Abstract
Un lavoratore, all’alba di un giorno feriale, sincronizza senza autorizzazione file aziendali riservati. Licenziato per giusta causa, viene reintegrato in primo grado, mentre in appello gli viene concessa la sola tutela indennitaria per difetto di proporzionalità fra illecito commesso e sanzione. Con l’ordinanza in commento (nr. 4371/2026), la Corte di Cassazione ribadisce che il licenziamento deve essere considerato l’extrema ratio e conferma che la valutazione di proporzionalità tra fatto e sanzione – salvi casi eccezionali e ben precisi – spetta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità.
Un accesso informatico decisamente sospetto
Durante un giorno di ferie, alle sei del mattino, un dipendente procede alla simultanea sincronizzazione di centinaia di file aziendali ritenuti strategici. Non si tratta di documenti irrilevanti o di materiale secondario: tra i file trasferiti figuravano programmi di produzione e documentazione relativa alla gestione del personale.
L’operazione viene effettuata senza autorizzazione e, soprattutto, senza che emerga alcun collegamento con le mansioni affidate al lavoratore.
In una realtà economica sempre più sensibile all’importanza strategica del know-how e dei dataset aziendali, è ben comprensibile che per molti, almeno in apparenza, lo scenario testé descritto sembri perfettamente compatibile con un licenziamento per giusta causa.
Ed è esattamente ciò che accade.
La società licenzia e il lavoratore impugna: i differenti punti di vista dei Giudici del merito
Il datore di lavoro decide di irrogare la misura disciplinare più severa: il licenziamento disciplinare per giusta causa.
Il dipendente, però, contesta immediatamente il provvedimento.
In primo grado, il Tribunale accoglie integralmente il ricorso del lavoratore, annullando il licenziamento e disponendone la reintegra nel posto di lavoro: la condotta del dipendente, quindi, non viene ritenuta particolarmente grave.
La Corte d’Appello di Venezia, invece, la vede in modo un po’ diverso: da un lato, riconosce che la condotta del lavoratore fosse tutt’altro che irrilevante sotto il profilo disciplinare; dall’altro lato, ritiene che il licenziamento rappresenti comunque una risposta sproporzionata rispetto ai fatti accertati.
In sostanza: comportamento censurabile, sì; recesso datoriale, no.
Per questa ragione, viene applicata quindi la tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2015 (nella misura di 12,5 mensilità, oltre accessori).
Ricorso e controricorso in Cassazione
La decisione d’appello non soddisfa nessuno.
Il lavoratore ricorre in Cassazione, convinto di avere diritto a una tutela più incisiva. La società resiste con controricorso, per ottenere il riconoscimento della piena legittimità del licenziamento per giusta causa, o quantomeno la riqualificazione del recesso datoriale come sorretto da giustificato motivo soggettivo.
Gli Ermellini, con l’ordinanza nr. 4371 del 26 febbraio 2026, respingono però entrambe le impugnazioni.
Il principio cardine della decisione: la valutazione di proporzionalità non si riscrive in Cassazione
La Suprema Corte ribadisce il risalente e costante orientamento secondo cui la valutazione di proporzionalità tra condotta contestata e sanzione disciplinare è devoluta all’esclusivo apprezzamento del Giudice di merito (fra i tantissimi precedenti: Cass. nr. 27731/2025, Cass. nr. 15327/2025, Cass. nr. 8642/2024, Cass. nr. 8293/2012, Cass. nr. 7948/2011, Cass. nr. 24349/2006, Cass. nr. 3944/2005, Cass. nr. 444/2003).
La Cassazione può censurare il giudizio di secondo grado solo in casi eccezionali: motivazione inesistente, contraddittoria oppure manifestamente incomprensibile: “La valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili” (cfr. l’ordinanza in commento).
Non basta, quindi, che le parti propongano semplicemente una diversa lettura dei fatti; serve dimostrare un vero e determinante errore giuridico.
I dati aziendali valgono sempre di più, ma ci vuole prudenza nella valutazione delle condotte
Questa vicenda processuale scaturisce da questione molto attuale: sempre più spesso il valore di un’impresa risiede nel suo know-how, nei file interni, nei database, nei processi organizzativi e nelle informazioni riservate.
È quindi comprensibile che comportamenti che mettano potenzialmente a rischio tali asset, o che vengano anche semplicemente percepiti come “anomali”, possano immediatamente generare allarme nel soggetto che ne è titolare.
La Cassazione, però, ci ricorda che il diritto del lavoro – soprattutto quando si tratta della tutela del dipendente – non può e non deve funzionare per automatismi.
Un comportamento “sospetto” non può equivalere automaticamente a giusta causa di recesso datoriale. Un accesso anomalo ai dati non può determinare, di per sé, una rottura irreversibile del rapporto fiduciario. Anche a fronte di condotte che – almeno a prima vista – sembrano gravissime, il diritto continua a pretendere valutazioni concrete e proporzionate (per chi volesse approfondire, benché in quel caso si fosse trattato di una fattispecie molto diversa, noi di Canella Camaiora ci eravamo già occupati dell’obbligo di proporzionalità: Offendere il superiore può legittimare il licenziamento: cosa dice la Cassazione).
Perché il licenziamento, oggi come ieri, dovrebbe restare davvero l’extrema ratio.
Data di pubblicazione: 29 Maggio 2026
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Daniele Camaiora
Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
