Toponimi evocativi e indicazioni geografiche: la decisione del Tribunale di Parma (sent. n. 755 del 21 luglio 2026)

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Abstract

L’utilizzo di un toponimo coincidente con quello di una denominazione di origine protetta (DOP) può integrare un’ipotesi di evocazione illecita anche quando il prodotto è realmente realizzato nel territorio richiamato e anche in assenza di qualsiasi rischio di confusione per il consumatore.

Con la Sentenza n. 755 del 21 luglio 2026, il Tribunale di Parma richiama un principio già consolidato: la tutela delle DOP e delle IGP non protegge soltanto il nome registrato, ma anche il patrimonio reputazionale che esso esprime. La decisione offre inoltre importanti indicazioni sul rapporto tra disciplina unionale e normativa nazionale.

Il toponimo evocativo è lecito?

Può accadere che un’impresa utilizzi il nome di un territorio nel quale produce realmente, ma il semplice riferimento geografico può assumere un significato diverso quando richiama immediatamente alla mente una denominazione protetta.

Il caso deciso dal Tribunale di Parma trae origine dall’attività ispettiva svolta nel 2018 dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e dall’ICQRF presso uno stabilimento della provincia parmense. Nel corso dei controlli furono sequestrati prodotti, etichette e cataloghi che riportavano espressioni quali “Salame di Parma”, “I Salumi di Parma”, nonché la raffigurazione del Duomo di Parma, utilizzate per commercializzare prodotti che, pur essendo prodotti nel territorio parmense, erano privi della certificazione DOP o IGP.

Successivamente l’ICQRF emanò un’ordinanza-ingiunzione applicando le sanzioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. n. 297/2004.

La società sosteneva che le diciture utilizzate non potessero confondere i consumatori . Il Tribunale, tuttavia, ha affermato che l’utilizzo del toponimo integrava una evocazione delle denominazioni protette, confermando sia le sanzioni amministrative sia l’inibitoria.

La decisione – la cui decisione si andrà ad approfondire nel prosieguo – si comprende pienamente solo esaminando il quadro normativo europeo che disciplina le DOP e le IPG e, in particolare, la nozione di evocazione.

La normativa in materia

La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche trova il proprio fondamento, per i fatti oggetto della controversia, nell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, disposizione oggi trasfusa nel nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, che ha riorganizzato la disciplina delle indicazioni geografiche mantenendo sostanzialmente invariato il livello di protezione riconosciuto alle DOP e alle IGP.

L’art 26 del predetto Regolamento, vieta qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione “anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti”.

Vi è evocazione, dunque, quando il consumatore europeo medio è portato ad associare immediatamente il segno contestato alla denominazione protetta, anche senza confondere i prodotti o ritenerli provenienti dallo stesso produttore.

Proprio l’applicazione concreta di tali principi costituisce il passaggio centrale della motivazione del Tribunale di Parma.

Il principio europeo affermato anche dal Tribunale

La motivazione del Tribunale si fonda su una ricostruzione rigorosa della nozione di evocazione, considerata come una forma autonoma di illecito rispetto all’ingannevolezza e alla contraffazione.

Le tre nozioni, infatti, individuano fattispecie differenti: la contraffazione implica normalmente l’uso o la riproduzione abusiva della denominazione protetta, mentre l’ingannevolezza riguarda una presentazione idonea a indurre il consumatore in errore sull’origine o sulle caratteristiche del prodotto. L’evocazione ricorre invece quando il segno utilizzato richiama direttamente alla mente del consumatore la denominazione protetta, anche in assenza di una sua riproduzione e di un effettivo rischio di confusione.

Secondo il Tribunale, la riproduzione integrale del riferimento geografico “Parma”, inserito nelle espressioni “Salame di Parma” e “I Salumi di Parma”, era idonea a richiamare direttamente nella mente del consumatore il Prosciutto di Parma DOP, prodotto che rappresenta il salume maggiormente associato a quel territorio nel mercato europeo. A rafforzare tale collegamento contribuivano il richiamo figurativo al Duomo di Parma, il marchio aziendale e il complessivo sistema di presentazione commerciale dei prodotti.

Il Tribunale precisa inoltre che il parametro di valutazione non coincide con il consumatore italiano, bensì con il consumatore europeo medio. In questa prospettiva assume rilievo il semplice nesso mentale instaurato dal segno contestato con la DOP o la IGP, indipendentemente dall’esistenza di un intento fraudolento o di un’effettiva possibilità di confondere i prodotti.

Per il Tribunale, l’origine geografica effettiva del prodotto non legittima l’uso evocativo del toponimo quando il prodotto non è conforme al disciplinare: la tutela europea protegge il regime di qualità certificato.

Da questa impostazione derivano conseguenze operative di notevole rilievo per gli operatori del settore agroalimentare.

Conseguenze operative per le imprese agroalimentari

La sentenza conferma che l’utilizzo di un toponimo o di simboli territoriali deve essere esaminato in relazione alla possibile evocazione di una DOP o di una IGP già registrata.

La scelta di un nome commerciale, di un’etichetta o di un elemento grafico dovrà essere valutata attentamente. Nella pratica, appare opportuno verificare preventivamente:

  • la presenza di DOP o IGP riferibili al territorio richiamato;
  • l’effetto evocativo complessivo di nomi, immagini, marchi ed elementi grafici utilizzati congiuntamente;
  • la conformità ai disciplinari di produzione, qualora si intenda valorizzare una denominazione protetta;
  • l’impatto sul consumatore europeo medio, parametro ormai stabilmente adottato dalla giurisprudenza unionale e nazionale.

La scelta di sottoporre preventivamente a verifica legale il nome o il segno scelto per i propri prodotti, potrebbe rivelarsi una scelta saggia. Una simile verifica dovrebbe precedere la stampa delle confezioni e la diffusione del materiale promozionale, così da evitare sequestri, sanzioni amministrative, inibitorie e costi legati al ritiro o alla modifica dei prodotti già immessi sul mercato.

La decisione assume inoltre rilievo processuale, poiché riconosce la legittimazione del Consorzio di tutela ad intervenire nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione in ragione dell’interesse qualificato derivante dai compiti di vigilanza e tutela attribuiti dalla L. n. 128/1998 e dal D.Lgs. n. 297/2004. Ciò conferma come la protezione delle indicazioni geografiche costituisca un sistema integrato nel quale amministrazioni pubbliche, Consorzi e autorità giudiziarie operano in modo complementare.

Revisionato da: Debora Teruggia
Data di pubblicazione: 11 Agosto 2026
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Gabriele Rossi

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