenza al minore fosse comunque assicurato.
Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato diversi elementi:
- l’età del bambino;
- la gravità della malattia della madre del lavoratore;
- il fatto che il congedo fosse stato in parte effettivamente dedicato al figlio;
- l’assenza di attività lavorative.
Sono quindi entrati in gioco i doveri inderogabili di solidarietà familiare, rilevanti anche sul piano costituzionale.
Secondo la Cassazione, non può ritenersi contrario allo spirito della disciplina se il congedo parentale venga utilizzato, in via eccezionale e per un periodo limitato, per fronteggiare una situazione familiare urgente, purché l’obiettivo principale dell’assistenza al minore resti comunque assicurato.
“Sotto il profilo sostanziale, non può essere ritenuto contrario allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare in discorso sia stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l’obiettivo principale dell’assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare”.
Ne consegue che il giudizio sulla legittimità del comportamento del lavoratore deve essere effettuato caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete.
Il congedo parentale nel sistema del d.lgs. 151/2001
Il congedo parentale trova la propria disciplina, in via principale, negli artt. 32 e ss. del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e costituisce uno degli strumenti centrali attraverso cui l’ordinamento persegue l’obiettivo della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nella prospettiva, tuttavia, non di una mera utilità del lavoratore, bensì della tutela del minore e della funzione genitoriale.
Il diritto spetta a entrambi i genitori lavoratori.
Quanto alla durata, la disciplina prevede, in linea generale:
- dieci mesi complessivi di congedo tra i due genitori;
- undici mesi qualora il padre si astenga dal lavoro per almeno tre mesi;
- un limite ordinario di sei mesi per ciascun genitore.
I periodi possono essere fruiti in forma continuativa o frazionata, anche su base giornaliera o oraria, e nei limiti previsti dalla legge anche contemporaneamente dai due genitori.
Sul piano temporale, l’arco di fruizione del congedo parentale è stato inoltre esteso da 12 a 14 anni di vita del figlio per effetto della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), come confermato dall’INPS con messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026.
Quanto poi alla richiesta al datore di lavoro, questa va presentata con un preavviso minimo di 5 giorni. Il preavviso scende a 2 giorni per la fruizione del congedo su base oraria. Tuttavia, i contratti collettivi possono prevedere un preavviso maggiore, anche di 10-15 giorni.
Quanto al più generale quadro evolutivo della genitorialità nelle coppie omogenitoriali femminili, l’INPS ha dato conto nel 2025 anche della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2025 in materia di congedo di paternità obbligatorio della madre intenzionale risultante dai registri dello stato civile.
Su questo tema mi sono ampiamente soffermata nel precedente approfondimento “Famiglie arcobaleno: apertura della Consulta con il congedo di paternità anche per la madre intenzionale“.
La ratio del congedo parentale, anche alla luce della sentenza appena citata, spiega anche i limiti del suo esercizio.
L’istituto non è concepito come un generico periodo di libertà dal lavoro né come un beneficio rimesso alla discrezionalità del lavoratore, ma come una misura volta a garantire:
- la cura materiale del minore;
- il rafforzamento del rapporto affettivo e relazionale tra genitori e figli;
- la promozione di una genitorialità condivisa.
Non si tratta dunque di un beneficio riconosciuto esclusivamente nell’interesse del lavoratore, ma di una misura finalizzata in via primaria alla tutela del minore.
Proprio questa finalità costituisce il parametro interpretativo utilizzato dalla giurisprudenza per valutare la legittimità dell’utilizzo del congedo e per distinguere tra uso legittimo e abuso del diritto.
Revisionato da: Gabriele Rossi
Data di pubblicazione: 23 Giugno 2026
© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Debora Teruggia
Laureata presso l'Università degli Studi di Milano, praticante avvocato appassionato di Diritto del Lavoro e Diritto di Famiglia.
