Abstract
La sentenza della Corte di Giustizia del 4 dicembre 2025 (cause riunite C-580/23 e C-795/23) ridefinisce i confini della tutela autoriale nel design, chiarendo che l’accesso alla protezione offerta dalle norme sul diritto d’autore dipende esclusivamente dall’originalità intesa come espressione di scelte libere e creative.
Viene esclusa qualsiasi “soglia rafforzata” per le opere di design e ribadita la distinzione tra diritto d’autore e disegni e modelli. La Corte precisa inoltre che la valutazione deve concentrarsi sugli elementi creativi riconoscibili nella forma del prodotto, non su impressioni generali o fattori esterni. Ne deriva un criterio più selettivo anche per l’accertamento della contraffazione, limitato alla ripresa di tali elementi. Il risultato incide direttamente sulle strategie di prevenzione e tutela nei settori ad alta standardizzazione formale.
Quando un oggetto di design è tutelato (anche) dal diritto d’autore?
La sentenza della Corte di Giustizia del 4 dicembre 2025, nelle cause riunite C-580/23 e C-795/23, riguarda due casi legati al settore dell’arredo: da un lato alcuni modelli di tavoli, dall’altro un sistema modulare molto diffuso. In entrambi i casi, il problema era lo stesso: capire se quei prodotti potessero essere protetti come “opere” dal diritto d’autore oppure se si trattasse di semplici oggetti funzionali, liberamente riproducibili nei limiti della leale concorrenza e del rispetto delle norme a tutela del design industriale.
La risposta della Corte è stata chiara: un oggetto di design può essere protetto dal diritto d’autore solo se è “originale”. Non basta che sia bello, riconoscibile o apprezzato dal mercato. Deve essere il risultato di scelte libere e creative dell’autore, ravvisabili nella forma finale del prodotto (per un approfondimento su come proteggere queste scelte autoriali, vi invito a leggere questo mio precedente contributo: Come difendere la propria creatività?).
Ed è qui che sta il nocciolo della questione: il diritto d’autore non protegge l’idea di un oggetto, come l’idea di un tavolo allungabile o di un sistema modulare. Protegge solo, e a determinate condizioni, il modo concreto in cui quell’idea viene espressa. Se la forma è imposta dalla funzione tecnica, da standard di settore o da esigenze produttive che non lasciano alternative reali, manca lo spazio creativo necessario per parlare di opera autoriale.
La presenza di vincoli tecnici, però, non esclude automaticamente la tutela. Anche un prodotto funzionale può essere protetto se, nel perimetro di quei vincoli, il designer ha avuto margine di scelta e lo ha usato per dare all’oggetto una forma personale e riconoscibile (vale a dire “creativa”).
Ecco quindi che la domanda da porsi non è: “questo prodotto è nuovo?” oppure “questo design è famoso?”. La domanda corretta è: “quali elementi della forma dipendono da una scelta creativa e quali, invece, sono obbligati dal carattere funzionale?”.
È sulla scorta di questa distinzione che si decide se anche un oggetto di uso quotidiano possa diventare un’opera protetta dal diritto d’autore.
L’oggetto di design dev’essere particolarmente creativo per essere protetto dal diritto d’autore?
Uno dei chiarimenti più importanti della sentenza riguarda un equivoco molto diffuso: l’idea che l’oggetto di design industriale, per essere protetto dal diritto d’autore, debba avere un livello di originalità più alto rispetto a quello richiesto alle altre opere tutelate (romanzi, film, dipinti, eccetera).
La Corte di Giustizia smentisce questa impostazione: non esiste una maggiore severità di valutazione per gli oggetti di design. Il criterio è sempre lo stesso, per tutte le opere: la presenza di scelte libere e creative che riflettano la personalità dell’autore.
Questo significa, in concreto, che un prodotto industriale viene valutato come qualsiasi altra opera. Non conta che sia destinato alla produzione in serie, né che abbia una funzione pratica. Se incorpora scelte libere e creative riconoscibili, può essere protetto. Se non le incorpora, resta fuori dalla tutela (autoriale), anche se è nuovo o di successo sul mercato.
È in questo contesto che trova la sua ragion d’essere la differenza tra diritto d’autore e design registrato.
La tutela dei disegni e modelli si basa su requisiti ontologici diversi, come la novità e il carattere individuale (artt. 32 e 33 del Codice della Proprietà Industriale), che vengono valutati confrontando il prodotto con ciò che già esiste. Il diritto d’autore, invece, non richiede novità (almeno, non in senso assoluto) e non si basa sul confronto con altri prodotti, ma sulla presenza di un apporto creativo (art. 1 Legge sul Diritto d’Autore).
Le conseguenze sono molto pratiche:
- un oggetto può essere registrato come design, ma non essere protetto (anche) dal diritto d’autore, se manca una creatività apprezzabile;
- al contrario, un oggetto può essere protetto dal diritto d’autore – anche senza registrazione – se la sua forma esprime scelte libere e creative.
In sintesi, design registrato e diritto d’autore non coincidono e non si sostituiscono. Sono strumenti diversi, che possono convivere ma rispondono a logiche autonome.
La domanda da porsi, quindi, resta sempre la stessa: questo prodotto esprime davvero una scelta creativa, oppure è solo il frutto di una buona soluzione tecnica/commerciale?
Come si valuta concretamente la creatività?
Il punto di partenza dell’analisi consiste nel valutare l’oggetto così come appare. La Corte chiarisce che l’originalità deve essere verificata “nell’oggetto”, cioè in ciò che è percepibile in modo concreto e oggettivo. Non basta ragionare in astratto: bisogna guardare il prodotto e individuare quali elementi della sua forma derivano da scelte libere e creative, e quali invece sono necessitati.
Questo rende la valutazione molto pratica. La domanda da porsi non riguarda come sia nato il progetto, ma cosa si veda nel risultato finale.
Su questo punto la Corte è netta anche rispetto al processo creativo. Intenzioni, schizzi, ispirazioni potranno anche essere considerati, ma solo a condizione che si traducano nella forma dell’oggetto. Non basterà dire di aver fatto scelte creative, bisognerà renderle evidenti e riconoscibili nel prodotto. In caso contrario, la tutela rischierebbe di dipendere da elementi meramente soggettivi o difficili da verificare.
La Corte lo esplicita chiaramente, precisando che vanno considerati “tutti gli elementi pertinenti […] esistenti al momento dell’ideazione […] indipendentemente dai fattori esterni e successivi”. Questo esclude, ad esempio, che il valore artistico riconosciuto dopo la creazione sia di per sé decisivo: “la presentazione di un oggetto in mostre d’arte o musei e il suo riconoscimento da parte degli ambienti specializzati, tali circostanze, esterne e successive alla sua creazione, non sono […] né necessarie né determinanti in quanto tali” (vi consiglio l’articolo Quel “valore artistico” che l’Unione Europea non chiede (ma l’Italia sì), per un approfondimento sulle differenze fra la normativa UE e quella italiana).
Un’altra sottolineatura importante da parte della Corte riguarda i design che utilizzano elementi già noti. Il fatto che un prodotto richiami forme esistenti non lo esclude automaticamente dalla tutela. L’originalità può emergere anche dalla combinazione di elementi comuni, se questa combinazione riflette scelte creative. In questi casi, però, la protezione riguarderà solo ciò che è effettivamente creativo, non necessariamente l’insieme nel suo complesso.
Ricapitolando, dalla verifica su quali elementi della forma siano stati obbligati e quali, invece, siano il risultato di una scelta creativa dipende la sussistenza (o l’esclusione) della tutela del diritto d’autore.
Quando si configura una violazione del diritto d’autore?
La Corte di Giustizia chiarisce che la contraffazione nel diritto d’autore non si valuta come nel design registrato e richiede un’analisi più mirata. Il primo passaggio è verificare se ci sia stato un utilizzo non autorizzato; il secondo, decisivo, è capire se siano stati ripresi proprio gli elementi creativi dell’opera. Non basta quindi che due prodotti si assomiglino: in termini di illiceità, la somiglianza conta solo se riguarda ciò che è davvero protetto, cioè le scelte libere e creative.
Su questo punto, la Corte prende le distanze dal criterio dell’“impressione generale”, tipico per valutare la contraffazione di disegni e modelli. Nel diritto d’autore il confronto è più focalizzato: bisogna verificare se l’opera è “riconoscibile” nel prodotto contestato. Questo significa che anche una ripresa parziale può essere rilevante, ma solo se riguardi elementi creativi e non aspetti tecnici o standard.
Un altro chiarimento importante riguarda il livello di creatività richiesto per accedere alla protezione autoriale. Anche un’opera con un contenuto creativo limitato può essere protetta: se esiste un elemento creativo, la sua ripresa può costituire violazione. Occorrerà verificare in concreto che non vi sia stata alcuna ripresa degli elementi creativi altrui.
Ed è proprio in virtù di quanto sopra che la Corte precisa come molte somiglianze siano lecite. Soluzioni tecniche, standard di settore o tendenze di design possono portare a risultati simili senza che vi sia necessariamente violazione autoriale. In questi casi – infatti – mancherà l’elemento essenziale della violazione, ossia l’appropriazione della forma espressiva altrui.
Revisionato da: Daniele Camaiora
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2026
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Margherita Manca
Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale.
