Abstract
Una pronuncia del 2023 del Tribunale di Napoli chiarisce quando un articolo giornalistico può essere tutelato dal diritto d’autore e perché anche una sintesi o una parafrasi possa costituire plagio. La semplice citazione della fonte non rende lecita la ripubblicazione e, per ottenere il risarcimento, occorre dimostrare concretamente il danno subito.
Quando un articolo giornalistico è tutelato dal diritto d’autore
Non è necessario scrivere un romanzo affinché operi la tutela del diritto d’autore: anche un articolo “leggero”, divulgativo o di costume può essere protetto, se esprime un apporto creativo ai sensi della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 – “L.d.A.”).
La creatività, in ambito giornalistico, non coincide con l’originalità “artistica” in senso forte: una sentenza del Tribunale di Napoli ci aiuta a illustrare l’impostazione giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/01/2016, n. 988) secondo cui la creatività degli articoli di stampa consiste nella «“mediazione culturale” tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso» (pronuncia del 2023; causa avente RG 14825/2021), ossia nell’attività di raccolta, selezione, coordinamento e rielaborazione del materiale informativo, accompagnata da un taglio espositivo riconoscibile.
In questa prospettiva, il discrimine è tra la mera cronaca (riproduzione neutra di notizie) e il testo che aggiunge un quid pluris attraverso scelte narrative, struttura argomentativa, selezione dei contenuti e stile. La protezione autoriale può quindi essere invocata anche per un articolo semplice, quando il suo valore sta nel modo in cui l’autore organizza e presenta l’informazione, in maniera riconoscibile e distinta rispetto a modelli standardizzati.
“Nucleo espressivo” e ripubblicazione nel caso deciso dal Tribunale di Napoli
La decisione non è particolarmente recente, ma sicuramente è significativa, e valorizza non solo la categoria giornalistica, ma chiunque si diletti nella scrittura. La controversia sorge tra due società editrici operanti nel settore dell’informazione online. Una testata pubblicò un articolo e – a distanza di soli cinque giorni – un’altra testata divulgò un testo più breve che riprendeva in modo sostanziale i contenuti dell’originale (pur con alcune modifiche formali). Il primo editore chiedeva l’accertamento della violazione, la rimozione del contenuto plagiario e il risarcimento dei danni (quantificato in € 5.200).
Il Tribunale ha conseguentemente accolto la domanda inibitoria, ordinando la rimozione dell’articolo dal sito del secondo editore e dalla correlata pagina social.
Il punto focale della decisione è che – in casi come questo – la violazione non viene integrata solo dalla riproduzione a mo’ di “fotocopia”. Nel caso di specie, la testata convenuta sostenne che il testo non fosse identico e che, essendo per giunta più corto, non potesse qualificarsi come riproduzione illecita. Tale argomentazione difensiva non sortì però alcun effetto. Il Tribunale di Napoli ha chiarito infatti (giustamente) che la riduzione quantitativa non è di per sé decisiva a evitare la lesione del diritto d’autore: l’articolo successivo costituisce una sintesi delle parti più salienti dell’originale e riprende proprio quegli aspetti che, nel caso concreto, ne esprimono creatività.
Per la valutazione di sussistenza del plagio non conta quindi solo “la notizia”, ma anche il modo in cui viene selezionata e organizzata: se la sintesi editoriale successiva riproduce il nucleo espressivo e concettuale del precedente pezzo altrui, può integrare una riproduzione non autorizzata anche senza coincidenza letterale integrale.
Articoli giornalistici e diritto d’autore: citare la fonte non basta (se manca il resto)
Un altro insegnamento pratico fornitoci dalla decisione in esame riguarda le regole di attribuzione e di utilizzazione. La sentenza richiama espressamente le disposizioni della legge sul diritto d’autore (tra cui gli artt. 42, 65, 70 e 101) e ribadisce che, in caso di ripresa di un articolo altrui, devono essere indicati almeno la fonte o l’opera collettiva di estrazione e – a seconda dei casi – anche data del contributo editoriale originale e nome dell’autore (se riportato), oltre ad altri elementi identificativi richiesti dalla normativa.
Nel caso concreto, il testo plagiario era del tutto privo degli elementi essenziali: non risultavano il nome della testata d’origine, il titolo dell’articolo originale, l’autore e l’editore. Questo ha certamente agevolato l’accertamento della violazione e ha condotto all’ordine di rimozione del contenuto dal sito della convenuta e dalla pagina social collegata, evidenziando anche il rischio di interferenza con lo sfruttamento normale dell’opera originale.
Ciò che deve essere chiaro, però, è che quello del “corretto accreditamento” resta un aspetto necessario, ma non sufficiente: l’attribuzione autoriale ed editoriale è fondamentale, ma non rende lecito ciò che, per contenuto e finalità, integra una ripresa sostanziale. Se la rielaborazione riproduce il nucleo espressivo e concettuale del pezzo altrui e incide sullo sfruttamento normale dello stesso, la ripubblicazione – anche in forma di sintesi o parafrasi – richiede comunque il consenso degli aventi diritto.
Il problema della quantificazione del danno
Sul piano risarcitorio, la sentenza è altrettanto istruttiva: accertare l’illecito non equivale automaticamente a ottenere i danni. Il Tribunale, richiamando l’art. 158 L.d.A. e i criteri civilistici di liquidazione, ha verificato in concreto se la riproduzione avesse prodotto un pregiudizio patrimoniale (lucro cessante, in questo caso) o se fosse possibile ricorrere, in via residuale, al criterio forfettario del c.d. “prezzo del consenso”.
In mancanza di riscontri oggettivi la domanda risarcitoria è stata respinta («non sono forniti parametri che consentano di determinare equitativamente un importo pari al prezzo che la convenuta avrebbe dovuto pagare per ottenere il consenso alla pubblicazione dell’articolo», pag. 7 della sentenza in commento).
Ad avviso dei Giudici, non è emersa una diminuzione delle visualizzazioni dell’articolo originale, né un corrispondente incremento per il concorrente, e – in generale – non sono stati forniti parametri di liquidazione attendibili (ad es.: listini, prassi di licensing, valori medi di mercato) per determinare equitativamente quanto sarebbe costata un’autorizzazione alla ripubblicazione.
Ne deriva la necessità pratica di affidarsi a professionisti esperti, perché – se da un lato la rimozione del contenuto plagiario può essere un rimedio rapido ed efficace – dall’altro lato, per ottenere il dovuto risarcimento, serve sapere imbastire una teoria del danno degna di questo nome.
Revisionato da: Daniele Camaiora
Data di pubblicazione: 12 Agosto 2026
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