
Domanda del lettore:
«Un editore può impormi un contratto di “collaborazione” invece del contratto di edizione per le mie illustrazioni?»
Ad alcuni illustratori viene proposto un accordo denominato “contratto di collaborazione”, anche quando le immagini sono create per essere pubblicate all’interno di un libro. Se chiedono di applicare la disciplina del contratto di edizione, si sentono rispondere che l’editore non utilizza quel tipo di contratto con gli illustratori. Ma il nome attribuito al documento non decide quali norme siano applicabili.
Orientamento Legale
Un editore può intitolare il proprio modello contrattuale “collaborazione”, “incarico” o “prestazione d’opera”. Non può, però, utilizzare questa denominazione per sottrarre il rapporto alle norme che la legge collega al suo contenuto effettivo.
L’articolo 118 della legge sul diritto d’autore definisce contratto di edizione quello con cui l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe un’opera dell’ingegno, per conto e a spese dell’editore. Si tratta di un tipo contrattuale previsto dalla legge: quando il rapporto presenta questi elementi, la relativa disciplina può trovare applicazione indipendentemente dal titolo scelto dalle parti.
Questo principio vale anche quando l’opera deve ancora essere realizzata. L’incarico di creare le illustrazioni può convivere con la concessione del diritto di pubblicarle. Il contratto può quindi avere una struttura mista, comprendendo sia la prestazione creativa dell’illustratore sia il successivo sfruttamento editoriale delle immagini. La presenza di una “collaborazione” non esclude automaticamente il contratto di edizione.
L’articolo 122 prevede due modelli: il contratto “per edizione” e quello “a termine”. Nel primo devono essere determinati il numero delle edizioni e degli esemplari; se mancano queste indicazioni o pattuizioni sostitutive, la legge limita il rapporto a una sola edizione e a un massimo di duemila esemplari. Nel contratto a termine, invece, deve essere indicato, a pena di nullità, il numero minimo di esemplari per ciascuna edizione. Le parti conservano un ampio spazio per disciplinare il rapporto, ma non possono eludere le conseguenze che la legge collega alla sua qualificazione.
Non ogni incarico affidato a un illustratore costituisce, tuttavia, un contratto di edizione. Potrebbe trattarsi di una vera prestazione d’opera autonoma, inserita in un progetto organizzato dal committente, oppure di un diverso contratto di sfruttamento dei diritti. La distinzione dipende, tra l’altro, da chi assume l’iniziativa e il rischio della pubblicazione, dall’oggetto principale dell’accordo e dalla funzione economica delle clausole. Non basta quindi sapere che le immagini compariranno in un libro: occorre leggere l’intero contratto.
Qualunque sia la qualificazione, la denominazione “collaborazione” non consente di disapplicare le tutele generali introdotte dopo la direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato digitale. L’articolo 107 della legge sul diritto d’autore riconosce agli autori che concedono o trasferiscono diritti esclusivi una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti e ai ricavi derivanti dal loro sfruttamento. Le pattuizioni contrarie sono nulle.
La legge impone inoltre obblighi periodici di trasparenza sullo sfruttamento delle opere e riconosce all’autore il diritto di chiedere un compenso ulteriore quando quello originariamente concordato divenga sproporzionatamente basso rispetto ai proventi successivi. Le clausole contrarie a queste tutele sono inopponibili all’autore. Gli obblighi di trasparenza e il meccanismo di adeguamento costituiscono anche norme di applicazione necessaria: non possono essere aggirati scegliendo un titolo contrattuale diverso o, nei casi previsti, richiamando una legge straniera.
La risposta, pertanto, è articolata. L’editore può proporre un contratto denominato “collaborazione”, ma non può stabilire con una semplice etichetta che il rapporto non sia un contratto di edizione. Se il contenuto dell’accordo corrisponde al paradigma previsto dagli articoli 118 e seguenti, quella disciplina continua a operare, comprese le disposizioni che le parti non possono derogare.
Consigli Pratici
- Esamina la funzione concreta del contratto. Verifica se l’accordo riguarda soltanto la creazione delle immagini oppure attribuisce all’editore il diritto di pubblicarle, riprodurle e distribuirle assumendo il rischio economico dell’edizione.
- Controlla le indicazioni previste dall’articolo 122. Occorre verificare durata, numero delle edizioni, tiratura e numero minimo degli esemplari, distinguendo tra contratto per edizione e contratto a termine.
- Distingui il lavoro creativo dai diritti concessi. Il compenso per realizzare le illustrazioni e quello per sfruttarle economicamente rispondono a funzioni differenti, anche quando sono riuniti in un unico importo.
- Verifica l’estensione dello sfruttamento. Pubblicazione cartacea, e-book, traduzioni, edizioni estere, pubblicità, merchandising, animazione e cessione a terzi non dovrebbero essere confusi in un’indistinta autorizzazione generale.
- Controlla remunerazione e rendicontazione. Una clausola forfettaria non può diventare lo strumento per svuotare il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata né per escludere gli obblighi legali di trasparenza.
- Conserva proposta, corrispondenza e versioni del contratto. La risposta dell’editore e le richieste formulate durante la trattativa possono essere utili per ricostruire la funzione concretamente attribuita all’accordo.
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