Si può pubblicare online un’opera se è in pubblico dominio solo in alcuni Paesi?

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Abstract

Un’opera può essere libera in uno Stato e ancora protetta dal diritto d’autore in un altro: metterla online, quindi, non significa necessariamente poterla rendere accessibile ovunque. Con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C-788/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che un geoblocco efficace può escludere dal sito gli utenti dei Paesi in cui l’opera è ancora protetta, anche se qualcuno riesce ad aggirarlo usando una VPN. La vera questione, però, è dimostrare che la misura adottata sia aggiornata, proporzionata e concretamente idonea a impedire quegli accessi.

Un’opera può essere protetta solo in alcuni Paesi?

La controversia nasce dalla pubblicazione gratuita, su un sito registrato in Belgio, di un’edizione scientifica digitalizzata dei manoscritti di Anna Frank. In Belgio e in altri Stati membri quei testi erano già entrati nel pubblico dominio; nei Paesi Bassi, invece, una parte delle opere risulta ancora protetta fino al 2037.

Per rispettare questa differenza, il sito aveva adottato un sistema di blocco geografico basato sull’indirizzo IP. Chi tentava di collegarsi dai Paesi Bassi riceveva un messaggio di “accesso negato”. Agli utenti provenienti dai Paesi in cui i manoscritti erano liberi veniva inoltre chiesto di dichiarare di trovarsi effettivamente in uno di quei territori.

Il Fondo Anna Frank, titolare dei diritti ancora vigenti nei Paesi Bassi, sosteneva tuttavia che la pubblicazione integrasse una comunicazione al pubblico non autorizzata anche in quel Paese. Il motivo era semplice: un utente olandese avrebbe potuto superare il geoblocco tramite una VPN, facendo apparire la propria connessione come proveniente da uno Stato diverso.

La Corte suprema dei Paesi Bassi ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se la semplice possibilità di aggirare il blocco fosse sufficiente a considerare l’opera comunicata anche al pubblico olandese e, in caso affermativo, se la responsabilità dovesse ricadere su chi aveva pubblicato i manoscritti oppure sul fornitore della VPN.

La sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2026, causa C-788/24 risponde partendo da un dato spesso sottovalutato: il diritto d’autore resta territoriale. La scadenza della protezione in un Paese non rende automaticamente l’opera libera anche negli altri.

Quando la pubblicazione online viola il diritto d’autore in un altro Paese?

Il quadro normativo è dato dagli articoli 3, paragrafo 1, e 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE. Il primo attribuisce all’autore il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle proprie opere; il secondo definisce quando una misura tecnologica possa considerarsi efficace.

Secondo la Corte, chi pubblica un’opera libera soltanto in alcuni Stati deve adottare misure tecnologiche efficaci per impedire l’accesso dagli Stati in cui la protezione è ancora in vigore. Se il geoblocco soddisfa questo requisito, gli utenti del Paese escluso non fanno parte del pubblico preso in considerazione dall’atto di comunicazione. In quel territorio, dunque, non si realizza una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva.

Non è sufficiente, tuttavia, installare un qualsiasi filtro geografico. La misura deve essere “all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica”: una formula che impone una valutazione concreta e aggiornata, affidata nel caso di specie al giudice nazionale.

L’efficacia non coincide con l’inviolabilità assoluta. Occorre verificare se il sistema sia idoneo a raggiungere l’obiettivo, se non ecceda quanto necessario e se garantisca un giusto equilibrio tra la tutela del titolare e la libertà di accesso all’opera nei Paesi in cui essa appartiene ormai al pubblico dominio. Vanno considerati anche i costi e la fattibilità tecnica delle possibili alternative.

Questa impostazione evita due estremi: da un lato, estendere di fatto la protezione di uno Stato a tutta l’Unione; dall’altro, svuotare il diritto esclusivo nel Paese in cui esso è ancora vigente.

La possibilità di aggirare il geoblocco ne compromette l’efficacia?

Il passaggio più rilevante della decisione riguarda proprio le VPN. Come afferma la Corte, “una tale possibilità di elusione non può costituire, di per sé e in qualsiasi circostanza, un elemento determinante” (punto 51). Una conclusione tutto sommato condivisibile: nessuna misura tecnologica – di per sé – è necessariamente insuperabile; pretendere una barriera assoluta renderebbe quasi impossibile pubblicare online un’opera finché essa resta protetta anche in un solo Stato membro.

La possibilità di elusione deve comunque entrare nella valutazione complessiva. Un filtro obsoleto, facilmente superabile e non adeguato alle soluzioni tecniche disponibili potrebbe non raggiungere la soglia richiesta. Al contrario, un geoblocco aggiornato e normalmente capace di fermare gli accessi dal territorio escluso può restare efficace anche se un utente particolarmente determinato riesce a mascherare la propria posizione.

La Corte distingue inoltre tra una vera misura tecnica e un semplice avviso. Nel sito dedicato ai manoscritti, l’utente doveva (anche) dichiarare di trovarsi in un Paese in cui l’opera era di dominio pubblico. Questo passaggio, affidato alla sincerità di chi naviga, da solo non sarebbe stato considerato efficace. Può avere infatti una funzione informativa o dissuasiva, ma non sostituisce un controllo di accesso tecnicamente adeguato (basato, per esempio, sull’indirizzo IP).

Se il geoblocco risulta inefficace e la pubblicazione diventa quindi una comunicazione al pubblico nel Paese protetto, la responsabilità è imputabile a chi ha messo l’opera online. Non ricade invece, per il solo fatto di avere messo a disposizione uno strumento tecnico lecito, sul gestore della VPN: il fornitore di quest’ultima non dà direttamente accesso all’opera e non svolge quel ruolo indispensabile e intenzionale corrispondente alla nozione unionale di “comunicazione al pubblico”.

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Cosa deve controllare chi pubblica un’opera libera solo in alcuni territori?

La sentenza non considera il geoblocking una soluzione valida in ogni caso. Indica piuttosto un metodo di valutazione per musei, archivi, editori, biblioteche digitali, università e imprese che intendano rendere disponibile un’opera senza violare diritti ancora esistenti altrove.

Prima della pubblicazione, occorre ricostruire la durata della protezione in ogni territorio interessato, identificare con precisione l’opera e la versione utilizzata e verificare chi detenga gli eventuali diritti residui. Solo dopo questa mappatura ha senso progettare il perimetro geografico dell’accesso.

Sul piano tecnico, è opportuno documentare:

  • quale sistema di geolocalizzazione e blocco venga utilizzato;
  • quanto spesso sia aggiornato rispetto all’evoluzione tecnologica;
  • quali test ne dimostrino l’idoneità nei Paesi in cui deve essere esclusa la diffusione;
  • perché soluzioni alternative sarebbero meno proporzionate o eccessivamente onerose;
  • quali controlli periodici siano previsti dopo la messa online.

Questa documentazione può diventare decisiva in giudizio. La Corte, infatti, non stabilisce che ogni geoblocco sia efficace: affida al giudice nazionale il compito di valutarlo sulla base della tecnologia disponibile, delle possibilità di elusione, dei costi e dell’equilibrio tra i diritti coinvolti.

Il principio emerso dal “caso Anna Frank” è quindi pragmatico: la territorialità del diritto d’autore può essere gestita anche su Internet, ma solo attraverso misure effettive, verificabili e mantenute nel tempo. La liceità della pubblicazione non dipenderà dal nome assegnato al filtro, né da una mera avvertenza sullo schermo, bensì dai diritti persistenti, dall’architettura tecnica scelta e dalle prove conservate per dimostrarne la concreta adeguatezza.

Revisionato da: Daniele Camaiora
Data di pubblicazione: 5 Agosto 2026
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Margherita Manca

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